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Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10963 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE IG nato a [...] il [...] ON AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta il Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO ha chiesto il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 10963 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, che, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 30303 del 9/6/2021, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Napoli, emessa il 6.12.2017, con cui, tra gli altri, gli appellanti IO UO, LU UT e IR TO erano stati condannati all'ergastolo per i delitti, in continuazione tra loro, di omicidio e tentato omicidio, con relativi reati di porto d'armi da sparo, aggravati dalla premeditazione, dai motivi abietti e dalla finalità di agevolare il sodalizio camorristico di appartenenza. 1.1. L'annullamento della SS aveva riguardato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione e, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, all'esito del giudizio rescissorio, ha ritenuto configurabile l'aggravante della premeditazione nei confronti dei tre appellanti, componenti del gruppo di fuoco che uccise GE AR, considerando che questi ultimi fossero a conoscenza, prima dell'esecuzione dell'agguato, dei propositi omicidiari di AR Lo US, capo-clan dei cd. "Capitoni", il quale, da circa due mesi, aveva deciso di uccidere PI OS, leader di un gruppo camorristico rivale, al posto del quale, per errore, fu colpito AR (scambiato dai killer per la vittima designata, RI OS); l'omicidio è avvenuto nel corso di una "stesa" (vale a dire un'incursione armata di più persone, con esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco per strada), compiuta nella notte tra il 5 ed il 6 settembre 2015, circa alle 4.30, nel quartiere napoletano della "Sanità", da un gruppo di accoliti del sodalizio "dei Capitoni" capeggiato da Lo US, tra i quali figuravano, per quel che rileva nel presente giudizio, LU UT e IO UO. Il "raid" omicidiario ha determinato anche la condanna degli imputati per il reato di concorso in tentato omicidio a carico di quattro soggetti, "bersagli", insieme alla vittima, nelle stesse circostanze di luogo e tempo dell'omicidio, della raffica di colpi (ventiquattro, secondo quanto accertato) indirizzata dal gruppo di fuoco contro i presunti rivali, ed era stato "scatenato" da un episodio specifico, un'occasione che si potrebbe definire "prossima" e propizia per attuare il proposito criminoso: l'incursione provocatoria nel territorio di Miano, rientrante nella sfera di influenza del gruppo di Lo US, di alcuni giovani appartenenti al clan "della Sanità" di cui la vittima designata, PI (RI) OS, era il capo. La sentenza di annullamento aveva ritenuto che l'abbinamento dell'aggravante ex art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., per i coimputati-esecutori materiali, alla sola determinazione omicidiaria assunta alle ore 3.00 del 6 settembre 2015, rispetto al compimento dell'omicidio e del raid dopo meno di un'ora, non potesse fondare la configurabilità della premeditazione, essendo insufficiente detto intervallo temporale a 2 fissare una effettiva sedimentazione del proposito criminoso;
per questo, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha valutato la sussistenza della citata circostanza ricostruendo meglio il sorgere del proposito delittuoso all'interno del sodalizio "dei Capitoni", nel corso dei mesi precedenti all'agguato. 2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati UT e UO, ciascuno con un proprio atto di impugnazione, a firma dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Il ricorso di LU UT denuncia vizio di violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, in quanto non sarebbe emersa prova che, prima del 6.9.2015, data dell'agguato mortale, il ricorrente fosse consapevole della determinazione del capo clan Lo US di eliminare il rivale PI OS e avesse aderito al proposito criminale. A differenza di quanto affermato dal provvedimento rescissorio, non è sufficiente la mera contiguità ambientale, né la mera consapevolezza della contrapposizione tra i due clan rivali, occorrendo la prova della previa effettiva conoscenza dell'intento omicidiario in un lasso temporale congruo. 