Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 12023
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha offerto congrue ragioni in merito al diniego della revoca o modifica delle misure cautelari. È stata valorizzata la mancata attualità dell’offerta di lavoro e la persistenza delle esigenze cautelari legate alla fattispecie incriminatrice. L’istanza di poter circolare liberamente nel territorio di operatività del clan è stata disattesa con apprezzamento non illogico.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Il motivo è inammissibile perché aspecifico, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale ha esposto le ragioni per cui, malgrado l’attenuazione del trattamento cautelare, le esigenze cautelari erano ancora riconducibili al contesto di appartenenza dell’indagato al sodalizio mafioso. Il ricorrente non si confronta con tale costrutto motivazionale, dolendosi genericamente di un ammanco di motivazione o di un acritico rinvio alla decisione del Tribunale del riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 12023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12023
    Data del deposito : 30 marzo 2026

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