Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
DIRITTI DIRITTI A4-3 ARRIBA 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 05 7 9 /0 1 Oggetto LOCAZIONE- SEZIONE TERZA CIVILE SUBENTRO NEL RAPPORTO Composta dagli R.G.N. 11017/99 Presidente - Dott. Giovanni LONGO Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.1416 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI MALZONE Consigliere Rep. 197 Dott. Ennio TALEVI Consigliere Ud. 29/09/00 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 17 GEN. 2001 CAPORELLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CONTI, che lo difende, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
CONFRATERNITA S. MARIA DELLA QUERCIA DEI MACELLAI DI CG575016 F.OMA, in persona del suo Presidente pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA 370, UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocato SILVIO STEFANO, che 10 Richiesta copia esecutiva dal Sig. SILF A MO per diritti L. 3400014 difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIA MARCHI, il2000 giusta delega in atti;
IL C RE LIRE 15 1518 controricorrente CANCELL avversO la sentenza n. 15/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 18/11/98 e depositata il 07/01/99 (R.G. 4773/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Claudio CONTI;
udito l'Avvocato Silvio STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30.3.1992, MA CA conveniva davanti al Tribunale di Roma la IT di S. Maria della Quercia dei Macellai di Roma per sen- tir accertare il suo diritto a succedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978, nel rapporto di locazione intercorrente tra la nonna OL AB e la IT a seguito del decesso della conduttri- ce. La IT resisteva. Il tribunale accoglieva la domanda. Pronunciando sull'appello della IT, al quale aveva resistito il CA, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 7.1.1999, notificata il 2 4.5.1999, lo accoglieva e per l'effetto rigettava la domanda. Considerava la corte che l'attore non aveva fornito la prova della abituale convivenza con la con- duttrice defunta. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione il CA, sulla base di due motivi. La IT ha svolto difesa orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando vizio di moti- vazione su punto decisivo, deduce il ricorrente che la corte d'appello, ai fini dell'accertamento della abi- tuale convivenza dell'attore con la conduttrice de fun- ta, ha tenuto conto, correttamente, delle prove testi- moniali raccolte in altro giudizio tra le stesse parti, ma queste ha valutate in modo incompleto, attribuendo rilevanza soltanto alla deposizione sfavorevole all'attore, senza tenere conto delle dichiarazione di segno contrario di altri due testi.
1.1. Il motivo non è fondato. Il principio di autosufficienza del ricorso impone- la completa trascrizione delle prove delle quali si va deduce l'omesso esame, al fine di valutarne la decisi- vità (v., tra le tante, sent. n. 2838/99). L'omissione di tale adempimento rende inammissibile la censura.
2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di mo- 3 tivazione su punto decisivo, il ricorrente addebita al- la corte d'appello di aver erroneamente ritenuto smen- tito il certificato storico anagrafico prodotto dall'attore, ai fini della prova della residenza presso la nonna in epoca antecedente alla morte della predet- ta, dai contrastanti certificati prodotti della Confra- ternita.
2.1. Il motivo non è fondato. La censura colpisce la valutazione di un elemento di prova non decisivo. RY la "residenza" La certificazione concernente dell'attore presso l'abitazione della conduttrice in epoca anteriore al decesso non era determinante ai fi- ni della decisione: l'esito della controversia dipende- va infatti dall'accertamento della sussistenza, o meno, del diverso requisito della "abituale convivenza" pre- visto ai fini della successione nel contratto dall'art. 6 della legge n. 392 del 1978. Questa S.C. ha al riguardo statuito che, poiché lo scopo dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 è quello di garantire un'abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai residui componenti della comunità fami- liare о para familiare, il diritto del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini alla successione nel contratto di locazione è subordinato alla condizione 4 della "abituale convivenza" con il conduttore. Ai fini della prova di tale complessa situazione, determinante una comunanza di vita con il conduttore, non è suffi- ciente il certificato storico anagrafico, che ha un va- ivi lore meramente presuntivo della comune residenza annotata (sent. n. 8652/97; n. 9675/97).
3. In conclusione, il ricorso è rigettato. 28M GUالي 4. ricorrente,La in ragione del criterio della T R va condannata al pagamento delle spese in A soccombenza, D IT, che si è costituita con favore della controricorso inammissibile, in quanto notificato fuori termine (la notifica è avvenuta il 5.2.2000, mentre il ricorso era stato ritualmente notificato il 3.6.1999), ma ha svolto difesa orale. 290000
P.Q.M.
201 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- delle spese, che liquida in te al pagamento € 226.100 f oltre £. 2.000.000 (due milio- ni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 29.9.2000. IL CONSIGLIERE EST. Почиво хим IL PRESIDENTE filux Depositata in Cancelleria Oggi, 17 GEN 2001 IL CANCELLIERE CT Concetta Amendola IL CANCELLIERE C1 5 Concetta Ammendola