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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 12023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12023 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FabiolaFurnari, con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile;
letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale formulata nell’interesse del ricorrente in data 22/1/2026. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello presentato, ex art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o modifica delle modalità esecutive, in senso meno gravoso, delle misure di cui agli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., applicate al XXXXXXXXin sostituzione della custodia cautelare in carcere, con ordinanza del 1° marzo 2025, per condotte relative all’art. 416 bis cod. pen.
2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 274 del codice di rito, per avere il Tribunale acriticamente richiamato il Penale Sent. Sez. 2 Num. 12023 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 28/01/2026 precedente provvedimento del Riesame, senza alcuna effettiva considerazione delle sopravvenienze indicate dalla difesa e in assenza di un’adeguata valutazione della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato. Illogicamente affermata è permanenza delle esigenze cautelari, ove si considerino i seguenti elementi: il procedimento penale è ormai giunto ben oltre la fase delle indagini preliminari;
il comportamento del ricorrente è stato fin qui improntato al rispetto scrupoloso delle prescrizioni imposte;
anche il comportamento processuale è stato esemplare.
2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Collegio considerato adeguatamente la giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che, ove correttamente applicata al caso di specie, avrebbe dovuto imporre una diversa valutazione del tempo cd. silente, pur in mancanza di una espressa dissociazione dal sodalizio di appartenenza. La difesa rimarca, inoltre, la complessa situazione economica e familiare del ricorrente, utilmente fronteggiabile dal medesimo soltanto in assenza delle prescrizioni imposte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo è infondato, avendo il Tribunale offerto congrue ragioni in merito al diniego della revoca ovvero alla modifica delle modalità esecutive, in senso meno gravoso, delle misure di cui agli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., ragionevolmente valorizzando, in primo luogo, la mancata attualità dell’offerta di lavoro (valida soltanto fino al 30 agosto 2025). Soprattutto, nell’iter motivazionale, è stata adeguatamente evidenziata la persistenza delle esigenze cautelari legate alla fattispecie incriminatrice, di cui alla provvisoria imputazione. È in vista di ciò (v. anche infra, sub 3) che è stata disattesa, con apprezzamento non illogico e scevro dalle dedotte criticità, l’istanza, avanzata dal ricorrente, di poter circolare liberamente nel territorio di operatività (Comune di Biancavilla) del clan tutti i giorni, dalle 8.00 alle 19.00. Si ritiene, pertanto, che la gravata ordinanza abbia operato buon governo dei principi, posti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di obbligo, per il giudice della cautela, di valutare globalmente, anche alla luce di fatti sopravvenuti, il quadro della persistenza delle esigenze cautelari (v. ad es. Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 – 01) 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni, contenute nella motivazione dell’impugnata ordinanza, rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema (cfr. in generale, Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Belloa Telleria, Rv. 282949 – 01; e, con riguardo specifico al tema di misure cautelari personali, v., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito) E, infatti, diversamente da quanto contestato, il Tribunale ha bensì esposto le ragioni per cui, malgrado l’attenuazione del trattamento cautelare (tramite sostituzione della custodia cautelare in carcere con due misure non custodiali, applicate in via cumulativa), le esigenze cautelari fossero ancora, nell’attualità, riconducibili al contesto di appartenenza dell’indagato al sodalizio mafioso. Rispetto a tale collegamento tra il ricorrente e il contesto criminoso di appartenenza, l’avversata ordinanza ha illustrato legittimamente rievocando le parole del Tribunale del riesame, già adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. che soltanto “l’attuale stato psico-fisico” del XXXXXXXX consentiva di ritenere attenuato il pericolo di reiterazione del reato;
di qui, il diniego, razionalmente argomentato, della richiesta di circolare liberamente nel territorio di operatività (Comune di Biancavilla) del clan tutti i giorni, dalle 8.00 alle 19.00, avanzata dal ricorrente. Con tale costrutto motivazionale, il ricorrente, come anticipato, non si confronta affatto, limitandosi a dolersi, in maniera affatto generica, di un ammanco di motivazione ovvero, al tempo stesso, di un acritico rinvio alla decisione assunta dal Tribunale del riesame. Per i motivi illustrati, né l’una né l’altra doglianza hanno fondamento alcuno. 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FabiolaFurnari, con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile;
letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale formulata nell’interesse del ricorrente in data 22/1/2026. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello presentato, ex art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o modifica delle modalità esecutive, in senso meno gravoso, delle misure di cui agli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., applicate al XXXXXXXXin sostituzione della custodia cautelare in carcere, con ordinanza del 1° marzo 2025, per condotte relative all’art. 416 bis cod. pen.