2.2. Il ricorso di IO UO lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sempre alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, evidenziando che la decisione del giudice del rinvio si pone in contrasto con le emergenze istruttorie (in particolare, il riferimento è alla deposizione di AR RE ed alla missiva di AR Lo US) dalle quali si trae, piuttosto, la prova che il ricorrente non aveva coltivato un proposito omicida, né era stato informato del sedimentato intento delittuoso del proprio capo clan, essendosi, anzi, adoperato (rivolgendosi a AR RE) per convincere i correi a non recarsi al "quartiere Sanità" al fine di vendicare l'affronto subito da alcuni ragazzi, giovani affiliati al clan OS, colpevoli di essere penetrati nel quartiere di Miano con atteggiamenti provocatori. 3. Con requisitoria scritta del 16.12.2022, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di SS ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati. 3.1. Sono state depositate conclusioni del difensore della parte civile, comune di Napoli, con le quali, ribadendo le argomentazioni formulate dal PG nella sua requisitoria scritta, si chiede l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio, quantificate in euro 1000. 3.2. Anche i parenti della vittima, GE AR, costituitisi parti civili, hanno depositato, tramite il difensore, conclusioni e nota spese, chiedendo la rifusione di 10.500 euro. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Occorre premettere che la sentenza rescissoria ha sviluppato il proprio tessuto argomentativo, ritenendo la configurabilità dell'aggravante della premeditazione a carico dei ricorrenti, seguendo alcuni dati di accertamento dei fatti oramai definitivi e non contestati, vale a dire: - l'affermazione dell'aggravante della premeditazione nei confronti del mandante dell'omicidio, AR Lo US, divenuto collaboratore di giustizia e già leader del sodalizio dei "Capitoni", il nucleo camorristico cui, come si è già anticipato, appartengono i coimputati dei reati di omicidio e tentato omicidio nel processo;
- la prova del contesto che ha generato i delitti e dell'esistenza di una causa "scatenante" l'azione omicida, rappresentata dall'incursione nel territorio di Miano, rientrante nella sfera di influenza del gruppo di Lo US, di alcuni giovani appartenenti al clan "della Sanità" di cui la vittima designata, PI (RI) OS, era il capo (non a caso la sentenza impugnata dà atto che fosse stato proprio costui a guidare il gruppo armato). I giudici di rinvio, dalle prove dichiarative acquisite nel processo, hanno tratto il convincimento che tutti coloro i quali hanno partecipato alla "stesa" - UT, peraltro, è stato successivamente coinvolto in un altro processo per l'omicidio proprio del boss RI OS, eseguito qualche anno dopo i fatti dei quali oggi si vede, con l'accusa di essere tra gli esecutori materiali - fossero effettivamente a conoscenza del proposito omicidiario di Lo US nei riguardi del leader del gruppo "rivale", maturato ben prima del verificarsi dell'occasione da cui è scaturita l'azione omicidiaria. In particolare, i giudici di secondo grado hanno valorizzato le esplicite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, tra queste, quelle di AR RE riportate in motivazione (pag.10), laddove costui ha affermato, in modo assolutamente piano che, già prima del 6.9.2015, AR Lo US aveva manifestato la sua intenzione di uccidere NO OS, evidenziando come tale proposito omicidiario fosse stato condiviso dal "capo" proprio con RE, nonché con UT, IR TO ed un'altra persona;
