Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non è incompatibile con l'ipoteca e il privilegio speciale ed è rispetto ad essi prioritario, giacché quest'ultimi, per la loro natura di diritti reali di garanzia del credito, sono istituti ai quali l'ordinamento riconosce finalità differenti rispetto al sequestro penale; mentre quest'ultimo è diretto a sottrarre il corpo del reato o la cosa pertinente al reato a chiunque li detenga, indipendentemente dalla titolarità del diritto o del credito da esso garantito, l'ipoteca e il privilegio hanno ad oggetto un diritto reale di garanzia sul bene che assicura il diritto di seguire il bene medesimo in tutte le sue vicende giuridiche nei rapporti tra privati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta, proposta da terzo estraneo al reato, di revoca del sequestro preventivo di un'autovettura sottoposta a credito privilegiato a garanzia dello stesso soggetto istante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2002, n. 28823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28823 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 17/05/2002
1. Dott. MARTELLA Ilaria - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1586
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 26491/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NE VI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia 28 marzo 2001 n., con la quale è stato rigettato l'appello da lui proposto contro l'ordinanza dichiarativa d'inammissibilità della sua richiesta di dissequestro di una vettura sottoposta a sequestro preventivo, emessa il 21 febbraio 2001 dal G.I.P. di Brescia. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:
FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia 28 marzo 2001 - con la quale è stato rigettato l'appello da lui proposto contro l'ordinanza dichiarativa d'inammissibilità della sua richiesta di dissequestro di una vettura sottoposta a sequestro preventivo, emessa il 21 febbraio 2001 dal G.I.P. di Brescia. - ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 127 c.p.p. in quanto non sono state effettuate le rituali notifiche a chi di dovere;
2. violazione degli artt. 189 c.p. e 316 c.p.p. perché si è ritenuta la priorità del sequestro preventivo rispetto al privilegio o ipoteca, mentre il dato rilevante è la priorità dell'iscrizione ipotecaria rispetto al commesso reato e, per completare, l'estraneità al reato del richiedente;
3. violazione dell'art. 240 pen.c. c.p., il quale stabilisce che la confisca non può essere disposta se la cosa appartiene a persona estranea al reato;
4. violazione dell'art. 321 c.p.p. perché con il provvedimento di sequestro emesso in sede civile dal Tribunale di Napoli sono venuti meno tutti i presupposti di prevenzione ai quali si ispira la norma applicata;
5. violazione del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436 perché il credito privilegiato è un diritto reale di garanzia, che ha un diritto di seguito sul bene, sul quale il privilegio è iscritto. L'impugnazione è infondata.
Il primo motivo di ricorso, col quale il ricorrente non indica le persone a cui la notifica dell'avviso della Camera di consiglio è mancata, è del tutto generico, in contrasto con la disposizione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., e perciò inammissibile secondo il disposto dell'art. 591 c. 1 lett. c) c.p.p.. Quanto agli altri motivi, si osserva che il sequestro preventivo, come misura cautelare reale, e l'ipoteca e il privilegio (speciale), come garanzie reali del credito, sono istituti diversi con diverse finalità e, quindi, non incompatibili, in quanto, mentre i secondi ineriscono alla cosa seguendola nelle sue vicende giuridiche, il primo per le finalità prevalenti del diritto penale, ove la stessa sia pertinente a un reato, ne sottrae la disponibilità a chi di fatto l'abbia, indipendentemente dalla titolarità del diritto o del credito ipotecario o privilegiato, al fine di eliminare il pericolo che tale disponibilità possa aggravare o protrarre il reato stesso. Entro questi limiti e per questa finalità si ha la priorità del sequestro preventivo sui diritti reali o di credito, per cui nessuna violazione è stata commessa e così il secondo come il quinto motivo di ricorso sono, perciò, manifestamente infondati. Vale in ogni caso l'orientamento giurisprudenziale per cui il terzo rimasto estraneo al giudizio in cui sia stata disposta, con sentenza non irrevocabile, la confisca della cosa già oggetto di sequestro preventivo non ha il diritto di impugnare la sentenza per il capo riguardante la misura di sicurezza patrimoniale, a norma dell'art.579 c. 3 c.p.p., ma può presentare istanza di restituzione del bene confiscato al giudice che ha la disponibilità del procedimento, il quale può decidere, applicando analogicamente la procedura di cui agli artt. 676 c. 1, e 667 c. 4, stesso codice, senza formalità, con ordinanza - da comunicare al P.M. e da notificare all'interessato - non suscettibile di impugnazione, ma solo di opposizione dinanzi allo stesso giudice (Cass., Sez. 2^, 14 marzo 2001 n. 14146, ric. Coln s.r.l. in proc. Chiazzese e altri).
Le considerazioni svolte a proposito del secondo, valgono altresì per il terzo motivo.
Infatti, come risulta dal provvedimento impugnato, che sul punto ha confermato l'ordinanza del G.I.P., nella specie il sequestro è stato adottato per le funzioni preventive generali che gli sono proprie e non solo come propedeutico alla confisca ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in L. 8 agosto 1992 n. 356.
Ciò comporta che esso svolge una funzione preventiva attuale, consistente nella privazione della disponibilità dell'autovettura ai pregiudicati (nella disponibilità dei quali è stata finora lasciata malgrado il privilegio speciale) che non può non prevalere sul privilegio stesso.
Pertanto il problema della futura confisca della cosa sequestrata è privo di attualità e non può costituire motivo di illegittimità del sequestro preventivo ordinato.
La funzione preventiva del sequestro penale prevale, per le ragioni anzidette, sul sequestro ordinato dal giudice civile, che non può assorbirne la funzione in quanto rispondente allo scopo del recupero della cosa per fini puramente privatistici e, quindi, limitati e parziali.
Nè si può sostenere che lo spossessamento dell'acquirente dell'autovettura che comunque deriva dal sequestro civile elimini di fatto la necessità preventiva del processo penale, perché i controlli di tipo privatistico, stabiliti a garanzia dei diritti del venditore, non sono sufficienti a garantire che il reato non venga ulteriormente protratto o aggravato ad opera dell'imputato. Ne fa prova nel caso concreto l'intervento del giudice penale, il quale dimostra come i controlli di tipo privatistico non abbiano in realtà funzionato.
Pertanto sia il terzo, sia il quarto motivo di ricorso si rivelano infondati.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002