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Sentenza 6 dicembre 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 48513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48513 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BA ON nato a [...] il [...] EL MR BE nato il [...] LI ON nato a [...] il [...] UN IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' di tutti i ricorsi udito l' avv. PALATINI GIOVANNI A. del foro di MILANO, in difesa di LI ON e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato BARELLI DANIELE del foro di Milano, difensore di UN IM e dell'avvocato TORALDO CRISTIANO del foro di PRATO difensore di EL MR BE, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 48513 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, in data 2 novembre 2022 ha confermato la sentenza di condanna del 4 giugno 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, nei confronti di: IO AR in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Sesto San Giovanni il 4 marzo 2011 (capo 133); - El RA NA in ordine a quattro distinti reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commessi rispettivamente il 25 settembre 2010 (Capo 3), 8 settembre 2010 (capo 14), il 20 settembre 2010 (capo 18), il 24 settembre 2010 (capo 19); ON IU in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso il 26.10.2010 (capo 32); - AN RU in ordine a cinque distinti reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi rispettivamente in data antecedente ottobre 2010 (capo 63), il 2 ottobre 2010 (capo 64), il 14 maggio 2010 (capo 178), in data antecedente e prossima al 25 maggio 2010 (capo 180) e in data 15 giugno 2010 (capo 183). Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che, attraverso plurimi filoni investigativi condotti da diversi corpi delle forze dell'ordine con operazioni di intercettazione telefonica e ambientale, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, poi confluiti nel presente procedimento, erano stati individuati vari soggetti, fra cui gli odierni ricorrenti, dediti stabilmente al commercio di significative partire di droga. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. AN AT ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato a lui contestato (capo 133) nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Il difensore osserva che la contestazione descritta nella imputazione è relativa alla cessione nei confronti di due soggetti di una quantità imprecisata e non modica di cocaina. Il carattere non modico del quantitativo ceduto sarebbe stato, tuttavia, desunto da mere congetture prive di riscontro concreto. La qualificazione giuridica sarebbe, inoltre, antitetica con quella di cui alla decisione irrevocabile emessa a carico della coimputata NI OM, giudicata separatamente e condannata in ordine al delitto di cui all'art. 73, 2 comma 5, d.P.R. 309/90. I giudici avevano valutato come non modica la quantità di droga venduta dall'imputato alla OM, solo sulla base del quantitativo di sostanza rinvenuta nella abitazione di quest'ultima al momento del suo arresto, e non avevano considerato che non era possibile escludere che ie narcotico rinvenuto fosse frutto di precedenti approvvigionamenti da altri spacciatori. La motivazione del giudice di Appello per cui la condotta dell'imputato non poteva dirsi occasionale era fondata su mere illazioni, quale quella per cui egli avrebbe avuto la disponibilità di pronti rifornimenti e avrebbe così dimostrato il suo inserimento in un contesto tutt'altro che occasionale e circoscritto. 2.2.EI RA NA ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe motivato il diniego in ragione della ramificata attività illecita posta in essere dal ricorrente e che, in tal modo, avrebbe tenuto conto solo del parametro della gravità della condotta e non anche delle modalità con cui era stata posta in essere, nonché della giovane età dell'imputato, dell'assenza di significativi precedenti penali e della risalenza nel tempo delle condotte in contestazione. La concessione delle attenutdati generiche non implica un giudizio di non gravità del fatto reato ed è compatibile con qualsivoglia tipologia delittuosa, anche di estrema gravità. 2.3. NE IU ha formulato due motivi. 2.3.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore osserva che i giudici di merito avevano richiamato a tale fine i contatti telefonici avvenuti il giorno 26 ottobre 2010 fra DO SO, UC De IO, AN De IO e MU NA vertenti sulla compravendita di droga, senza tenere conto che in tali contatti non vi era menzione di IU, quale partecipante alla trattativa;