anzi, la necessità di uccidere quello che era considerato un acerrimo nemico del sodalizio si era manifestata anche durante il periodo di carcerazione di Lo US AR: i componenti del gruppo dei Capitoni, secondo RE, avevano già provato ad organizzare l'omicidio in passato. RE ha fornito anche il movente del proposito delittuoso: il risentimento per le continue incursioni armate da parte di esponenti del gruppo della "Sanità" capeggiato da NO OS, nel territorio controllato dal clan "dei Capitoni", sottolineando come, già prima della scarcerazione di Lo US, vi erano stati tentativi di eliminare il leader avverso, colpevole di una politica criminale con velleità egemonizzanti ed espansive, 4 018 sicchè tutti gli esponenti del gruppo "Lo US" erano da tempo consapevoli, decisi a risolvere "il problema della Sanità". A conferma e prova di tale determinazione comune, assunta quasi "collettivamente", la sentenza impugnata pone non soltanto il forte portato del vincolo associativo esistente tra gli affiliati, ma anche l'intenso rapporto personale tra quelli tra loro appartenenti al "gruppo ristretto" vicino al leader, rapporto nutrito dalla costante frequentazione amicale, caratteristica anch'essa desunta con chiarezza dalle dichiarazioni di RE, nonchè nelle indicazioni concrete già descritte dai collaboratori di giustizia, compreso lo stesso AR Lo US. Secondo la sentenza, in ogni caso, "il problema della Sanità" per il gruppo di Lo US era diventato un fatto notorio anche oltre i confini del sodalizio come si evince dalle dichiarazioni dei collaboratori (si cita RO De TE). Inoltre, appare convincente la considerazione motivazionale relativa al carattere verticistico del clan, che esclude a monte la possibilità, per i meri partecipi, di assumere decisioni omicidiarie "autonome", sebbene generate da un'occasione peculiare, come accaduto nel caso di specie: gli autori del commando si sono determinati ad uccidere poiché già avevano piena consapevolezza che la decisione era stata presa ben prima dal loro capo-clan, AR Lo US, e l'avevano accolta e condivisa;
l'iniziale proposito, poi rivisto, di UT e TO di procedere da soli alla spedizione punitiva, rappresenta una conferma logica della loro piena conoscenza di stare per compiere un'azione già a monte condivisa e approvata dal capo-clan (cfr. pag. 13 e 14 della sentenza impugnata), Infine, si valorizza la dinamica dei fatti, un raid organizzato e strutturato per numero dei componenti del commando e micidialità dell'intervento armato, che avrebbe determinato probabilmente nuove faide tra bande camorristiche (cfr. pag. 14 e 15). 2.1. Da quanto sin qui ricostruito, appare evidente che la sentenza rescissoria abbia corrisposto al vincolo di rinvio, adeguando la ricerca della fenomenologia dell'aggravante ex art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen. agli standard valutativi richiesti dalla SS e rapportandoli correttamente alla giurisprudenza di legittimità in tema di estensione della premeditazione al concorrente nel reato. Questa Corte regolatrice, infatti, ha più volte affermato, con principio che il Collegio ribadisce, che la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (cfr., tra tutte, Sez. 5, n. 29202 del 11/3/2014, C., Rv. 262383; Sez. 5, n. 56956 del 21/9/2017, Argentieri, Rv. 271952). Per distinguerla dalla mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, si è, quindi, precisato che l'aggravante della premeditazione postula, invece, 5 il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida (Sez. 1, n. 37825 del 29/4/2022, Tiscornia, Rv. 283512). Nella fattispecie all'esame del Collegio, la sedimentazione ed il radicamento del proposito delittuoso sono stati desunti, dai giudici del rinvio, dalle prove relative alla presenza di una decisa volontà del capo-clan e del gruppo dei suoi sodali più fidati di eliminare il pericoloso nemico, presente e condivisa, già nei mesi precedenti al raid omicidiario, da tutti i soggetti coinvolti nella "stesa" di camorra, sia dal leader "mandante", sia dagli affiliati "esecutori", tra i quali, appunto, i due odierni ricorrenti. Né vale ad escludere la premeditazione l'occasionale evento che ha "scatenato" e preceduto il delitto, utilizzato solo come ultima leva per mettere in atto la determinazione criminosa già da tempo assunta. 