Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2002, n. 28823
CASS
Sentenza 17 maggio 2002

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In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non è incompatibile con l'ipoteca e il privilegio speciale ed è rispetto ad essi prioritario, giacché quest'ultimi, per la loro natura di diritti reali di garanzia del credito, sono istituti ai quali l'ordinamento riconosce finalità differenti rispetto al sequestro penale; mentre quest'ultimo è diretto a sottrarre il corpo del reato o la cosa pertinente al reato a chiunque li detenga, indipendentemente dalla titolarità del diritto o del credito da esso garantito, l'ipoteca e il privilegio hanno ad oggetto un diritto reale di garanzia sul bene che assicura il diritto di seguire il bene medesimo in tutte le sue vicende giuridiche nei rapporti tra privati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta, proposta da terzo estraneo al reato, di revoca del sequestro preventivo di un'autovettura sottoposta a credito privilegiato a garanzia dello stesso soggetto istante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2002, n. 28823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28823
    Data del deposito : 17 maggio 2002

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