Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
In tema di frode nelle pubbliche forniture, il semplice inadempimento del contratto non integra il reato di cui all'art. 356 cod. pen., richiedendo quest'ultimo un "quid pluris", cioè la malafede contrattuale e dunque la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione all'esecuzione di un contratto di appalto in cui era stata posta in opera una pavimentazione in tufo vulcanico in luogo di quella più pregiata in lastre di pietra vulcanica, prevista nel capitolato, in quanto l'inesatto adempimento era avvenuto in base alla scelta chiara e manifestata agli amministratori e tecnici comunali di fornire materiali diversi, senza determinare alcuna apparenza ingannatoria ai danni della P.A.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2001, n. 36567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36567 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 09/05/2001
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO MONACI " N. 705
3. Dott. NICOLA MILO - rel. - " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA " N. 044586/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da 1) RV IE, nato a [...] il [...]; 2) SA FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 6/4/2000 della Corte d'Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. T. Sorrentino (anche in sostituzione dell'avv. Paolini), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza 6/4/2000, riformando la pronuncia assolutoria del Tribunale di Cosenza in data 9/6/99, dichiarava IE RV e FR SA colpevoli dei reati di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di falso ideologico aggravato in atto pubblico (artt. 61 n. 2 e 479 c.p.), unificati dal vincolo della continuazione, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, li condannava alla pena, condizionalmente sospesa e col beneficio della non menzione, di mesi dieci di reclusione ciascuno.
Agli imputati, in particolare, si era addebitato di avere, in concorso tra loro, nell'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza dei Bruzi di Cosenza, il RV quale appaltatore e il SA quale direttore dei lavori, rispettivamente fornito ed approvato, come conforme alle previsioni progettuali, una pavimentazione in pietra piroclastica (c.d. tufo vulcanico o peperino), le cui caratteristiche strutturali e di resistenza erano ben diverse e qualitativamente meno pregiate di quelle del materiale indicato nel capitolato d'appalto (lastre di pietra lavica), e di avere falsamente attestato, negli atti ufficiali di contabilità, la posa in opera della pavimentazione prevista, piuttosto che di quella meno costosa realizzata, con conseguente danno per il Comune committente.
Ai prevenuti era stato anche contestato il reato di abuso d'ufficio aggravato (artt. 110, 61 n. 2 e 323 c.p.), per l'attività amministrativa posta in essere e funzionale alla consumazione della frode di cui innanzi, ma su tale punto il giudice a quo ometteva qualunque esplicita pronunzia.
Riteneva la Corte di merito che la frode era provata dal chiaro contrasto che emergeva tra quanto indicato negli atti formali della P.A., dai quali non si poteva prescindere, a quanto realizzato (fornitura di "aliud pro alio") e che non assumeva alcun rilievo, nell'economia dell'illecito, la mancanza di profitto per l'appaltatore e di effettivo danno per l'amministrazione committente. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati e hanno lamentato: a) erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 356 c.p., in quanto non si era dimostrata la fraudolenza della condotta da loro tenuta e non si era considerato che era stato fornito il materiale concordato con i responsabili del Comune;
b) violazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine ai reati di falso ideologico e di abuso d'ufficio. Il RV ha, altresì, dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata indagine di laboratorio, pur sollecitata, sulla natura del materiale impiegato, nonché la violazione della legge processuale, sotto il profilo che si era fatto riferimento al parere tecnico del prof. RI, nonostante lo stesso non avesse mai rivestito la qualità di C.T. del P.M..
All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto, si è accertato che il progetto, approvato dall'Amministrazione comunale di Cosenza, per la ripavimentazione di piazza dei Bruzi di quella città prevedeva la posa in opera di lastre di "pietra lavica" e la realizzazione allegata al progetto, che era di variante proprio per la sostituzione del materiale originariamente previsto, parlava di pavimentazione "tipo granito o pietra lavica"; che i lavori vennero affidati in appalto all'impresa di cui era titolare IE RV e fu nominato, come direttore degli stessi, FR SA;
che, prima della posa in opera, fu sottoposta al vaglio degli amministratori e dei tecnici comunali (arch. Frasca, assessore ai LL.PP.; arch. Adriano, progettista;
ing. Collorafi, dirigente dell'U.T.C.) una campionatura del materiale da utilizzare e la scelta cadde, sia per ragioni tecniche, sia per ragioni di compatibilità finanziaria, sulla cosiddetta "Sasip lava grigia", che effettivamente venne posta in opera;
che il costo di tale materiale e della sua messa in sito era compatibile con i prezzi indicati nel contratto d'appalto (cfr. consulenza tecnica del P.M.), mentre con tali prezzi (L. 130.000 al mq.) non era compatibile il costo della "pietra lavica", superiore di ben 4 - 5 volte. Ciò posto è evidente che l'esecuzione del contratto d'appalto che qui interessa avvenne alla luce del sole, nel senso che le parti contraenti (per il Comune, l'assessore competente, coadiuvato dai tecnici) concordarono liberamente, senza alcuna astuzia o malizia, il materiale da utilizzare concretamente, dopo averne vagliato l'idoneità sotto il profilo tecnico e la compatibilità dei costi con l'impegno di spesa. L'appaltatore e il direttore dei lavori non posero in atto alcuna condotta fraudolenta, ma si attennero scrupolosamente alle scelte dei responsabili dell'Amministrazione comunale, il che induce verosibilmente a ritenere che la terminologia evidenziata negli atti formali relativi all'appalto ("tipo granito o pietra lavica") fu usata in senso atecnico e non specifico. Ma anche a volere prescindere da tale ultima considerazione, fatta dal giudice di primo grado e non condivisa da quello di appello, rimane il dato oggettivo e rilevante che, nella fase esecutiva del contratto, l'unica da considerare ai fini del reato ex art. 356 c.p., nessuna "frode" fu posta in essere, ma - al limite - si incorse in un mero inadempimento contrattuale.