2.2. Dinanzi ad una motivazione del provvedimento impugnato che, dunque, può definirsi senz'altro adeguatamente sostenuta da argomenti fattuali e logico-giuridici, oltre che priva di aporie valutative, il ricorso di LU UT e quello di IO UO oppongono semplicemente una confutazione, in chiave più favorevole all'imputato, delle prove in atti. Ed invece, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In altre parole, non sono deducibili dinanzi alla SS censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2.3. Ebbene, non vi è dubbio che, per quel che riguarda le posizioni dei ricorrenti, entrambi coinvolti nella cruciale fase organizzativa ed esecutiva del delitto continuato, il 6 tessuto delle prove dichiarative, in particolare, oltre alla prova logica, abbiano costituito una salda rete di sostegno affinchè le argomentazioni del giudice del rinvio rispondessero ai canoni ermeneutici richiesti dagli orientamenti giurisprudenziali poc'anzi richiamati e confortassero la tesi che la prospettata consapevolezza del proposito criminoso maturato da Lo US sia insorta nei suoi complici precedentemente al loro contributo volontario alla realizzazione del delitto. Non vi sono fondate aporie argomentative, tra le ragioni di critica che la difesa ha addotto, valorizzabili come vizio di motivazione manifestamente illogica o carente, né tantomeno si riscontrano nella motivazione della sentenza impugnata travisamenti o violazioni di legge. Inoltre, ferma la ricostruzione già operata al par. 2, che copre le posizioni di entrambi gli imputati ricorrenti, più specificamente è utile chiarire che RE ha coinvolto direttamente UT nella condivisione di vita, dinamiche e scelte del sodalizio di appartenenza, come elemento da tempo risalente inserito nel gruppo dei Capitoni e pienamente a conoscenza della necessità e dell'intenzione di uccidere il rivale NO OS da parte dei sodali, affiliati a Lo US. Quanto a UO, le dichiarazioni proprio di quest'ultimo, leader del sodalizio, raccontano del suo reclutamento nel luglio 2015, all'indomani della scarcerazione di Lo US (avvenuta proprio in quel periodo), e della sua stretta vicinanza a LU UT, "fedelissimo" di Lo US: si tratta di dati accertati definitivamente dalla sentenza di annullamento, che li ha condivisi (cfr. pag. 8 della decisione rescindente). Per entrambi, valgono le considerazioni complessive svolte dalla Corte di rinvio sulla consapevolezza dei propositi omicidiari risalenti e con obiettivo RI OS. Per quel che concerne le ragioni difensive di UO, poi, è utile rammentare come sia del tutto lineare l'argomento logico speso dalla Corte d'Appello e che già risponde ampiamente ai motivi di ricorso dedotti: la richiesta di IO UO a AR RE di intervenire per evitare azioni avventate da parte di UT e TO, lungi dall'essere un tentativo di dissociarsi dall'iniziativa omicidiaria o di fermarla, si rivela piuttosto una forma di attenta gestione delle forze del sodalizio, che ubbidiva alla preoccupazione di evitare scorrerie solitarie e pericolose, al fine di porre in essere un raid meglio organizzato, come poi effettivamente fu, grazie anche all'intervento diretto di AR Lo US nel piano operativo. Si rivela, dunque, un rafforzamento del proposito criminoso premeditato, da parte sua;
basti solo ricordare l'eloquente interrogatorio, citato dalla sentenza impugnata perchè acquisito, in cui AR RE riferisce che l'intervento di UO non era funzionale a fermare l'azione, ma ad affiancare a UT e TO loro stessi ed altri, per "colpire" meglio quindi (cfr. pag. 16 della sentenza rescissoria). Infine, non si comprende la rilevanza del richiamo, contenuto nel ricorso di IO UO, ad una lettera che AR Lo US avrebbe inviato alla Corte d'Assise d'Appello 7 prima dell'udienza del 2.5.2019, di cui non parla la sentenza impugnata: si tratta di precisazioni sul ferimento di due esponenti del clan dei Capitoni, che, quand'anche mettessero in dubbio la collocazione nel tempo di un episodio, tra quelli riferiti dal collaboratore AR RE, non incidono sulla sua credibilità né sulle vicende specifiche del processo. In ogni caso, la loro importanza difensiva è stata soltanto apoditticamente affermata e illogicamente si è derivata l'inattendibilità del collaboratore all'imprecisione di quel ricordo. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in favore del comune di Napoli in complessivi euro 1000,00 e in favore delle parti civili difese dall'avvocato Campora in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta il Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO ha chiesto il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 10963 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, che, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 30303 del 9/6/2021, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Napoli, emessa il 6.12.2017, con cui, tra gli altri, gli appellanti IO UO, LU UT e IR TO erano stati condannati all'ergastolo per i delitti, in continuazione tra loro, di omicidio e tentato omicidio, con relativi reati di porto d'armi da sparo, aggravati dalla premeditazione, dai motivi abietti e dalla finalità di agevolare il sodalizio camorristico di appartenenza. 1.1. L'annullamento della SS aveva riguardato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione e, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, all'esito del giudizio rescissorio, ha ritenuto configurabile l'aggravante della premeditazione nei confronti dei tre appellanti, componenti del gruppo di fuoco che uccise GE AR, considerando che questi ultimi fossero a conoscenza, prima dell'esecuzione dell'agguato, dei propositi omicidiari di AR Lo US, capo-clan dei cd. "Capitoni", il quale, da circa due mesi, aveva deciso di uccidere PI OS, leader di un gruppo camorristico rivale, al posto del quale, per errore, fu colpito AR (scambiato dai killer per la vittima designata, RI OS); l'omicidio è avvenuto nel corso di una "stesa" (vale a dire un'incursione armata di più persone, con esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco per strada), compiuta nella notte tra il 5 ed il 6 settembre 2015, circa alle 4.30, nel quartiere napoletano della "Sanità", da un gruppo di accoliti del sodalizio "dei Capitoni" capeggiato da Lo US, tra i quali figuravano, per quel che rileva nel presente giudizio, LU UT e IO UO. Il "raid" omicidiario ha determinato anche la condanna degli imputati per il reato di concorso in tentato omicidio a carico di quattro soggetti, "bersagli", insieme alla vittima, nelle stesse circostanze di luogo e tempo dell'omicidio, della raffica di colpi (ventiquattro, secondo quanto accertato) indirizzata dal gruppo di fuoco contro i presunti rivali, ed era stato "scatenato" da un episodio specifico, un'occasione che si potrebbe definire "prossima" e propizia per attuare il proposito criminoso: l'incursione provocatoria nel territorio di Miano, rientrante nella sfera di influenza del gruppo di Lo US, di alcuni giovani appartenenti al clan "della Sanità" di cui la vittima designata, PI (RI) OS, era il capo. La sentenza di annullamento aveva ritenuto che l'abbinamento dell'aggravante ex art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., per i coimputati-esecutori materiali, alla sola determinazione omicidiaria assunta alle ore 3.00 del 6 settembre 2015, rispetto al compimento dell'omicidio e del raid dopo meno di un'ora, non potesse fondare la configurabilità della premeditazione, essendo insufficiente detto intervallo temporale a 2 fissare una effettiva sedimentazione del proposito criminoso;
per questo, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha valutato la sussistenza della citata circostanza ricostruendo meglio il sorgere del proposito delittuoso all'interno del sodalizio "dei Capitoni", nel corso dei mesi precedenti all'agguato. 2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati UT e UO, ciascuno con un proprio atto di impugnazione, a firma dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Il ricorso di LU UT denuncia vizio di violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, in quanto non sarebbe emersa prova che, prima del 6.9.2015, data dell'agguato mortale, il ricorrente fosse consapevole della determinazione del capo clan Lo US di eliminare il rivale PI OS e avesse aderito al proposito criminale. A differenza di quanto affermato dal provvedimento rescissorio, non è sufficiente la mera contiguità ambientale, né la mera consapevolezza della contrapposizione tra i due clan rivali, occorrendo la prova della previa effettiva conoscenza dell'intento omicidiario in un lasso temporale congruo. 