CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2808/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3605/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1243/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il sig. Ricorrente_1 contro il Comune di Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401511978 del 28.10.2024 per omessa dichiarazione di Ta.Ri e
TEFA per le annualità dal 2018 al 2023 per un totale da pagare di Euro 4.979,64 inclusi interessi, sanzioni relativamente agli immobili siti in Roma, Indirizzo_1 censiti al dati catastali_1 (A/02) e al dati catastali_2 (C/02).
Il ricorrente assume che i tributi reclamati furono da lui pagati dopo il decesso del padre
Ricorrente_1 pur senza aver provveduto ad effettuare la voltura in proprio favore quale erede dello stesso e nuovo detentore dell'immobile.
A dimostrazione di quanto sostenuto, in data 8 gennaio 2026 dichiara di aver provveduto al deposito telematico della documentazione rinvenuta ossia dei pagamenti dell'utenza Tari a nome del de cuius e delle visure storiche per soggetto riguardanti oltre sè medesimo anche i fratelli Nominativo_1 e Nominativo_2 da cui si può evincere la trasmissione dell'appartamento identificato catastalmente al dati catastali_1 dal padre ai figli. Eccepisce la illegittimità del provvedimento anche per errata determinazione del numero degli occupanti gli immobili, per difetto di motivazione e per violazione dell'obbligo di attivazione del previo contraddittorio.
L'Ufficio, pur respingendo ogni avversa eccezione il 29 1.2026 depositando controdeduzioni, si dichiara tuttavia disposto a rideterminare il quantum debeatur limitatamente al solo periodo successivo al 30.6.2023 per l'appartamento al dati catastali_1 ciò all'esito della documentazione prodotta dal ricorrente.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
L'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n. 112401511978 del 28/10/2024 è annullato.
Si osserva in primo luogo che l' atto di accertamento in discussione è escluso dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis,comma 2, della legge n. 212/2000 in quanto atto automatizzato di pronta liquidazione. Quanto al numero di occupanti calcolato dal Comune, l'Ufficio li ha considerati erroneamente in numero di tre fino al 14.3.2023 nel mentre l' abitazione era nel possesso solo dell'odierno ricorrente e del fratello Nominativo_3 deceduto mentre l'immobile censito in C2 era nel possesso del GN ER quale unico proprietario. Di conseguenza dall'erroneo conteggio del numero degli occupanti l'abitazione è stata comunque determinata la erronea tariffa .
In ogni caso si osserva che il Comune, Ente creditore della TARI/TARSU per le annualità reclamate in accertamento, incassò i tributi i quali furono comunque regolarmente versati dall'odierno ricorrente pur in assenza di voltura catastale da parte di esso occupante, coerede con i fratelli Nominativo_1 e Nominativo_2 relativamente all'immobile in Roma, Indirizzo_1 al dati catastali_1 ( cat.A/02) ad essi pervenuto dal padre Ricorrente_1.
Precedentemente alla proposizione del ricorso in discussione il ricorrente, nel presentare richiesta di annullamento dell'accertamento in autotutela ad Ama spa il 17.9.2025 rigettata dal Comune in data
22.10.2025, aveva lamentato il fatto che, poichè la tassa era stata già corrisposta sino al 30.06.2023 a nome del padre deceduto per tramite del codice utente Ta.Ri. 0011202469 ( in atti è prodotta visura storica catastale a nome sia del ricorrente che del padre dello stesso), nulla il Comune doveva più pretendere. A motivo del rigetto della detta istanza il Comune così dichiarava: ” (Codice Utente
0012084914) …..Gent.le Ricorrente_1, in relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401511978 del 28/10/2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata:- articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n.
212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo;
Tenuto conto delle motivazioni esposte nell'istanza in oggetto e della documentazione prodotta in proprio e/o nella qualità rappresentata. Si comunica il RIGETTO dell'istanza di autotutela in oggetto per la seguente motivazione: la documentazione prodotta in allegato all'istanza non è idonea a supportare la richiesta. Documentazione insufficiente, con differenze nella superficie e in assenza di terne catastali.
Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni e interessi sono dovuti, secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto, nel rispetto della normativa vigente”.
Instaurata la odierna controversia, in data 16 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memorie con documentazione ulteriore rinvenuta a sostegno delle proprie ragioni. Il Comune in prossimità della udienza nel depositare le proprie controdeduzioni, pur respingendo ogni avversa eccezione sostanzialmente affermando che il contribuente non aveva chiarito né comprovato a quale delle unità si riferiva l'utenza in precedenza attiva né avrebbe chiarito a quali immobili dovrebbero riferirsi le inferiori metrature già dichiarate a nome del de cuius, tuttavia conclude che a seguito della ulteriore rivalutazione della posizione del ricorrente si dichiara favorevole in via subordinata alla riduzione della pretesa per il dati catastali_1 in ragione della cessazione della utenza del de cuius per il periodo dal 1.7.23 al 31.12.23 non risultando pervenute al Comune la richiesta di nuova iscrizione né dei pagamenti a seguito della cessazione d'ufficio della utenza 11202469 al 30.6.2023.
