Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 15, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, il quale prescrive che nel procedimento sia sentito "il rappresentante" dell'istituto presso cui il minore è ricoverato, si riferisce non già al legale rappresentante, ma a qualsiasi esponente della comunità che ospita il minore, che, per essere a diretto contatto con quest'ultimo, sia in grado di esprimere un parere motivato sulla condizione dello stesso. È rimesso all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, verificare l'idoneità del soggetto incaricato ad esprimere le valutazioni dell'istituto che ha cura del minore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel caso di due minori trasferiti da un istituto ad un altro, aveva ritenuto sufficiente l'audizione del solo rappresentante del primo istituto, presso cui i minori erano stati in precedenza a lungo ricoverati, tenuto conto che il breve lasso di tempo intercorso fra il trasferimento e la data di emissione del decreto di adottabilità non avrebbe consentito al responsabile dell'ultimo istituto di esprimere un giudizio pienamente informato e consapevole sulla condizione dei minori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LV GR, SI VI, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 37, presso l'avvocato ALESSANDRO ONOFRI, rappresentate e difese dall'avvocato NICOLÒ SCUDERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
CURATORE SPECIALE TAORMINA CRESCIMANNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 407/02 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 02/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 17 maggio 2000 il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità dei minori RE Di AL, nato il [...], e RA Di AL, nato il [...], figli di IN Di AL ed NA SI. In detto provvedimento il Tribunale rilevava l'assoluta incapacità dei genitori di prendersi cura dei minori: in particolare il padre soffriva di oligofrenia, era considerato una persona violenta, era stato ripetutamente denunciato per reati diversi e più volte per violenza sessuale anche su minori, e dopo aver scontato una pena per abusi sessuali su minori era stato tratto in arresto per violenza su minore ed omicidio;
la madre era dedita alla prostituzione, descritta nelle relazioni come un soggetto psicolabile e definita dalla suocera come una madre incapace di accudire i figli, nei confronti dei quali aveva inoltre dimostrato scarso attaccamento durante la loro permanenza in istituto. Anche i nonni paterni si erano rivelati inidonei a prendersi cura dei minori: segnatamente il nonno IN Di AL era stato indicato nelle relazioni come persona affetta da problemi psichici, oltre che da malattie con limitazione dei movimenti, ed aveva anch'egli riportato denunce e condanne per reati diversi, tra i quali quello di violenza sessuale, mentre la nonna TA SS, pur dimostrando un certo interesse per i nipoti, li aveva visitati durante la loro permanenza in istituto per poche ore la settimana, nella evidente mancanza di consapevolezza dei loro bisogni affettivi. Peraltro la medesima non appariva in grado, a causa dell'età e della necessità di assistenza e di cura del marito, di far fronte alle specifiche esigenze dei minori.
Rilevava infine l'indisponibilità di altri parenti ad assumersi l'onere dell'affidamento dei bambini, in particolare osservando che la zia patema RO Di AL, che in un primo momento si era dichiarata disponibile a prendersi cura di loro, successivamente aveva prospettato di non essere in grado di continuare nell'affidamento concessole.
Avverso tale decreto proponevano opposizione la nonna paterna TA SS e la zia paterna GR Di AL. Con sentenza del 1 - 22 dicembre 2000 il Tribunale per i Minorenni rigettava l'opposizione. L'appello proposto dalle predette era rigettato dalla Corte di Appello di Palermo, sezione per i minorenni, con sentenza del 20 marzo - 2 maggio 2002. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, che andava disattesa la censura delle appellanti di nullità del decreto dichiarativo dello stato di adottabilità per omessa audizione del rappresentante dell'istituto presso il quale i minori erano stati da ultimo ospitati, atteso che il trasferimento risaliva a tre mesi prima della pronuncia del decreto relativamente a RE e soltanto a pochi giorni prima con riguardo a RA, onde appariva evidente che il breve tempo trascorso dall'ingresso nella struttura non avrebbe consentito al rappresentante dell'istituto di fornire nuovi elementi di conoscenza sulle condizioni dei due minori.