2.2. Il ricorso di IO UO lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sempre alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, evidenziando che la decisione del giudice del rinvio si pone in contrasto con le emergenze istruttorie (in particolare, il riferimento è alla deposizione di AR RE ed alla missiva di AR Lo US) dalle quali si trae, piuttosto, la prova che il ricorrente non aveva coltivato un proposito omicida, né era stato informato del sedimentato intento delittuoso del proprio capo clan, essendosi, anzi, adoperato (rivolgendosi a AR RE) per convincere i correi a non recarsi al "quartiere Sanità" al fine di vendicare l'affronto subito da alcuni ragazzi, giovani affiliati al clan OS, colpevoli di essere penetrati nel quartiere di Miano con atteggiamenti provocatori. 3. Con requisitoria scritta del 16.12.2022, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di SS ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati. 3.1. Sono state depositate conclusioni del difensore della parte civile, comune di Napoli, con le quali, ribadendo le argomentazioni formulate dal PG nella sua requisitoria scritta, si chiede l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio, quantificate in euro 1000. 3.2. Anche i parenti della vittima, GE AR, costituitisi parti civili, hanno depositato, tramite il difensore, conclusioni e nota spese, chiedendo la rifusione di 10.500 euro. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Occorre premettere che la sentenza rescissoria ha sviluppato il proprio tessuto argomentativo, ritenendo la configurabilità dell'aggravante della premeditazione a carico dei ricorrenti, seguendo alcuni dati di accertamento dei fatti oramai definitivi e non contestati, vale a dire: - l'affermazione dell'aggravante della premeditazione nei confronti del mandante dell'omicidio, AR Lo US, divenuto collaboratore di giustizia e già leader del sodalizio dei "Capitoni", il nucleo camorristico cui, come si è già anticipato, appartengono i coimputati dei reati di omicidio e tentato omicidio nel processo;
- la prova del contesto che ha generato i delitti e dell'esistenza di una causa "scatenante" l'azione omicida, rappresentata dall'incursione nel territorio di Miano, rientrante nella sfera di influenza del gruppo di Lo US, di alcuni giovani appartenenti al clan "della Sanità" di cui la vittima designata, PI (RI) OS, era il capo (non a caso la sentenza impugnata dà atto che fosse stato proprio costui a guidare il gruppo armato). I giudici di rinvio, dalle prove dichiarative acquisite nel processo, hanno tratto il convincimento che tutti coloro i quali hanno partecipato alla "stesa" - UT, peraltro, è stato successivamente coinvolto in un altro processo per l'omicidio proprio del boss RI OS, eseguito qualche anno dopo i fatti dei quali oggi si vede, con l'accusa di essere tra gli esecutori materiali - fossero effettivamente a conoscenza del proposito omicidiario di Lo US nei riguardi del leader del gruppo "rivale", maturato ben prima del verificarsi dell'occasione da cui è scaturita l'azione omicidiaria. In particolare, i giudici di secondo grado hanno valorizzato le esplicite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, tra queste, quelle di AR RE riportate in motivazione (pag.10), laddove costui ha affermato, in modo assolutamente piano che, già prima del 6.9.2015, AR Lo US aveva manifestato la sua intenzione di uccidere NO OS, evidenziando come tale proposito omicidiario fosse stato condiviso dal "capo" proprio con RE, nonché con UT, IR TO ed un'altra persona;