2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 274 del codice di rito, per avere il Tribunale acriticamente richiamato il Penale Sent. Sez. 2 Num. 12023 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 28/01/2026 precedente provvedimento del Riesame, senza alcuna effettiva considerazione delle sopravvenienze indicate dalla difesa e in assenza di un’adeguata valutazione della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato. Illogicamente affermata è permanenza delle esigenze cautelari, ove si considerino i seguenti elementi: il procedimento penale è ormai giunto ben oltre la fase delle indagini preliminari;
il comportamento del ricorrente è stato fin qui improntato al rispetto scrupoloso delle prescrizioni imposte;
anche il comportamento processuale è stato esemplare.
2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Collegio considerato adeguatamente la giurisprudenza di legittimità in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che, ove correttamente applicata al caso di specie, avrebbe dovuto imporre una diversa valutazione del tempo cd. silente, pur in mancanza di una espressa dissociazione dal sodalizio di appartenenza. La difesa rimarca, inoltre, la complessa situazione economica e familiare del ricorrente, utilmente fronteggiabile dal medesimo soltanto in assenza delle prescrizioni imposte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo è infondato, avendo il Tribunale offerto congrue ragioni in merito al diniego della revoca ovvero alla modifica delle modalità esecutive, in senso meno gravoso, delle misure di cui agli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., ragionevolmente valorizzando, in primo luogo, la mancata attualità dell’offerta di lavoro (valida soltanto fino al 30 agosto 2025). Soprattutto, nell’iter motivazionale, è stata adeguatamente evidenziata la persistenza delle esigenze cautelari legate alla fattispecie incriminatrice, di cui alla provvisoria imputazione. È in vista di ciò (v. anche infra, sub 3) che è stata disattesa, con apprezzamento non illogico e scevro dalle dedotte criticità, l’istanza, avanzata dal ricorrente, di poter circolare liberamente nel territorio di operatività (Comune di Biancavilla) del clan tutti i giorni, dalle 8.00 alle 19.00. Si ritiene, pertanto, che la gravata ordinanza abbia operato buon governo dei principi, posti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di obbligo, per il giudice della cautela, di valutare globalmente, anche alla luce di fatti sopravvenuti, il quadro della persistenza delle esigenze cautelari (v. ad es. Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 – 01) 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni, contenute nella motivazione dell’impugnata ordinanza, rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema (cfr. in generale, Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Belloa Telleria, Rv. 282949 – 01; e, con riguardo specifico al tema di misure cautelari personali, v., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito) E, infatti, diversamente da quanto contestato, il Tribunale ha bensì esposto le ragioni per cui, malgrado l’attenuazione del trattamento cautelare (tramite sostituzione della custodia cautelare in carcere con due misure non custodiali, applicate in via cumulativa), le esigenze cautelari fossero ancora, nell’attualità, riconducibili al contesto di appartenenza dell’indagato al sodalizio mafioso. Rispetto a tale collegamento tra il ricorrente e il contesto criminoso di appartenenza, l’avversata ordinanza ha illustrato legittimamente rievocando le parole del Tribunale del riesame, già adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. che soltanto “l’attuale stato psico-fisico” del XXXXXXXX consentiva di ritenere attenuato il pericolo di reiterazione del reato;
di qui, il diniego, razionalmente argomentato, della richiesta di circolare liberamente nel territorio di operatività (Comune di Biancavilla) del clan tutti i giorni, dalle 8.00 alle 19.00, avanzata dal ricorrente. Con tale costrutto motivazionale, il ricorrente, come anticipato, non si confronta affatto, limitandosi a dolersi, in maniera affatto generica, di un ammanco di motivazione ovvero, al tempo stesso, di un acritico rinvio alla decisione assunta dal Tribunale del riesame. Per i motivi illustrati, né l’una né l’altra doglianza hanno fondamento alcuno. 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3