che IU aveva, poi, preso parte all'incontro nel comune di Inveruno, ma non vi era prova che in tale occasione gli fosse stato consegnato il quantitativo di tre chilogrammi di cocaina.; che, in ogni caso, non vi era prova che il quantitativo consegnato fosse di tre chilogrammi, ben potendo essersi trattato della consegna di stupefacente per consumo personale. 2.3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione del fatto come reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90. Secondo il ricorrente nel caso di specie a IU avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/90, per aver acquistato sostanza stupefacente, non essendo stata provata né la cessione, né la quantità detenuta. 3 P-t 2.4 AN RU ha formulato due motivi di ricorso. 2.4.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione dei reati contestati in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il difensore ricorda che RU era stato condannato in ordine a cinque episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui i primi tre verificatisi il 14 maggio, il 24 maggio e il 15 giugno in luoghi non accertati (capi 178, 180 e 183) e gli altri due verificatisi l'1 e il 2 ottobre (capi 63 e 64). I giudici di merito avevano fondato il loro giudizio- osserva il ricorrente- sulla sistematicità della diffusione dello stupefacente sul territorio e allo stabile inserimento degli imputati nel circuito dello spaccio, a prescindere dal dato qualitativo-quantitativo. L'attività di RU, in realtà, si era dipanata nell'arco di pochi mesi e, in assenza di sequestro della sostanza con riferimento a tali specifici episodi, non vi erano elementi per ritenere che la stessa avesse riguardato quantitativi importanti di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La giurisprudenza di legittimità peraltro - prosegue il ricorrente- già ha avuto modo di affermare che tutte le volte in cui non sia stato possibile verificare l'effettivo dato qualitativo e quantitativo delle sostanze, non può che essere ipotizzata l'autonoma figura di reato prevista dall'art. 73 comma 5 d.PR. 309/90 (sez. 4 del 12.2.2016 n. 19124) e così pure le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno evidenziato la necessità di una valutazione complessiva del fatto da parte del giudice di merito che concerna mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza -anche con riferimento specifico alla percentuale di purezza della stessa- poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un effettivo giudizio di lieve entità (Sez Un n. 51063 del 9 11.2018, Murolo). Nel caso in esame l'unico dato disponibile era rappresentato dal quantitativo sequestrato in occasione dell'episodio di cui al capo 64), pari a 11.5 grammi lordi di cocaina, senza che fossero state effettuate analisi ed anche il solo narcotest. Il difensore ricorda anche la sentenza della sesta sezione penale della Suprema Corte del 3 novembre 2022 con cui, a seguito di approfondita disamina di ben 328 decisioni (relative al triennio 2020- 2022), si è stabilito che, per la cocaina, la soglia di dato ponderale al di sopra della quale non può essere configurata l'ipotesi lieve è pari a 25 grammi (17 grammi di principio attivo). A tutto concedere, RU aveva trattato cocaina in quantitativi pari a 11,60 grammi (capo 64), 5,30 grammi ( capo 63), 5, 10 o 20 grammi (capo 183), ovvero quantitativi lordi che, al netto, secondo i criteri dello studio poc'anzi richiamato, erano al di sotto dei valori soglia. La circostanza, infine, per cui l'attività di RU era stata reiterata nel tempo non avrebbe dovuto essere valorizzata, posto che la reiterazione 4 dell'attività non vale ad escludere che i singoli episodi possano essere qualificati come ipotesi di lieve entità, come dimostrato dal fatto che l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 punisce l'associazione finalizzata al piccolo spaccio. 2.4.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte aveva affermato che il ruolo di RU non poteva essere considerato minimo e defilato, ma non aveva tenuto conto di quanto rappresentato dal ricorrente a proposito della condotta di vita antecedente e successiva ai reati e della condizione socio famigliare. 3. Nel corso dell'udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di tutti gli imputati devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso di AR. L'unico motivo di ricorso con cui chiede la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.PR n. 309/90, è manifestamente infondato. Un richiamo alla giurisprudenza in materia giova a confermare la correttezza del ragionamento svolto dai giudici nel caso di specie. Si è, infatti, riconosciuta la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità anche nel caso di cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4 n. 40720 del 26/04/2017, Nafia e altri, Rv. 270767) e si è, a tal fine, precisato che il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell'08/02/2018, Sefar, Rv. 273823). L'orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal Supremo Collegio, che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore 5 del fatto, ma, altresì, di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha argomentato in merito alla non configurabilità con riferimento al delitto di cui al capo 133) dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiamando le circostanze dell'azione, ovvero il contesto generale di criminalità organizzata in cui l'episodio di spaccio si era inserito. I giudici, riepilogando le risultane dell'istruttoria, hanno dato atto che il 3 e il 4 marzo 2011 erano stati monitorati numerosi contatti fra DO SO e OH OU, finalizzati al reperimento di sostanza stupefacente;
che OU si era poi incontrato con AR, avvisando alcuni connazionali di essere prossimo alle consegne dello stupefacente;