anzi, la necessità di uccidere quello che era considerato un acerrimo nemico del sodalizio si era manifestata anche durante il periodo di carcerazione di Lo US AR: i componenti del gruppo dei Capitoni, secondo RE, avevano già provato ad organizzare l'omicidio in passato. RE ha fornito anche il movente del proposito delittuoso: il risentimento per le continue incursioni armate da parte di esponenti del gruppo della "Sanità" capeggiato da NO OS, nel territorio controllato dal clan "dei Capitoni", sottolineando come, già prima della scarcerazione di Lo US, vi erano stati tentativi di eliminare il leader avverso, colpevole di una politica criminale con velleità egemonizzanti ed espansive, 4 018 sicchè tutti gli esponenti del gruppo "Lo US" erano da tempo consapevoli, decisi a risolvere "il problema della Sanità". A conferma e prova di tale determinazione comune, assunta quasi "collettivamente", la sentenza impugnata pone non soltanto il forte portato del vincolo associativo esistente tra gli affiliati, ma anche l'intenso rapporto personale tra quelli tra loro appartenenti al "gruppo ristretto" vicino al leader, rapporto nutrito dalla costante frequentazione amicale, caratteristica anch'essa desunta con chiarezza dalle dichiarazioni di RE, nonchè nelle indicazioni concrete già descritte dai collaboratori di giustizia, compreso lo stesso AR Lo US. Secondo la sentenza, in ogni caso, "il problema della Sanità" per il gruppo di Lo US era diventato un fatto notorio anche oltre i confini del sodalizio come si evince dalle dichiarazioni dei collaboratori (si cita RO De TE). Inoltre, appare convincente la considerazione motivazionale relativa al carattere verticistico del clan, che esclude a monte la possibilità, per i meri partecipi, di assumere decisioni omicidiarie "autonome", sebbene generate da un'occasione peculiare, come accaduto nel caso di specie: gli autori del commando si sono determinati ad uccidere poiché già avevano piena consapevolezza che la decisione era stata presa ben prima dal loro capo-clan, AR Lo US, e l'avevano accolta e condivisa;
l'iniziale proposito, poi rivisto, di UT e TO di procedere da soli alla spedizione punitiva, rappresenta una conferma logica della loro piena conoscenza di stare per compiere un'azione già a monte condivisa e approvata dal capo-clan (cfr. pag. 13 e 14 della sentenza impugnata), Infine, si valorizza la dinamica dei fatti, un raid organizzato e strutturato per numero dei componenti del commando e micidialità dell'intervento armato, che avrebbe determinato probabilmente nuove faide tra bande camorristiche (cfr. pag. 14 e 15). 2.1. Da quanto sin qui ricostruito, appare evidente che la sentenza rescissoria abbia corrisposto al vincolo di rinvio, adeguando la ricerca della fenomenologia dell'aggravante ex art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen. agli standard valutativi richiesti dalla SS e rapportandoli correttamente alla giurisprudenza di legittimità in tema di estensione della premeditazione al concorrente nel reato. Questa Corte regolatrice, infatti, ha più volte affermato, con principio che il Collegio ribadisce, che la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione (cfr., tra tutte, Sez. 5, n. 29202 del 11/3/2014, C., Rv. 262383; Sez. 5, n. 56956 del 21/9/2017, Argentieri, Rv. 271952). Per distinguerla dalla mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, si è, quindi, precisato che l'aggravante della premeditazione postula, invece, 5 il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida (Sez. 1, n. 37825 del 29/4/2022, Tiscornia, Rv. 283512). Nella fattispecie all'esame del Collegio, la sedimentazione ed il radicamento del proposito delittuoso sono stati desunti, dai giudici del rinvio, dalle prove relative alla presenza di una decisa volontà del capo-clan e del gruppo dei suoi sodali più fidati di eliminare il pericoloso nemico, presente e condivisa, già nei mesi precedenti al raid omicidiario, da tutti i soggetti coinvolti nella "stesa" di camorra, sia dal leader "mandante", sia dagli affiliati "esecutori", tra i quali, appunto, i due odierni ricorrenti. Né vale ad escludere la premeditazione l'occasionale evento che ha "scatenato" e preceduto il delitto, utilizzato solo come ultima leva per mettere in atto la determinazione criminosa già da tempo assunta. 