Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2026, proposto da
AU ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riposto, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
Congregazione dell'Oratorio di Acireale, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento ex art. 114, co. 1, lett. e, c.p.a.
della nullità del provvedimento del Comune di Riposto (CT), Area 8, del 29 dicembre 2025 prot. n. 32372, per la parte in cui il Responsabile dell'Area ad interim ha respinto l’istanza di archiviazione di parte ricorrente, in “ esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 458/2023 ”, ritenendo non caducata l'ordinanza del 26 marzo 2020, n. 2, di demolizione delle opere abusive consistenti “[…] nella chiusura del cortile al piano terra, nonché della tettoia posta al piano primo ”;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso e\o consequenziale, ivi compreso, ove occorra e nei limiti d'interesse:
a) della nota del Comune di Risposto, Area 8 dell'11 dicembre 2025, n. 31036 ,per la parte in cui il medesimo Responsabile dell'Area ad interim ha disposto che il “ Responsabile del Procedimento [...] con effetto immediato e comunque entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla presente, di procedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenziali e necessari per dare esecuzione alla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Terza), N. 00458/2023.. ”;
- della nota di servizio del 10 dicembre 2025, n. 30877, con cui il medesimo Responsabile dell'Area 8, ha disposto nei confronti del Responsabile del procedimento, di “ provvedere con effetto immediato [...] alla predisposizione di tutti gli atti conseguenziali e necessari per dare esecuzione alla Sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) N 00458/2023 ”;
c) della nota del 23 dicembre 2025, n. 32091, con cui si contesta al Responsabile del procedimento la sussistenza dei presupposti per la presa d'atto dell'intervenuta caducazione dell'ordine di demolizione 2/2020 a seguito dell'intervenuta sanatoria delle “carenze rilevate dal Tar” eccependo “.. l'inadempimento dell'esecuzione della demolizione, ordinata dal Tribunale Amministrativo […] accertato che l'inerzia del proprietario, rispetto all'ordine di demolizione, determina l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale .. “;
d) delle note del Comune di Riposto, Area 8 del 31 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026, con cui il Responsabile ha disposto di accedere sui luoghi per verificare l'ottemperanza alla sentenza del TAR Catania 458/2023;
nonché, per l’annullamento
dei medesimi atti sopra precisati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. L’odierno ricorso in ottemperanza ha ad oggetto, in via principale, la domanda di accertamento della nullità, ai sensi dell’art. 114, co. 1, lett. e), c.p.a., degli atti adottati dal Comune resistente a seguito della sentenza n. 458/2023 di questo T.A.R., mentre, in subordine, è stato altresì domandato l’annullamento delle medesime determinazioni.
Per quanto di interesse ai fini dell’odierno ricorso in ottemperanza, parte ricorrente lamenta come l’Amministrazione comunale resistente non avrebbe dato compiuta esecuzione alla sentenza di prime cure sopra citata, passata in giudicato, avendo piuttosto adottato degli atti successivi che si porrebbero in radicale contrasto o che, comunque, sarebbero elusivi del dictum giurisdizionale.
Nello specifico, con ricorso iscritto al r.g. n. 597/2020, parte ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione impartito dal Comune intimato avente ad oggetto la realizzazione sine titulo della “ chiusura del cortile al piano terra ”, nonché “ della tettoia posta al piano primo ”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, sebbene il ricorso sia stato respinto dal giudice di cognizione, andrebbe, comunque, valorizzato il fatto che la medesima decisione, come si legge in motivazione, avrebbe riconosciuto la illegittimità degli interventi edilizi contestati soltanto avuto riguardo alla mancanza delle prescritte autorizzazioni del Genio Civile e della Soprintendenza per gli aspetti paesaggistici.
Atteso che il ricorrente, in asserita esecuzione a tale sentenza, si sarebbe poi munito degli anzidetti provvedimenti favorevoli, così come comunicato al Comune intimato con la richiesta di archiviazione della precedente ordinanza di demolizione, l’Ente locale non avrebbe potuto non prendere in esame tali nuove determinazioni, rigettando de plano l’istanza di riesame e ponendosi, così, in frontale contrasto col precedente giudicato.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. Si è, invece, costituita, nelle vesti di interventore ad opponendum , la Congregazione dell'Oratorio di Acireale che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per non essergli stato notificato in qualità di soggetto controinteressato, oltre che per il fatto che avverso le sentenze di rigetto non sarebbe proponibile il rimedio dell’ottemperanza, non essendovi effetti promananti dal giudicato da portare ad esecuzione da parte dell’Amministrazione.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto comunque infondato.
4. Con memoria del 30 marzo 2026 parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’anzidetto intervento volontario in corso di causa, tenuto conto che l’atto di intervento nel giudizio di cognizione proposto dalla Congregazione è stato dichiarato inammissibile (in quanto tardivo) con la richiamata sentenza n. 458/2023, non essendovi margine alcuno per ammettere parti processuali diverse e ulteriori nel giudizio di ottemperanza rispetto a quelle che hanno validamente partecipato al precedente giudizio di cognizione.
5. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, previo avviso reso alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., del rilievo officioso di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso in ottemperanza, la causa è passata in decisione.
6. Il Collegio deve, anzitutto, così come eccepito dalla parte ricorrente, dichiarare inammissibile l’intervento, nel presente (e solo) giudizio di ottemperanza, della Congregazione interveniente, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità dell’intervento spiegato nel giudizio di cognizione da cui deriva la sentenza n. 458/2023 di cui si chiede l’esecuzione in questa sede processuale.
Sul punto, costituisce jus receptum che il giudizio di ottemperanza debba avere luogo, soltanto, tra le parti che abbiano (validamente) preso parte al giudizio di cognizione, posto che solo queste possono vantare un interesse a contraddire nella successiva fase esecutiva del dictum giurisdizionale.
Ciò in considerazione, da un lato, della circostanza che il giudicato amministrativo esplica la sua efficacia inter partes , ossia tra le sole parti processuali indicate in sentenza e, dall’altro lato, dell’espressa previsione di cui all’art. 114, co. 4, c.p.a., che, in tal senso, impone la notifica del ricorso in ottemperanza “ a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza [...] della cui ottemperanza si tratta ”.
Nel caso in esame, considerato che l’atto di intervento spiegato nel giudizio di cognizione è stato dichiarato inammissibile, in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni dalla data di celebrazione dell’udienza di discussione, la Congregazione non ha legittimazione ad intervenire nell’odierno giudizio di ottemperanza.
7. Tanto premesso, come dato avviso in udienza e trascritto a verbale, il ricorso in ottemperanza, avente ad oggetto una domanda di accertamento della nullità degli atti indicati in epigrafe per violazione e/o elusione del giudicato, deve essere dichiarato inammissibile.
8. La tesi di parte ricorrente, secondo cui al giudice amministrativo sarebbe consentito di statuire in sede di esecuzione in merito alla prospettata nullità degli atti successivi ad una precedente sentenza di rigetto, facendo leva sul contenuto dell’art. 114, co. 6, c.p.a., (“ Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza ”), da intendersi a guisa di una vera e propria norma di chiusura del sistema dell’esecuzione delle pronunce rese nel giudizio amministrativo, in grado, quindi, di ricomprendere anche casi come quello odierno, non può essere condivisa, non ritenendosi che la disposizione richiamata possa costituire valido addentellato giuridico su cui poter fondare la pretesa della parte privata.
Vero è che il g.a., in sede di esecuzione, conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza di precedenti sentenze o, comunque, degli atti espressamente indicati dall’art. 112, co. 2, c.p.a., ma tale potere giurisdizionale presuppone, per il suo valido esercizio, che vi siano degli effetti promananti da un giudicato che debbano essere portati ad esecuzione, ovvero che siano in grado di conformare il riesercizio del potere amministrativo dopo la fase processuale.
Se dalle sentenze di accoglimento delle domande di annullamento formulate ai sensi dell’art. 29, c.p.a., tra cui rientra quella proposta dalla parte ricorrente in sede di cognizione nel giudizio di cui al richiamato r.g. n. 597/2020, si produce un effetto demolitorio del provvedimento illegittimo e il ripristino dello status quo ante rispetto alla sua adozione, derivante dal dispositivo della sentenza, oltre ad un effetto conformativo sul riesercizio (eventuale) del potere amministrativo, che affonda le sue radici nella motivazione della decisione, tali elementi non si rinvengono nelle pronunce giudiziali di rigetto, dalle quali, l’unico effetto giuridico che residua è quello della salvezza dei provvedimenti amministrativi impugnati, con conseguente loro inoppugnabilità in caso di passaggio in giudicato della sentenza ovvero di esaurimento dei rimedi processuali previsti dall’ordinamento giuridico per contestare l’assetto degli interessi cristallizzato negli atti amministrativi oggetto di contestazione.
Il provvedimento amministrativo, com’è noto, rappresenta l’atto giuridico tipico che l’Amministrazione adotta al termine di un procedimento amministrativo, avviato d’ufficio o su istanza dei privati, mediante il quale la stessa esercita il pubblico potere proteso alla cura, in concreto, degli interessi pubblici individuati, a monte, dalla legge.
Tale determinazione, avente, tra gli altri e in via generale, i caratteri dell’unilateralità e della imperatività (o autoritarietà), è in grado in incidere in maniera negativa nella sfera giuridica dei privati, ai quali è concessa, a difesa dei loro interessi legittimi, tutela davanti al giudice amministrativo, mediante la proposizione di un ricorso col quale poter dedurre i profili di illegittimità rilevati negli atti impugnati per ottenerne la rimozione dal mondo giuridico, mediante la proposizione della tradizione domanda di annullamento di cui all’art. 29, del codice di rito amministrativo.