che circa due ore dopo OU e AR si erano recati a casa di AN NN per consegnarle la droga, che quest'ultima a sua volta aveva in parte rivenduto a vari clienti, prima che le forze dell'ordine effettuassero la perquisizione all'interno del suo alloggio, ove avevano rinvenuto 32,40 grammi di cocaina. I giudici hanno osservato, ancorando le loro valutazioni a circostanze di fatto specifiche desunte dalle indagini e non già a mere illazioni e congetture (come sostenuto dal ricorrente), che la condotta attribuita all'imputato era consistita nella cessione di un quantitativo tutt'altro che modesto di stupefacente, tanto che la destinataria Tomnnasin, una volta rifornita, si era apprestata a rivendere a terzi varie e distinte quantità e hanno anche rilevato che AR, appena contattato da OU, si era detto immediatamente pronto a rifornirlo di droga, in tal modo dimostrando di essere inserito in maniera stabile nel contesto dedito al narcotraffico. Infine, anche la circostanza menzionata dal ricorrente, per cui AN OM era stata condannata in separato procedimento in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, oltre a non essere documentata (onde il ci.corso sotto tale profilo è inammissibile in quanto non autosufficiente: si veda, ex plurimis, Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960), non ha rilievo alcuno, trattandosi di contestazioni di ipotesi di reato differenti, imputate non a titolo di concorso. 3.11 ricorso di El RA. L'unico motivo di ricorso, volto a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 6 La Corte di Appello, in replica ad analoga doglianza, ha a tale fine evidenziato che l'imputato era risultato coinvolto in plurime operazioni di spaccio per quantitativi rilevanti ed aveva così dimostrato di essere inserito nel contesto del narcotraffico. Il percorso argomentativo adottato è rispettoso dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. Si è affermato, infatti, che la concessione delle attenunati generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazione idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza (sez. 3, n. 9836 del 17/1172015, Piliero, Rv. 266460) e che è a tal fine sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Si è, altresì, affermato che il riconoscimento di tali attenuanti rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Il riferimento operato dalla Corte alla gravità delle condotte di reato contestate, come elemento ostativo alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, dunque, lungi dall'essere irragionevole, appare coerente e fondato. 4. Il ricorso di IU. 4.1. Il primo motivo, con cui contesta la affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato. E' noto che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi 7 parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). I giudici di merito hanno rilevato che la partecipazione e il ruolo dell'imputato nella articolata attività di acquisto e cessione di sostanza stupefacente, in quantità pari a 3 chilogrammi, erano emersi nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria effettuate il 26 ottobre 2010, quando si erano registrati una serie di contatti telefonici fra DO SO, UC De IO, AN De IO e MU NA vertenti sulla compravendita di una partita di droga;
SO e De IO si erano poi incontrati con IU, sopraggiunto a bordo di uno scooter, e questi aveva ricevuto da NA la quantità richiesta di cocaina, per poi riporla nel bauletto della moto;
IU era poi riuscito a dileguarsi e in tal modo era sfuggito al controllo da parte della polizia giudiziaria;
il giorno successivo SO e De IO per telefono avevano commentato che l'acquirente della droga, ovvero IU, non avevaw provveduto al pagamento integrale, come peraltro successo già in altre occasioni. I giudici hanno rilevato che la successione cronologica degli eventi e l'incontro con IU, dopo che i correi avevano concordato di trattare una partita di droga, valevano a confermare il coinvolgimento del ricorrente, il quale con il proprio scooter aveva svolto il ruolo di staffetta nel recapito della cocaina. Il percorso argomentativo adottato dalla Corte appare coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali fatti, mentre il motivo di ricorso, nel contestare tale inferenze, appare, da un lato, generico e, dall'altro, volto a sollecitare una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio. 4.2. Il secondo motivo con cui si chiede la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1 bis, cod. pen è manifestamente infondato. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 25 febbraio 2014 n. 32, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (di modifica della rubrica e dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e introduzione dei commi 1-bis, 2-bis e 5-bis), è tornato il vigore l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate, a norma del quale è punito "chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dall'art. 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14". La doglianza, dunque, è del tutto inconferente e 8 non tiene conto del testo normativo vigente che punisce la fattispecie di reato contestata. 5. Il ricorso di RU. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo non possono che richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, così come già riportati al par. 2 (trattando del ricorso di AR), rilevandosi che anche in relazione alla posizione di RU la Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato. I giudici, nel rigettare la richiesta di derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, non si sono limitati a richiamare i quantitativi di volta in volta oggetto delle illecite negoziazioni, non suscettibili di rientrare nella nozione di modesta quantità, ma hanno sottolineato il contesto complessivo dell'azione che vedeva RU intensamente e attivamente impegnato nell'approvvigionamento di stupefacente, in modo da soddisfare le richieste di una vasta clientela. Il richiamo alla recente pronuncia di questa Corte, con cui è stato operato uno studio su un campione statistico, peraltro non significativo perché relativo a decisioni emesse da questa Corte solo nel triennio 2020/2022, e sono stati individuati i limiti massimi e minimi nei quali è stata riconosciuta l'ipotesi della lieve entità (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022 - dep. 25/11/2022), non vale a scalfire la logicità della valutazione svolta dalla Corte di Appello. Trattasi di decisione, che - come è già stato affermato (sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319) - pur se apprezzabile nell'intento di "quantificare" i casi in cui sarebbe ravvisabile l'ipotesi lieve, ha riguardo al solo parametro quantitativo, mentre la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve essere desunta sulla base dell'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama. 5.2. Il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Ancora una volta, richiamando quanto indicato al par. 3, trattando di analogo motivo dedotto da El RA, si osserva che caso in esame la Corte ha spiegato come le plurime condotte di reato contestate a RU fossero indicative di una illecita attività nel contesto del narcotraffico, svolta in modo assiduo e professionale e rivolta ad una sempre più vasta clientela e che, perciò, non vi fossero ragioni per una mitigazione del trattamento sanzionatorio. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si è limitato ad invocare, in maniera del tutto generica, la "condotta di vita antecedente e successiva ai 9 AT ere reati" (dopo aver ammesso, peraltro, nell'analogo motivo di appello di avere già riportato altra condanna) e la "condizione socio famigliare", senza, tuttavia indicare circostanze concrete che potessero valere ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio. 6. .Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. In Roma 5 ottobre 2023 Il Consigli «nsore Il Pres
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' di tutti i ricorsi udito l' avv. PALATINI GIOVANNI A. del foro di MILANO, in difesa di LI ON e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato BARELLI DANIELE del foro di Milano, difensore di UN IM e dell'avvocato TORALDO CRISTIANO del foro di PRATO difensore di EL MR BE, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 48513 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, in data 2 novembre 2022 ha confermato la sentenza di condanna del 4 giugno 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, nei confronti di: IO AR in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Sesto San Giovanni il 4 marzo 2011 (capo 133); - El RA NA in ordine a quattro distinti reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commessi rispettivamente il 25 settembre 2010 (Capo 3), 8 settembre 2010 (capo 14), il 20 settembre 2010 (capo 18), il 24 settembre 2010 (capo 19); ON IU in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso il 26.10.2010 (capo 32); - AN RU in ordine a cinque distinti reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi rispettivamente in data antecedente ottobre 2010 (capo 63), il 2 ottobre 2010 (capo 64), il 14 maggio 2010 (capo 178), in data antecedente e prossima al 25 maggio 2010 (capo 180) e in data 15 giugno 2010 (capo 183). Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che, attraverso plurimi filoni investigativi condotti da diversi corpi delle forze dell'ordine con operazioni di intercettazione telefonica e ambientale, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, poi confluiti nel presente procedimento, erano stati individuati vari soggetti, fra cui gli odierni ricorrenti, dediti stabilmente al commercio di significative partire di droga. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. AN AT ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato a lui contestato (capo 133) nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Il difensore osserva che la contestazione descritta nella imputazione è relativa alla cessione nei confronti di due soggetti di una quantità imprecisata e non modica di cocaina. Il carattere non modico del quantitativo ceduto sarebbe stato, tuttavia, desunto da mere congetture prive di riscontro concreto. La qualificazione giuridica sarebbe, inoltre, antitetica con quella di cui alla decisione irrevocabile emessa a carico della coimputata NI OM, giudicata separatamente e condannata in ordine al delitto di cui all'art. 73, 2 comma 5, d.P.R. 309/90. I giudici avevano valutato come non modica la quantità di droga venduta dall'imputato alla OM, solo sulla base del quantitativo di sostanza rinvenuta nella abitazione di quest'ultima al momento del suo arresto, e non avevano considerato che non era possibile escludere che ie narcotico rinvenuto fosse frutto di precedenti approvvigionamenti da altri spacciatori. La motivazione del giudice di Appello per cui la condotta dell'imputato non poteva dirsi occasionale era fondata su mere illazioni, quale quella per cui egli avrebbe avuto la disponibilità di pronti rifornimenti e avrebbe così dimostrato il suo inserimento in un contesto tutt'altro che occasionale e circoscritto. 2.2.EI RA NA ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe motivato il diniego in ragione della ramificata attività illecita posta in essere dal ricorrente e che, in tal modo, avrebbe tenuto conto solo del parametro della gravità della condotta e non anche delle modalità con cui era stata posta in essere, nonché della giovane età dell'imputato, dell'assenza di significativi precedenti penali e della risalenza nel tempo delle condotte in contestazione. La concessione delle attenutdati generiche non implica un giudizio di non gravità del fatto reato ed è compatibile con qualsivoglia tipologia delittuosa, anche di estrema gravità. 2.3. NE IU ha formulato due motivi. 2.3.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore osserva che i giudici di merito avevano richiamato a tale fine i contatti telefonici avvenuti il giorno 26 ottobre 2010 fra DO SO, UC De IO, AN De IO e MU NA vertenti sulla compravendita di droga, senza tenere conto che in tali contatti non vi era menzione di IU, quale partecipante alla trattativa;
che IU aveva, poi, preso parte all'incontro nel comune di Inveruno, ma non vi era prova che in tale occasione gli fosse stato consegnato il quantitativo di tre chilogrammi di cocaina.; che, in ogni caso, non vi era prova che il quantitativo consegnato fosse di tre chilogrammi, ben potendo essersi trattato della consegna di stupefacente per consumo personale. 2.3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione del fatto come reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90. Secondo il ricorrente nel caso di specie a IU avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/90, per aver acquistato sostanza stupefacente, non essendo stata provata né la cessione, né la quantità detenuta. 3 P-t 2.4 AN RU ha formulato due motivi di ricorso. 2.4.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione dei reati contestati in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il difensore ricorda che RU era stato condannato in ordine a cinque episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui i primi tre verificatisi il 14 maggio, il 24 maggio e il 15 giugno in luoghi non accertati (capi 178, 180 e 183) e gli altri due verificatisi l'1 e il 2 ottobre (capi 63 e 64). I giudici di merito avevano fondato il loro giudizio- osserva il ricorrente- sulla sistematicità della diffusione dello stupefacente sul territorio e allo stabile inserimento degli imputati nel circuito dello spaccio, a prescindere dal dato qualitativo-quantitativo. L'attività di RU, in realtà, si era dipanata nell'arco di pochi mesi e, in assenza di sequestro della sostanza con riferimento a tali specifici episodi, non vi erano elementi per ritenere che la stessa avesse riguardato quantitativi importanti di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La giurisprudenza di legittimità peraltro - prosegue il ricorrente- già ha avuto modo di affermare che tutte le volte in cui non sia stato possibile verificare l'effettivo dato qualitativo e quantitativo delle sostanze, non può che essere ipotizzata l'autonoma figura di reato prevista dall'art. 73 comma 5 d.PR. 309/90 (sez. 4 del 12.2.2016 n. 19124) e così pure le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno evidenziato la necessità di una valutazione complessiva del fatto da parte del giudice di merito che concerna mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza -anche con riferimento specifico alla percentuale di purezza della stessa- poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un effettivo giudizio di lieve entità (Sez Un n. 51063 del 9 11.2018, Murolo). Nel caso in esame l'unico dato disponibile era rappresentato dal quantitativo sequestrato in occasione dell'episodio di cui al capo 64), pari a 11.5 grammi lordi di cocaina, senza che fossero state effettuate analisi ed anche il solo narcotest. Il difensore ricorda anche la sentenza della sesta sezione penale della Suprema Corte del 3 novembre 2022 con cui, a seguito di approfondita disamina di ben 328 decisioni (relative al triennio 2020- 2022), si è stabilito che, per la cocaina, la soglia di dato ponderale al di sopra della quale non può essere configurata l'ipotesi lieve è pari a 25 grammi (17 grammi di principio attivo). A tutto concedere, RU aveva trattato cocaina in quantitativi pari a 11,60 grammi (capo 64), 5,30 grammi ( capo 63), 5, 10 o 20 grammi (capo 183), ovvero quantitativi lordi che, al netto, secondo i criteri dello studio poc'anzi richiamato, erano al di sotto dei valori soglia. La circostanza, infine, per cui l'attività di RU era stata reiterata nel tempo non avrebbe dovuto essere valorizzata, posto che la reiterazione 4 dell'attività non vale ad escludere che i singoli episodi possano essere qualificati come ipotesi di lieve entità, come dimostrato dal fatto che l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 punisce l'associazione finalizzata al piccolo spaccio. 