Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
Integra il delitto di abuso di ufficio per conseguire un vantaggio patrimoniale, la condotta del medico specialista di una struttura pubblica il quale, in violazione del dovere di astensione di cui all'art. 6 del d.m. 31 marzo 1994, indirizzi un paziente verso il laboratorio non convenzionato di cui egli sia socio, per l'espletamento di un esame che avrebbe potuto essere eseguito anche presso una struttura pubblica della stessa città.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2001, n. 24066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24066 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 08/04/2001
1. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 11
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 049608/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MI IA, n. a Carpaneto Piacentino il 15 novembre 1950, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 maggio 2000;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato integralmente quella del Tribunale di Pavia del 19 ottobre 1999 con la quale IA MI, specialista in angiologia presso il poliambulatorio dell'ASL 42 di Pavia, veniva condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di abuso di ufficio tentato (artt.56 e 323 c.p.) per avere, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, indirizzato la paziente IN PE verso il laboratorio privato "Flebologica" non convenzionato, di cui era socia, per l'espletamento di un esame di laboratorio. La Corte d'appello, in punto di responsabilità, ha riconosciuto la piena attendibilità della PE, sentita quale teste, che aveva riferito di essere stata affetta da una dilatazione delle vene, con alterazione progressiva delle pareti (varici), e di essersi determinata a sottoporsi alla assistenza della sanità pubblica per evitare sacrifici economici. Visitata dalla Dott. MI, la stessa le aveva prospettato che le vene "erano messe male" e che avrebbe dovuto mettergliele "a posto", prescrivendole l'esame di cui all'imputazione presso il laboratorio "Flebologica" e consegnandole un appunto manoscritto contenente le indicazioni necessarie per individuare il laboratorio, la diagnosi ("recidiva bilat.") e l'analisi richiesta ("eco X"). Ha escluso, invece, la Corte, l'attendibilità dell'imputata, che aveva dichiarato di avere informato la donna sul trattamento sanitario, sulla metodica dell'intervento praticato, che richiedeva un esame di laboratorio consistente in una "mappatura" delle vene "che può fare solo chi conosce la tecnica ed è strettamente correlato all'operatore", con la precisazione che alla paziente era stata prospettata la possibilità di un diverso tipo di intervento. Secondo i Giudici di appello, il comportamento della imputata concretava gli estremi della violazione dell'obbligo di astensione prescritto dall'art. 6 del d.m. 31 marzo 1994, ed era accompagnato dall'intenzione di conseguire un vantaggio patrimoniale. Nessuna considerazione, d'altra parte, poteva attribuirsi all'assunto difensivo secondo cui il medico aveva agito in presenza della scriminante "del trattamento sanitario", mentre doveva ritenersi sussistente la idoneità degli atti a porre in essere il tentativo del reato contestato (di evento, secondo la nuova formulazione dell'art. 323 c.p.), in quanto, non appena la PE era venuta a conoscenza della natura privata del laboratorio la stessa si era rifiutata di utilizzarne le prestazioni e aveva preso contatti con strutture pubbliche presso le quali aveva, poi, eseguito le analisi e l'intervento chirurgico con il metodo tradizionale ("Stripping"), di modo che il vantaggio economico non si era realizzato per il rifiuto della paziente di sottoporsi a quanto prescritto dalla Dott. MI. Infine, il Collegio dava atto della acquisita certezza, per mezzo delle deposizioni testimoniali assunte, che l'esame richiesto, propedeutico alla legatura delle vene da effettuare con il metodo "Chiva", ancorché non effettuabile presso l'ospedale di Pavia, poteva essere eseguito presso altra struttura pubblica (per esempio, presso l'ospedale San Matteo). Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la MI, con il patrocinio degli avvocati IA Luigia Aiani e Massimo Marmonti che sottoscrivono l'atto, deducendo due motivi. Con il primo i difensori si dolgono della violazione della legge penale e della mancanza di motivazione della sentenza. Lamentano il fatto che la Corte d'appello avrebbe mancato di considerare che la Dott. MI aveva consigliato alla paziente di eseguire le analisi prescritte indispensabili per poi poter effettuare l'intervento chirurgico col metodo "Chiva" da lei consigliato. Il comportamento del medico doveva ritenersi scriminato dalle esigenze di cura: sul punto, la Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato l'inapplicabilità di tale esimente in riferimento al reato di abuso di ufficio, trattandosi di reato contro la pubblica amministrazione;
tale figura criminosa, ad avviso della difesa, sarebbe prevista anche a tutela della parte lesa nel suo "(...) interesse fondamentale e irrinunciabile, all'integrità psicofisica ed alla salute". Col secondo motivo lamentano, ulteriormente, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, contestando che nella specie gli atti posti in essere dalla imputata fossero idonei a realizzare il tentativo, perché la paziente avrebbe dovuto prendere contatti preventivi telefonici con il laboratorio "Flebologica", dal quale avrebbe subito appreso che le prestazioni dallo stesso fornite erano a pagamento. Sarebbe, dunque, errata l'affermazione che si legge in sentenza secondo cui l'imputata poteva ragionevolmente confidare che la paziente, una volta preso contatti con il laboratorio consigliato, avrebbe effettuato a pagamento l'analisi prescritta. Inoltre, la decisione dei giudici d'appello non avrebbe tenuto conto della ferma volontà della paziente di subire un intervento magari invasivo pur di non sopportare alcun sacrificio economico.