Se questo è il quadro di situazione che avvince l’esercizio del potere amministrativo e la successiva fase di controllo giurisdizionale dell’operato dalla p.a. in sede di giurisdizione di legittimità, azionata dai privati asseritamente lesi dall’azione amministrativa, risulta evidente come soltanto alle sentenze di accoglimento possa essere riconosciuta la possibilità di produrre degli effetti giuridici inter partes che, ove non seguiti ovvero non correttamente tenuti in considerazione dalla p.a. nella sua attività successiva, possono dare la stura all’intervento postumo dello stesso giudice amministrativo in sede di ottemperanza, in modo da assicurare, in virtù del principio dell’effettività della tutela di cui all’art. 1, c.p.a., che il dictum giurisdizionale produca gli effetti favorevoli previsti nella sfera giuridica del privato, conformando l’attività amministrativa in tal senso.
Nelle sentenze di rigetto, per converso, tali effetti semplicemente non esistono, per cui non c’è nulla da portare ad esecuzione, con conseguente impossibilità (giuridica) di esperimento del rimedio dell’ottemperanza.
A sostegno di tale affermazione, va rilevato come l’attività amministrativa successiva ad un giudicato favorevole alla p.a. e di segno negativo per il privato, al di là di quanto impropriamente possa essere riportato nei provvedimenti amministrativi successivi alla conclusione del processo amministrativo, affonda le sue radici non già nella sentenza di cognizione, che resta improduttiva di ulteriori effetti tra le parti oltre a quello del respingimento della pretesa del privato e della conferma dell’assetto degli interessi delineati dal provvedimento gravato, quanto piuttosto nella legge e nei precedenti atti amministrativi adottati ritenuti immuni dai vizi prospettati dai privati in sede giurisdizionale e, dunque, ormai definitivi.
9. In altri e più chiari termini, le sentenze di rigetto di un ricorso con cui si domanda, come occorso nel caso in esame, l’annullamento di un provvedimento amministrativo, come un’ordinanza di demolizione, non ritenendosi meritevoli di favorevole delibazione alcuno dei motivi di gravame prospettati dal privato, null’altro comportano se non la perdurante validità ed efficacia del provvedimento impugnato, potendo ( rectius , dovendo) l’Amministrazione proseguire la sua azione amministrativa secondo quanto previsto dalla legge e portando ad esecuzione tale atto amministrativo, ove necessario.
10. In merito, è possibile altresì richiamare quanto già affermato in passato dalla giurisprudenza amministrativa su questioni analoghe, ossia che “ le sentenze di rigetto non producono alcun effetto di accertamento e tanto meno costitutivo, lasciando del tutto invariato l'assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall'atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto, tant'è che rispetto a questo tipo di pronunce non si pone alcun obbligo di ottemperanza, dato che esse nulla aggiungono e nulla tolgono rispetto all'assetto precedente dei rapporti ” (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 859/2025).
11. In sostanza, la sentenza di rigetto resa all’esito del processo amministrativo, conclusiva della fase temporale dedicata al controllo in sede giurisdizionale della legittimità dell’azione amministrativa attivato su ricorso di parte, si concreta in una decisione giudiziale che lascia inalterato l’assetto degli interessi disegnato dalla parte pubblica coi provvedimenti impugnati, non potendo il privato vantare alcuna pretesa di esecuzione di tale decisione (a lui sfavorevole) avuto riguardo a degli obiter dicta estrapolati dalla stessa sentenza, che devono essere ritenuti irrilevanti ai fini del prosieguo dell’azione amministrativa, posto che questa, è bene ribadirlo, deve conformare la sua attività successiva unicamente alla legge e alle sue precedenti determinazioni rimaste illese all’esito del giudizio di legittimità, traendo il suo potere non dal giudicato quanto piuttosto dalla fonte prima attributiva del potere medesimo.
12. Per le suesposte ragioni, previa estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione a intervenire della Congregazione dell’oratorio di Acireale, il ricorso in ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile.
13. Non si dà luogo alla liquidazione delle spese di giudizio relativo all’odierna fase dell’ottemperanza in quanto il Comune intimato non si è costituito in giudizio, mentre le spese relative alla parte interveniente estromessa possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul solo ricorso proposto in sede di ottemperanza, lo dichiara inammissibile.
Dispone l’estromissione dall’odierna fase processuale di ottemperanza dell’interveniente Congregazione dell’oratorio di Acireale.
Dispone, altresì, la conversione del rito in ordinario per la trattazione in sede di giudizio di legittimità della domanda di annullamento dei medesimi atti impugnati col ricorso, con fissazione dell’udienza pubblica di discussione alla data del 18 novembre 2026, ore di rito.
Nulla spese per il Comune intimato.
Spese compensate per la parte interveniente estromessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
AN LI, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | RA LE |
IL SEGRETARIO