Si osserva da ultimo, che nel frattempo il dati catastali_2 ed altro sub erano già stati oggetto di vaglio con sentenza n. 17332/25 in data 12.12.2025 pronunciata dalla sez. 36 della CGT di primo grado di Roma favorevolmente alla sorella coerede dell'odierno ricorrente con riconoscimento per gli immobili di una minore superficie assoggettabile a tassazione ai fini TARI/TEFA.
A conclusione del dibattimento il Comune pertanto chiede l'annullamento parziale con vittoria di spese di lite mentre il ricorrente insiste per la condanna alle spese dell'Ente. Tanto viene richiesto dalle parti e documentato a verbale.
A questo punto si osserva: a motivo dell'accoglimento integrale del ricorso insta la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della Tari/TEFA per l'immobile censito al dati catastali_2 e il versamento per il dati catastali_1 da parte dell'odierno ricorrente a nome del padre deceduto (Sig. Ricorrente_1) per tramite del codice utente Ta.Ri. 0011202469 nei periodi di imposta in accertamento. Le spese di lite sono poste a carico del Comune resistente come in dispositivo considerato che il ricorrente si è attivato per dimostrare gli adempimenti effettuati ed ha promosso a tal fine interlocutorie con il Comune il quale in sede di autotutela ha tuttavia respinto ogni deduzione avversa limitandosi a negare gli adempimenti effettuati pur disponendo di strumenti di verifica rispetto agli stessi. Da ultimo, successivamente alla proposizione del ricorso, verificata la ulteriore documentazione prodotta dal contribuente il Comune ha controdedotto rendendosi disponibile a rideterminare il quantum debeatur limitatamente al solo periodo successivo al 30.6.2023 per l'appartamento al dati catastali_1. Dunque l'accertamento impugnato allo stato deve essere annullato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . Spese di lite a carico del Comune resistente da liquidarsi in euro 100,00 (cento)oltre accessori di legge in favore del ricorrente . Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026. Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3605/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401511978 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1243/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il sig. Ricorrente_1 contro il Comune di Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401511978 del 28.10.2024 per omessa dichiarazione di Ta.Ri e
TEFA per le annualità dal 2018 al 2023 per un totale da pagare di Euro 4.979,64 inclusi interessi, sanzioni relativamente agli immobili siti in Roma, Indirizzo_1 censiti al dati catastali_1 (A/02) e al dati catastali_2 (C/02).
Il ricorrente assume che i tributi reclamati furono da lui pagati dopo il decesso del padre
Ricorrente_1 pur senza aver provveduto ad effettuare la voltura in proprio favore quale erede dello stesso e nuovo detentore dell'immobile.
A dimostrazione di quanto sostenuto, in data 8 gennaio 2026 dichiara di aver provveduto al deposito telematico della documentazione rinvenuta ossia dei pagamenti dell'utenza Tari a nome del de cuius e delle visure storiche per soggetto riguardanti oltre sè medesimo anche i fratelli Nominativo_1 e Nominativo_2 da cui si può evincere la trasmissione dell'appartamento identificato catastalmente al dati catastali_1 dal padre ai figli. Eccepisce la illegittimità del provvedimento anche per errata determinazione del numero degli occupanti gli immobili, per difetto di motivazione e per violazione dell'obbligo di attivazione del previo contraddittorio.
L'Ufficio, pur respingendo ogni avversa eccezione il 29 1.2026 depositando controdeduzioni, si dichiara tuttavia disposto a rideterminare il quantum debeatur limitatamente al solo periodo successivo al 30.6.2023 per l'appartamento al dati catastali_1 ciò all'esito della documentazione prodotta dal ricorrente.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
L'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n. 112401511978 del 28/10/2024 è annullato.
Si osserva in primo luogo che l' atto di accertamento in discussione è escluso dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.
6-bis,comma 2, della legge n. 212/2000 in quanto atto automatizzato di pronta liquidazione. Quanto al numero di occupanti calcolato dal Comune, l'Ufficio li ha considerati erroneamente in numero di tre fino al 14.3.2023 nel mentre l' abitazione era nel possesso solo dell'odierno ricorrente e del fratello Nominativo_3 deceduto mentre l'immobile censito in C2 era nel possesso del GN ER quale unico proprietario. Di conseguenza dall'erroneo conteggio del numero degli occupanti l'abitazione è stata comunque determinata la erronea tariffa .
