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18 dicembre 2025
18 dicembre 2025
Art. 38. Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 49 e 58, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante «Approvazione del testo del Codice civile », come modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Dichiarazione di assenza). - Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.»
«Art. 58 (Dichiarazione di morte presunta dell'assente). - Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente.
Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.»
a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 49 e 58, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante «Approvazione del testo del Codice civile », come modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Dichiarazione di assenza). - Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.»
«Art. 58 (Dichiarazione di morte presunta dell'assente). - Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente.
Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.»
Commentari • 3
- 1. ASSENZA E MORTE PRESUNTA - Più facile ottenere la dichiarazionehttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 18.50317
Più facile ottenere la dichiarazione di assenza e di morte presunta. È quanto deriva dal disposto dell' articolo 38 della legge 182/2025 (legge semplificazioni), secondo il quale: 1. l'assenza è dichiarata una volta che è decorso un anno (al posto del precedente termine biennale) dalla data alla quale risale l'ultima notizia della persona scomparsa; 2. la morte presunta è dichiarata una volta che siano decorsi cinque anni (al posto del precedente termine decennale) dalla data alla quale risale l'ultima notizia inerente all'esistenza in vita della persona assente. (... segue)
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