Analogamente andava disattesa l'eccezione di nullità del decreto di adottabilità per omessa audizione di GR Di AL, in quanto prima dell'emissione del decreto stesso non era risultato che la medesima fosse titolare di rapporti significativi con i minori. In relazione alla dichiarata volontà di detta congiunta di prendersi cura dei nipoti affermava che dalle approfondite indagini svolte dalla sezione specializzata della polizia giudiziaria era emerso che la medesima, dovendo accudire persone disabili con lei conviventi, non era in grado di offrire ai minori tutte le cure e l'assistenza di cui avevano bisogno. Peraltro la stessa Di AL aveva mostrato di avere piena consapevolezza delle difficoltà da affrontare ed espresso il proposito di farsi aiutare dai suoi congiunti, onde si profilava concreto il pericolo che i minori, una volta affidati alla zia, si trovassero esposti ai rischi nell'ambito familiare che avevano reso necessaria la loro istituzionalizzazione. Osservava ancora che la nonna paterna, di età non più giovane e già sottoposta a diversi interventi chirurgici, era stata capace di assicurare ai minori, nel periodo in cui erano stati a lei affidati, soltanto cure di ordine materiale e non aveva offerto alcuno stimolo alla loro crescita, tanto da rendere necessario il ricovero in una struttura specializzata per il loro trattamento riabilitativo a causa di ritardi nella sfera psicoaffettiva e del linguaggio. Aggiungeva che la SS non aveva neppure dato prova di aver saputo impartire una sana educazione al figlio, padre dei due bambini, condannato per abusi sessuali su minori. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Di AL e la SS deducendo quattro motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 15 comma 2 della legge n. 184 del 1983, si censura il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di adottabilità per mancata audizione del responsabile della struttura specializzata presso la quale i minori erano stati da ultimo ricoverati, il quale avrebbe potuto fornire indispensabili elementi di valutazione circa i legami degli stessi con la nonna e con la zia.
Il motivo è infondato. Va al riguardo osservato che l'obbligo imposto a pena di nullità dall'art. 15 comma 2 della legge n. 184 del 1983 di sentire il rappresentante dell'istituto presso il quale il minore è ricoverato risponde all'esigenza di acquisire le necessarie informazioni sulle condizioni psicofisiche del minore stesso prima e durante il ricovero e di valutare con completezza di dati ed in termini di attualità l'interesse del minore: questa Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che la richiamata disposizione, nel far riferimento al "rappresentante", e non al "legale rappresentante" dell'istituto, ha inteso aver riguardo al soggetto che, trovandosi a diretto contatto con il minore, sia particolarmente qualificato a fornire al giudice gli elementi per una giusta decisione attraverso un parere motivato e consapevole sulla condizione del minore stesso (v. Cass. 1990 n. 3365). Così intesa la finalità della norma, la pronuncia impugnata appare immune dal vizio di violazione di legge denunciato nel punto in cui ha ritenuto, confermando la statuizione del primo giudice al riguardo, che il precetto in discorso fosse stato osservato attraverso la duplice audizione del responsabile dell'istituto presso il quale i minori erano stati in precedenza a lungo ricoverati, tenuto conto che il breve lasso di tempo intercorso tra il trasferimento nella struttura specializzata e la data di emissione del decreto di adottabilità non avrebbe consentito al responsabile di questa di esprimere un giudizio pienamente informato e consapevole sulla condizione dei minori. Appare peraltro evidente che l'apprezzamento del Tribunale per i Minorenni, condiviso dalla sentenza impugnata, circa la inidoneità del rappresentante di detto istituto ad offrire elementi aggiuntivi di conoscenza e di valutazione, stante l'assoluta limitatezza - all'epoca - del periodo di permanenza dei minori, non è suscettibile di censure in questa sede.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 della legge n. 184 del 1983, si censura l'omesso accoglimento dell'eccezione di nullità del decreto di adottabilità per omessa audizione della zia GR Di AL e si prospetta l'incongruenza della motivazione svolta al riguardo.
Anche tale motivo è infondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Suprema Corte che l'art. 12 comma 1 della legge n. 184 del 1983, nell'indicare le categorie di persone che devono essere sentite nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di adottabilità e nel fare riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, ha inteso affermare che la posizione vicariante dei parenti diversi dai genitori comporta il loro coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui siano titolari di rapporti forti e duraturi, con carattere di reciprocità e con manifestazioni di assistenza effettiva, e siano quindi in grado di fornire elementi essenziali per la valutazione dell'interesse del minore, e al tempo stesso di offrire possibili soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell'ambito della famiglia di origine (v. Cass. 1999 n. 12449; 1998 n. 2863; 1997 n. 4625; 1996 n. 7141;
1991 n. 3351).
