Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2958
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Sentenza 27 febbraio 2003

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In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 15, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, il quale prescrive che nel procedimento sia sentito "il rappresentante" dell'istituto presso cui il minore è ricoverato, si riferisce non già al legale rappresentante, ma a qualsiasi esponente della comunità che ospita il minore, che, per essere a diretto contatto con quest'ultimo, sia in grado di esprimere un parere motivato sulla condizione dello stesso. È rimesso all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, verificare l'idoneità del soggetto incaricato ad esprimere le valutazioni dell'istituto che ha cura del minore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel caso di due minori trasferiti da un istituto ad un altro, aveva ritenuto sufficiente l'audizione del solo rappresentante del primo istituto, presso cui i minori erano stati in precedenza a lungo ricoverati, tenuto conto che il breve lasso di tempo intercorso fra il trasferimento e la data di emissione del decreto di adottabilità non avrebbe consentito al responsabile dell'ultimo istituto di esprimere un giudizio pienamente informato e consapevole sulla condizione dei minori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2958
    Data del deposito : 27 febbraio 2003

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