In ogni caso si osserva che il Comune, Ente creditore della TARI/TARSU per le annualità reclamate in accertamento, incassò i tributi i quali furono comunque regolarmente versati dall'odierno ricorrente pur in assenza di voltura catastale da parte di esso occupante, coerede con i fratelli Nominativo_1 e Nominativo_2 relativamente all'immobile in Roma, Indirizzo_1 al dati catastali_1 ( cat.A/02) ad essi pervenuto dal padre Ricorrente_1.
Precedentemente alla proposizione del ricorso in discussione il ricorrente, nel presentare richiesta di annullamento dell'accertamento in autotutela ad Ama spa il 17.9.2025 rigettata dal Comune in data
22.10.2025, aveva lamentato il fatto che, poichè la tassa era stata già corrisposta sino al 30.06.2023 a nome del padre deceduto per tramite del codice utente Ta.Ri. 0011202469 ( in atti è prodotta visura storica catastale a nome sia del ricorrente che del padre dello stesso), nulla il Comune doveva più pretendere. A motivo del rigetto della detta istanza il Comune così dichiarava: ” (Codice Utente
0012084914) …..Gent.le Ricorrente_1, in relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401511978 del 28/10/2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata:- articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n.
212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo;
Tenuto conto delle motivazioni esposte nell'istanza in oggetto e della documentazione prodotta in proprio e/o nella qualità rappresentata. Si comunica il RIGETTO dell'istanza di autotutela in oggetto per la seguente motivazione: la documentazione prodotta in allegato all'istanza non è idonea a supportare la richiesta. Documentazione insufficiente, con differenze nella superficie e in assenza di terne catastali.
Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni e interessi sono dovuti, secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto, nel rispetto della normativa vigente”.
Instaurata la odierna controversia, in data 16 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memorie con documentazione ulteriore rinvenuta a sostegno delle proprie ragioni. Il Comune in prossimità della udienza nel depositare le proprie controdeduzioni, pur respingendo ogni avversa eccezione sostanzialmente affermando che il contribuente non aveva chiarito né comprovato a quale delle unità si riferiva l'utenza in precedenza attiva né avrebbe chiarito a quali immobili dovrebbero riferirsi le inferiori metrature già dichiarate a nome del de cuius, tuttavia conclude che a seguito della ulteriore rivalutazione della posizione del ricorrente si dichiara favorevole in via subordinata alla riduzione della pretesa per il dati catastali_1 in ragione della cessazione della utenza del de cuius per il periodo dal 1.7.23 al 31.12.23 non risultando pervenute al Comune la richiesta di nuova iscrizione né dei pagamenti a seguito della cessazione d'ufficio della utenza 11202469 al 30.6.2023.
Si osserva da ultimo, che nel frattempo il dati catastali_2 ed altro sub erano già stati oggetto di vaglio con sentenza n. 17332/25 in data 12.12.2025 pronunciata dalla sez. 36 della CGT di primo grado di Roma favorevolmente alla sorella coerede dell'odierno ricorrente con riconoscimento per gli immobili di una minore superficie assoggettabile a tassazione ai fini TARI/TEFA.
A conclusione del dibattimento il Comune pertanto chiede l'annullamento parziale con vittoria di spese di lite mentre il ricorrente insiste per la condanna alle spese dell'Ente. Tanto viene richiesto dalle parti e documentato a verbale.
A questo punto si osserva: a motivo dell'accoglimento integrale del ricorso insta la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della Tari/TEFA per l'immobile censito al dati catastali_2 e il versamento per il dati catastali_1 da parte dell'odierno ricorrente a nome del padre deceduto (Sig. Ricorrente_1) per tramite del codice utente Ta.Ri. 0011202469 nei periodi di imposta in accertamento. Le spese di lite sono poste a carico del Comune resistente come in dispositivo considerato che il ricorrente si è attivato per dimostrare gli adempimenti effettuati ed ha promosso a tal fine interlocutorie con il Comune il quale in sede di autotutela ha tuttavia respinto ogni deduzione avversa limitandosi a negare gli adempimenti effettuati pur disponendo di strumenti di verifica rispetto agli stessi. Da ultimo, successivamente alla proposizione del ricorso, verificata la ulteriore documentazione prodotta dal contribuente il Comune ha controdedotto rendendosi disponibile a rideterminare il quantum debeatur limitatamente al solo periodo successivo al 30.6.2023 per l'appartamento al dati catastali_1. Dunque l'accertamento impugnato allo stato deve essere annullato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . Spese di lite a carico del Comune resistente da liquidarsi in euro 100,00 (cento)oltre accessori di legge in favore del ricorrente . Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026. Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari