Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2006, n. 10624
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Sentenza 23 febbraio 2006

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In materia edilizia in caso di coesistenza delle due cause di estinzione, costituite dalla prescrizione e dalla sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 L. n. 47 del 1985 (ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001), va dichiarato il non doversi procedere per intervenuta sanatoria, in quanto questa retroagisce al momento della proposizione della domanda, non potendosi fare gravare sul privato le conseguenze dei ritardi procedimentali della pubblica amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2006, n. 10624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10624
    Data del deposito : 23 febbraio 2006

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