Il dato materialistico comportamentale richiesto costituisce pertanto un elemento integrativo della fattispecie, influendo sul piano della legittimazione ad essere convocati nonché, ai sensi degli artt. 15 e 17 della stessa legge, che richiamano il citato art. 12, a ricevere la notificazione del decreto di adottabilità ed a proporre opposizione: il relativo accertamento rappresenta quindi un prius rispetto alle formalità previste della legge, da svolgere attraverso le indagini contemplate dall'art. 10 (v. sul punto Cass. 1999 n. 3159; 1999 n. 2999; 1998 n. 2863, cit.; 1991 n. 13133; 1990
n. 3365;
S.U. 1986 n. 3072). La Corte di Appello ha puntualmente applicato il principio di diritto sopra richiamato, escludendo - con apprezzamento non censurabile in questa sede - la ricorrenza di una relazione siffatta tra la zia ed i minori in epoca precedente l'emissione del decreto di adottabilità, e conseguentemente affermando la non necessità che di detta congiunta dovesse essere disposta l'audizione. Nè può indurre a diverse conclusioni il riferimento svolto dalle ricorrenti a quell'orientamento, espresso da questa Suprema Corte da ultimo con la pronuncia n. 1095 del 2000, secondo il quale deve tenersi conto della disponibilità di parenti entro il quarto grado pur non titolari di rapporti significativi, atteso che tale indirizzo giurisprudenziale, che appare peraltro superato da altre più recenti pronunce (v. Cass. 2002 n. 6629; 2002 n. 11993), investe la questione di diritto sostanziale della rilevanza della disponibilità di parenti non titolari di rapporti significativi ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, e non pone in discussione che la norma processuale di cui all'art. 12 comma 1 vada interpretata nel senso della necessità dell'audizione, ai fini dell'emissione del decreto di adottabilità, dei soli parenti entro il quarto grado titolari di rapporti significativi. Con il terzo motivo si denuncia contraddittorietà di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della zia a prendersi cura dei minori. Si sostiene in particolare che la sentenza impugnata ha espresso un giudizio in termini di incertezza, fondandosi peraltro su un rapporto dei carabinieri del tutto inidoneo a fornire elementi utili a valutare l'interesse dei minori. Si deduce ancora che la sentenza stessa ha omesso di motivare sulle richieste di approfondimento delle indagini e di audizione dei minori. Con il quarto motivo si deduce illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta incapacità della zia e della nonna a prendersi cura dei minori e l'assenza di ogni considerazione circa l'interesse dei medesimi a rimanere nella famiglia di origine. Entrambi i motivi così sintetizzati sono inammissibili. Ed invero il estensione al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. della ricorribilità per cassazione delle sentenze di appello rese nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, introdotta dall'art. 16 della legge n. 149 del 2001, è stata differita dal decreto legge n. 150 del 2001, convertito in legge n. 240 del 2001, al 30 giugno 2002, e successivamente dal decreto legge n. 126 del 2002, convertito in legge n. 175 del 2002, al 30 giugno 2003: più
specificamente, tale ultima legge ha disposto che ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ed ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato in subiecta materia, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, le disposizioni processuali già vigenti, e non quelle di cui alla legge di riforma dell'adozione (v. sul punto Cass. 2002 n. 18132; 2001 n. 7065). È peraltro noto che ai sensi dell'art. 17 ultimo comma della legge n. 184 del 1983 possono essere proposte in cassazione soltanto
"violazioni di legge", intese con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso sia alla legge regolatrice del processo, e che tra dette violazioni può essere ricompresa l'inosservanza del principio che impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ovvero si risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre resta escluso qualsiasi controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (v. in tal senso, tra le tante, Cass. 1999 n. 13419; 1999n. 4292; 1999 n. 4139;
1998 n. 3101; 1996 n. 7622; 1996 n. 7139; 1995 n. 4388). È evidente e dichiarata riconducibilità delle censure contenute nei due motivi di ricorso in esame a vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. vale a determinarne l'inammissibilità. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003