2.4.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte aveva affermato che il ruolo di RU non poteva essere considerato minimo e defilato, ma non aveva tenuto conto di quanto rappresentato dal ricorrente a proposito della condotta di vita antecedente e successiva ai reati e della condizione socio famigliare. 3. Nel corso dell'udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di tutti gli imputati devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso di AR. L'unico motivo di ricorso con cui chiede la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.PR n. 309/90, è manifestamente infondato. Un richiamo alla giurisprudenza in materia giova a confermare la correttezza del ragionamento svolto dai giudici nel caso di specie. Si è, infatti, riconosciuta la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità anche nel caso di cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4 n. 40720 del 26/04/2017, Nafia e altri, Rv. 270767) e si è, a tal fine, precisato che il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell'08/02/2018, Sefar, Rv. 273823). L'orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal Supremo Collegio, che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore 5 del fatto, ma, altresì, di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha argomentato in merito alla non configurabilità con riferimento al delitto di cui al capo 133) dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiamando le circostanze dell'azione, ovvero il contesto generale di criminalità organizzata in cui l'episodio di spaccio si era inserito. I giudici, riepilogando le risultane dell'istruttoria, hanno dato atto che il 3 e il 4 marzo 2011 erano stati monitorati numerosi contatti fra DO SO e OH OU, finalizzati al reperimento di sostanza stupefacente;
che OU si era poi incontrato con AR, avvisando alcuni connazionali di essere prossimo alle consegne dello stupefacente;
che circa due ore dopo OU e AR si erano recati a casa di AN NN per consegnarle la droga, che quest'ultima a sua volta aveva in parte rivenduto a vari clienti, prima che le forze dell'ordine effettuassero la perquisizione all'interno del suo alloggio, ove avevano rinvenuto 32,40 grammi di cocaina. I giudici hanno osservato, ancorando le loro valutazioni a circostanze di fatto specifiche desunte dalle indagini e non già a mere illazioni e congetture (come sostenuto dal ricorrente), che la condotta attribuita all'imputato era consistita nella cessione di un quantitativo tutt'altro che modesto di stupefacente, tanto che la destinataria Tomnnasin, una volta rifornita, si era apprestata a rivendere a terzi varie e distinte quantità e hanno anche rilevato che AR, appena contattato da OU, si era detto immediatamente pronto a rifornirlo di droga, in tal modo dimostrando di essere inserito in maniera stabile nel contesto dedito al narcotraffico. Infine, anche la circostanza menzionata dal ricorrente, per cui AN OM era stata condannata in separato procedimento in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, oltre a non essere documentata (onde il ci.corso sotto tale profilo è inammissibile in quanto non autosufficiente: si veda, ex plurimis, Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960), non ha rilievo alcuno, trattandosi di contestazioni di ipotesi di reato differenti, imputate non a titolo di concorso. 3.11 ricorso di El RA. L'unico motivo di ricorso, volto a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 6 La Corte di Appello, in replica ad analoga doglianza, ha a tale fine evidenziato che l'imputato era risultato coinvolto in plurime operazioni di spaccio per quantitativi rilevanti ed aveva così dimostrato di essere inserito nel contesto del narcotraffico. Il percorso argomentativo adottato è rispettoso dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. Si è affermato, infatti, che la concessione delle attenunati generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazione idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza (sez. 3, n. 9836 del 17/1172015, Piliero, Rv. 266460) e che è a tal fine sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Si è, altresì, affermato che il riconoscimento di tali attenuanti rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Il riferimento operato dalla Corte alla gravità delle condotte di reato contestate, come elemento ostativo alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, dunque, lungi dall'essere irragionevole, appare coerente e fondato. 4. Il ricorso di IU. 4.1. Il primo motivo, con cui contesta la affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato. E' noto che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi 7 parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). I giudici di merito hanno rilevato che la partecipazione e il ruolo dell'imputato nella articolata attività di acquisto e cessione di sostanza stupefacente, in quantità pari a 3 chilogrammi, erano emersi nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria effettuate il 26 ottobre 2010, quando si erano registrati una serie di contatti telefonici fra DO SO, UC De IO, AN De IO e MU NA vertenti sulla compravendita di una partita di droga;
SO e De IO si erano poi incontrati con IU, sopraggiunto a bordo di uno scooter, e questi aveva ricevuto da NA la quantità richiesta di cocaina, per poi riporla nel bauletto della moto;
IU era poi riuscito a dileguarsi e in tal modo era sfuggito al controllo da parte della polizia giudiziaria;
il giorno successivo SO e De IO per telefono avevano commentato che l'acquirente della droga, ovvero IU, non avevaw provveduto al pagamento integrale, come peraltro successo già in altre occasioni. I giudici hanno rilevato che la successione cronologica degli eventi e l'incontro con IU, dopo che i correi avevano concordato di trattare una partita di droga, valevano a confermare il coinvolgimento del ricorrente, il quale con il proprio scooter aveva svolto il ruolo di staffetta nel recapito della cocaina. Il percorso argomentativo adottato dalla Corte appare coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali fatti, mentre il motivo di ricorso, nel contestare tale inferenze, appare, da un lato, generico e, dall'altro, volto a sollecitare una inammissibile diversa lettura del compendio probatorio. 4.2. Il secondo motivo con cui si chiede la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1 bis, cod. pen è manifestamente infondato. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 25 febbraio 2014 n. 32, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (di modifica della rubrica e dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e introduzione dei commi 1-bis, 2-bis e 5-bis), è tornato il vigore l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate, a norma del quale è punito "chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dall'art. 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14". La doglianza, dunque, è del tutto inconferente e 8 non tiene conto del testo normativo vigente che punisce la fattispecie di reato contestata. 5. Il ricorso di RU. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo non possono che richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, così come già riportati al par. 2 (trattando del ricorso di AR), rilevandosi che anche in relazione alla posizione di RU la Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato. I giudici, nel rigettare la richiesta di derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, non si sono limitati a richiamare i quantitativi di volta in volta oggetto delle illecite negoziazioni, non suscettibili di rientrare nella nozione di modesta quantità, ma hanno sottolineato il contesto complessivo dell'azione che vedeva RU intensamente e attivamente impegnato nell'approvvigionamento di stupefacente, in modo da soddisfare le richieste di una vasta clientela. Il richiamo alla recente pronuncia di questa Corte, con cui è stato operato uno studio su un campione statistico, peraltro non significativo perché relativo a decisioni emesse da questa Corte solo nel triennio 2020/2022, e sono stati individuati i limiti massimi e minimi nei quali è stata riconosciuta l'ipotesi della lieve entità (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022 - dep. 25/11/2022), non vale a scalfire la logicità della valutazione svolta dalla Corte di Appello. Trattasi di decisione, che - come è già stato affermato (sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319) - pur se apprezzabile nell'intento di "quantificare" i casi in cui sarebbe ravvisabile l'ipotesi lieve, ha riguardo al solo parametro quantitativo, mentre la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve essere desunta sulla base dell'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama. 5.2. Il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Ancora una volta, richiamando quanto indicato al par. 3, trattando di analogo motivo dedotto da El RA, si osserva che caso in esame la Corte ha spiegato come le plurime condotte di reato contestate a RU fossero indicative di una illecita attività nel contesto del narcotraffico, svolta in modo assiduo e professionale e rivolta ad una sempre più vasta clientela e che, perciò, non vi fossero ragioni per una mitigazione del trattamento sanzionatorio. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si è limitato ad invocare, in maniera del tutto generica, la "condotta di vita antecedente e successiva ai 9 AT ere reati" (dopo aver ammesso, peraltro, nell'analogo motivo di appello di avere già riportato altra condanna) e la "condizione socio famigliare", senza, tuttavia indicare circostanze concrete che potessero valere ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio. 6. .Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. In Roma 5 ottobre 2023 Il Consigli «nsore Il Pres