2.2. Dinanzi ad una motivazione del provvedimento impugnato che, dunque, può definirsi senz'altro adeguatamente sostenuta da argomenti fattuali e logico-giuridici, oltre che priva di aporie valutative, il ricorso di LU UT e quello di IO UO oppongono semplicemente una confutazione, in chiave più favorevole all'imputato, delle prove in atti. Ed invece, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In altre parole, non sono deducibili dinanzi alla SS censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2.3. Ebbene, non vi è dubbio che, per quel che riguarda le posizioni dei ricorrenti, entrambi coinvolti nella cruciale fase organizzativa ed esecutiva del delitto continuato, il 6 tessuto delle prove dichiarative, in particolare, oltre alla prova logica, abbiano costituito una salda rete di sostegno affinchè le argomentazioni del giudice del rinvio rispondessero ai canoni ermeneutici richiesti dagli orientamenti giurisprudenziali poc'anzi richiamati e confortassero la tesi che la prospettata consapevolezza del proposito criminoso maturato da Lo US sia insorta nei suoi complici precedentemente al loro contributo volontario alla realizzazione del delitto. Non vi sono fondate aporie argomentative, tra le ragioni di critica che la difesa ha addotto, valorizzabili come vizio di motivazione manifestamente illogica o carente, né tantomeno si riscontrano nella motivazione della sentenza impugnata travisamenti o violazioni di legge. Inoltre, ferma la ricostruzione già operata al par. 2, che copre le posizioni di entrambi gli imputati ricorrenti, più specificamente è utile chiarire che RE ha coinvolto direttamente UT nella condivisione di vita, dinamiche e scelte del sodalizio di appartenenza, come elemento da tempo risalente inserito nel gruppo dei Capitoni e pienamente a conoscenza della necessità e dell'intenzione di uccidere il rivale NO OS da parte dei sodali, affiliati a Lo US. Quanto a UO, le dichiarazioni proprio di quest'ultimo, leader del sodalizio, raccontano del suo reclutamento nel luglio 2015, all'indomani della scarcerazione di Lo US (avvenuta proprio in quel periodo), e della sua stretta vicinanza a LU UT, "fedelissimo" di Lo US: si tratta di dati accertati definitivamente dalla sentenza di annullamento, che li ha condivisi (cfr. pag. 8 della decisione rescindente). Per entrambi, valgono le considerazioni complessive svolte dalla Corte di rinvio sulla consapevolezza dei propositi omicidiari risalenti e con obiettivo RI OS. Per quel che concerne le ragioni difensive di UO, poi, è utile rammentare come sia del tutto lineare l'argomento logico speso dalla Corte d'Appello e che già risponde ampiamente ai motivi di ricorso dedotti: la richiesta di IO UO a AR RE di intervenire per evitare azioni avventate da parte di UT e TO, lungi dall'essere un tentativo di dissociarsi dall'iniziativa omicidiaria o di fermarla, si rivela piuttosto una forma di attenta gestione delle forze del sodalizio, che ubbidiva alla preoccupazione di evitare scorrerie solitarie e pericolose, al fine di porre in essere un raid meglio organizzato, come poi effettivamente fu, grazie anche all'intervento diretto di AR Lo US nel piano operativo. Si rivela, dunque, un rafforzamento del proposito criminoso premeditato, da parte sua;
basti solo ricordare l'eloquente interrogatorio, citato dalla sentenza impugnata perchè acquisito, in cui AR RE riferisce che l'intervento di UO non era funzionale a fermare l'azione, ma ad affiancare a UT e TO loro stessi ed altri, per "colpire" meglio quindi (cfr. pag. 16 della sentenza rescissoria). Infine, non si comprende la rilevanza del richiamo, contenuto nel ricorso di IO UO, ad una lettera che AR Lo US avrebbe inviato alla Corte d'Assise d'Appello 7 prima dell'udienza del 2.5.2019, di cui non parla la sentenza impugnata: si tratta di precisazioni sul ferimento di due esponenti del clan dei Capitoni, che, quand'anche mettessero in dubbio la collocazione nel tempo di un episodio, tra quelli riferiti dal collaboratore AR RE, non incidono sulla sua credibilità né sulle vicende specifiche del processo. In ogni caso, la loro importanza difensiva è stata soltanto apoditticamente affermata e illogicamente si è derivata l'inattendibilità del collaboratore all'imprecisione di quel ricordo. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in favore del comune di Napoli in complessivi euro 1000,00 e in favore delle parti civili difese dall'avvocato Campora in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10 gennaio 2023.