Osserva la Corte, anzitutto, che la ricostruzione del fatto sulla base della deposizione della PE, ritenuta completamente attendibile con motivazione ampia e convincente, non può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità appunto perché sorretta da argomentazioni perfettamente logiche che, come tali, non si prestano a censure.
Alla luce di tali premesse va rigettato il primo motivo di ricorso, in quanto non solo, in base alla descrizione dei fatti da parte della testimone, si è appreso che nessuna informazione era stata data alla stessa paziente, onde viene meno, in radice, la stessa possibilità di parlare di un "consenso informato"; ma sembra anche del tutto infondata in diritto l'osservazione difensiva secondo la quale il consenso della paziente avrebbe scagionato completamente il medico. Il reato di abuso di ufficio contestato nella specie (cioè abuso mirante a conseguire un vantaggio patrimoniale per il medico e non ad arrecare un danno alla paziente) vede come persona offesa soltanto la pubblica amministrazione, perché, nella forma di cui alla imputazione, deve escludersi la plurioffensività del delitto (configurabile, invece, per l'abuso in danno). È, quindi, da scartare, per definizione, l'ipotesi che la paziente potesse prestare un consenso con efficacia scriminante.
Ma anche il secondo motivo deve ritenersi privo di fondamento. Va ricordato, come giustamente ha messo in evidenza la sentenza di secondo grado, che il giudizio sulla idoneità degli atti (essendo pacifico che oggi, in base alla formulazione dell'art. 323 c.p. conseguente alla novella del 1997, il reato di abuso di ufficio è configurabile come delitto di evento) deve essere svolto ex onte e non ex post Il comportamento tenuto dalla MI era del tutto adeguato a produrre l'evento, essendo sicuramente idoneo il silenzio serbato dal medico a produrre il vantaggio economico, che si è evitato solo per il preciso e netto rifiuto della PE a sottoporsi a un esame a pagamento, poco importa se la realtà (indirizzo verso un laboratorio non convenzionato di cui il medico era socio) potesse essere scoperta dalla paziente con una telefonata o recandosi in loco, essendo il tentativo idoneo sin dal momento in cui la paziente ha lasciato, disinformata, il gabinetto medico della ASL e si è rivolta al laboratorio privato. Comportamento dal quale i primi giudici hanno tratto correttamente anche il convincimento sull'elemento intenzionale del tentativo, potendo ragionevolmente confidare il medico che la paziente si sarebbe sottoposta all'esame per le sue necessità terapeutiche.
D'altra parte, non può dubitarsi della correttezza della decisione impugnata anche in punto di diritto, con particolare riguardo alla sussistenza degli estremi della fattispecie astratta del reato, consistenti nel dovere di astensione (al quale l'agente è tenuto indipendentemente da una norma di legge che tale astensione preveda, essendo, comunque, sufficiente il profilarsi in concreto di un conflitto fra interessi pubblici e privati) e nella ingiustizia del vantaggio. Quest'ultimo requisito si sarebbe potuto escludere solamente se fosse stato accertato che il tipo di analisi, propedeutico a un intervento con metodo "Chiva", non poteva essere effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, ma è del tutto pacifico, in base alle deposizioni assunte (e il fatto non è contestato con l'atto di ricorso), che, al contrario, l'esame poteva essere espletato anche in strutture sanitarie pubbliche. Resta, quindi, del tutto dimostrata la finalità del vantaggio e la sua ingiustizia, in quanto quelle analisi a pagamento presso un presidio sanitario privato non erano affatto necessarie per risolvere i problemi sanitari della PE.
Il ricorso va, dunque, rigettato e al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001