Articolo 7 della Legge 22 marzo 2001, n. 85
Articolo 6
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15 aprile 2001
Art. 7. (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera pp), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera pp), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 aprile 2001
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