Ed invero, la "frode" è l'elemento caratteristico del reato di cui all'art. 356 c.p., essa non si identifica col semplice inadempimento contrattuale, ma richiede un "quid pluris", cioè la malafede contrattuale, la presenza di un espediente malizioso o l'inganno del fornitore, un modo da fare si che l'esecuzione del contratto appaia conforme agli obblighi assunti. Se l'esecuzione del contratto, pur non puntuale rispetto al pattuito, non è la risultante di un perseguito proposito fraudolento, ma l'attuazione di una chiara, precisa e palese scelta, successivamente concordata o unilaterale non ha importanza, di offrire cose diverse, per qualità, da quelle formalmente pattuite, si rimane al di fuori del paradigma criminoso di cui all'art. 356 c.p., proprio perché non è dato apprezzare l'elemento caratterizzante la "frode", cioè quella situazione di apparenza ingannatoria, che compromette l'interesse della P.A. a che le sue necessità siano soddisfatte in modo leale.
Nel caso in esame, per quello che innanzi si è detto, difetta l'elemento fraudolento, che non può essere individuato nel contrasto emergente dal raffronto tra quanto indicato negli atti formali della P.A. e quanto realmente "fornito"; ciò perché non può prescindersi dai successivi contatti intercorsi, nella fase esecutiva del contratto, tra l'appaltatore e il direttori dei lavori, da una parte, e i responsabili del Comune, dall'altra, che concordano, al di là della formale dizione usata negli atti di capitolato, la qualità del materiale da utilizzare in concreto, sicché la P.A. non venne a trovarsi di fronte a "sorprese".
È pur vero che il successivo accordo raggiunto in fase esecutiva, in quanto non formalizzato in atti adottati ufficialmente in epoca non sospetta, non avrebbe - in tesi - vincolato la P.A., perché nullo;
ma, poiché la richiesta forma scritta è requisito posto a tutela dell'amministrazione, si è di fronte ad una nullità relativa, deducibile cioè solo dall'amministrazione stessa, che, nella specie, però, non ebbe mai ad attivarsi in tale senso, il che induce a ritenere che accettò - di fatto - la scelta operata dal competente assessore e dai propri tecnici.
In ogni caso, anche a colere seguire il ragionamento formale del giudice a quo, secondo cui l'esecuzione del contratto d'appalto avvenne in modo difforme agli obblighi formalmente assunti, gli unici validi e operanti di fronte alla P.A., non v'è dubbio che si versa in un caso di mero inadempimento, non inquadrabile neppure nello schema delittuoso di cui all'art. 355 c.p., perché difetta il requisito della "necessarietà" delle "cose od opere" da destinare "a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio": questo requisito ricorre quando senza di esse non è possibile conseguire lo scopo al quale lo stabilimento pubblico o il pubblico servizio sono destinati, ipotesi questa palesemente estranea al caso in esame. Esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 356 c.p. nel corrispondente fatto contestato agli imputati, nel quale rimane assorbita anche la analoga condotta rubricata sub art. 323 c.p., dato il carattere sussidiario ("salvo che il fatto non costituisca un più grave reato...") di tale ultimo illecito (sul punto, la sentenza impugnata nulla ha detto), devesi escludere anche la configurabilità del falso ideologico, teleologicamente connesso al primo reato, atteso che le attestazioni fatte negli atti ufficiali di contabilizzazione dei lavori non sono difformi dal vero, nel senso che i precisati importi dei lavori eseguiti, per quello che è emerso (cfr. consulenza tecnica del P.M.), sono congrui e corrispondenti agli effettivi costi sostenuti.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2001