Versione
18 dicembre 2025
18 dicembre 2025
Art. 39. Disposizioni in materia di traduzioni giurate 1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
« Art. 5. - 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresi' essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verita' e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformita' del testo tradotto al testo in lingua originale ».
« Art. 5. - 1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresi' essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verita' e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformita' del testo tradotto al testo in lingua originale ».
Commentari • 2
- 1. Guida al diritto (1/2026)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 14 gennaio 2026 · 1
sulla semplificazione normativa: L 10.11.2025 n. 167 [GU 14.11.25 n. 265] [in vigore dal 29 novembre 2025], Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate. [NdR - per il testo della L 10.11.2025 n. 167 e i relativi commenti, vedi Guida al diritto n. 47/2025 e n. 48-50/2025] L 2.12.2025 n. 182 [GU 3.12.25 n. 281] [in vigore dal 18 dicembre 2025], Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) - Stefano Battini*, Semplificazione, promesse …
Leggi di più…