Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 361 del 2025, proposto da
- avv. Orazio Abbamonte, avv. Guido Ciccarelli, rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato Patrizia Lauritano, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 595 del 27 marzo 2025 emessa dal Tribunale di Potenza nel giudizio n. 2630/23.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, il Consigliere avv. DE PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Potenza colla sentenza in epigrafe ha tra l’altro condannato l’AGEA al pagamento in favore di parte deducente delle spese di lite ivi indicate per l’attività defensionale svolta nell’ambito di tale giudizio.
1.1. La sentenza è stata notificata all’AGEA che, tuttavia, non ha provveduto a quanto innanzi.
1.2. È stato pertanto proposto il presente ricorso, volto ad ottenere il pagamento delle predette somme, la fissazione di penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Ente intimato.
2. L’AGEA, ritualmente evocata, non è comparsa in lite.
3. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il giudizio è transitato in decisione.
4. In rito, il Collegio rileva l’osservanza tanto del termine di cui all’art. 114, n.1, del codice del processo amministrativo, trattandosi di azione di ottemperanza, quanto di quello di cui all’art. 87, n. 2 lett. d ) e 3 del codice, essendosi provveduto al deposito del ricorso in segreteria in data 6 ottobre 2025, a fronte di sua rituale notificazione a parte resistente effettuata in pari data.
4.2. Risulta dagli atti di causa l’attestazione ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., circa il fatto che avverso detta sentenza non è stato proposta impugnazione, rilasciata in data 3 ottobre 2025.
4.3. E’ poi spirato il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, n. 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, in quanto il titolo esecutivo è stato notificato alla pubblica amministrazione in data 3 aprile 2025.
5. Nel merito, il ricorso è fondato alla stregua della motivazione che segue.
L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario. Parte resistente, infatti, non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento (in tema di prova dell’adempimento ex multis Cass. SS.UU. n. 12533/2001), prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza. Costituisce, altresì, dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza all’ordine di pagamento contenuto nel decreto di che trattasi.
6. Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’AGEA di provvedere al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme ad essa spettanti in virtù del titolo azionato, detratto quanto già eventualmente all’uopo già corrisposto.
6.1. L’AGEA dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
6.2. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il prefetto di Roma, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva al compimento degli atti necessari all’esecuzione della cennata sentenza, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico dell’AGEA e vengono liquidate nella somma complessiva di seguito stabilita.
6.3. Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e ), cod. proc. amm., non è iniqua e va pertanto disposta la corresponsione di una penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7.1. In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo dell’AGEA di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, al decreto in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, o suo delegato, che provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza, determinando in € 300,00 l’importo da corrispondere per l’esercizio della funzione;
- condanna l’AGEA alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in € 1000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, coll'intervento dei magistrati:
AN OL, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
DE PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE PI | AN OL |
IL SEGRETARIO