CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19894 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 6 maggio 2025 la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza emessa il 7 dicembre 2022 dal Tribunale di Siracusa con la quale l’imputato SC NN era stato dichiarato colpevole dei reati di estorsione e truffa continuata ascrittigli e condannato alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19894 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza di norme processuali in relazione alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato. Rassegnava che il Giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza di convalida, aveva escluso l’evidenza della prova in relazione al contestato delitto di estorsione e che lo stesso G.I.P. in diversa persona fisica aveva invece disposto il giudizio immediato ritenendo la prova evidente. Deduceva che, a fronte di tale valutazione contraddittoria, aveva errato la Corte d’appello nel rigettare l’eccezione di illegittimità del giudizio immediato. 2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di estorsione, assumendo che le dichiarazioni della persona offesa erano state travisate in relazione alle frasi minacciose asseritamente proferite dal SC. 2.3. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurazione di due distinte ipotesi delittuose (quelle di cui agli artt. 640 e 629 cod. pen) con riferimento ad un’unica condotta, assumendo che, con riferimento al delitto di estorsione, difettava l’elemento della minaccia, necessario per l’integrazione del reato. 3. In data 3 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadiva le ragioni illustrate con i tre motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della decisione della Corte d’appello che ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame con il quale la difesa del SC aveva dedotto la nullità del decreto di giudizio immediato e del conseguente giudizio di primo grado, è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha avuto modo di pronunciarsi in relazione alla possibilità di impugnare il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, statuendo che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, [...], Rv. 260018 – 01; successivamente, v. Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2017, [...], Rv. 271981 – 01: Sez. 3 6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986 – 01; Sez. 2, n. 37163 del 25/09/2024, Zagari, non mass.). La Suprema Corte, in motivazione, ha osservato che il provvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi - che nella specie non ricorre - in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. Il Collegio intende dare continuità al ricordato principio. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, con il quale si intende censurare il presupposto del decreto di giudizio immediato costituito dall’evidenza della prova, concetto che si risolve in una valutazione di tipo prognostico circa l'idoneità degli elementi acquisiti grazie ad indagini complete a sostenere l'accusa in giudizio, non diversa da quella compiuta nell'udienza preliminare. In altri termini, gli elementi raccolti nel corso delle indagini devono avere una tale pregnanza e significatività da rendere superflua la necessità della verifica dell'udienza preliminare e da escludere con certezza l'eventualità di un proscioglimento in tale sede all'esito del contraddittorio fra le parti e degli apporti argomentativi forniti in tale sede dalla difesa. Un tale giudizio, al pari del provvedimento con cui viene disposto il giudizio immediato, non è sindacabile dal giudice del dibattimento, attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase dibattimentale. 2. Il secondo motivo non è consentito in quanto risulta teso a una rilettura nel merito, inammissibile nella presente sede, delle prove assunte, e in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. La difesa assume che tali dichiarazioni sarebbero state travisate. Il vizio di travisamento della prova, che si risolve nell’utilizzazione di un’informazione inesistente ovvero nella omessa valutazione della prova esistente agli atti (v., ex multis, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, [...], Rv. 280117 – 01), è stato dalla difesa dedotto non correttamente, se si considera che in realtà ciò che si contesta è l’interpretazione delle dichiarazioni 4 della vittima, il che costituisce questione di merito non deducibile davanti alla Corte di cassazione. La Corte d’appello, del resto, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla valutazione di tali dichiarazioni, osservando congruamente che dalla lettura congiunta delle medesime “con quelle di RI IC e dell’Avv. LA … emerge chiaramente come lo MM alle ennesime richieste di denaro del SC – divenute sempre più insistenti e sostenute da causali diverse … - abbia iniziato a temere per la propria incolumità a fronte dei modi oltremodo aggressivi e pressanti dell’imputato” (v. pag. 7 del provvedimento impugnato), e che la persona offesa aveva anche dichiarato che il SC lo aveva esplicitamente minacciato affermando che, nel caso in cui non avesse ottemperato alle richieste di denaro, “sarebbe venuto alle mani” e lo avrebbe preso a calci “nelle palle” (v. pag. 8 della sentenza impugnata); trattasi di giudizio di merito che risulta congruamente motivato e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta configurabilità di entrambi i reati contestati, osservando congruamente che “il modus operandi adottato dall’imputato … si è nel corso del tempo modificato assumendo connotati non solo truffaldini – affinando il raggiro con la presentazione di documenti falsi … - ma propriamente minacciosi e perentori quando in ultimo lo MM aveva iniziato a tergiversare in ordine alle ultime somme asseritamente richieste dal SC per conto di un fantomatico dottore che avrebbe rilasciato il certificato utile per la causa di separazione dalla moglie e del fantomatico legale che lo avrebbe assistito nel procedimento di sospensione del porto d’armi” (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato, ancora una volta, a negare la sussistenza dell’elemento costitutivo del delitto di estorsione costituito dalla minaccia con deduzione che, per le ragioni illustrate in sede di trattazione del motivo che precede, non è consentita in quanto trattasi di doglianza in punto di fatto. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 5 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IC LV ND RI
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 6 maggio 2025 la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza emessa il 7 dicembre 2022 dal Tribunale di Siracusa con la quale l’imputato SC NN era stato dichiarato colpevole dei reati di estorsione e truffa continuata ascrittigli e condannato alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19894 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 18/03/2026 2 2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza di norme processuali in relazione alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato. Rassegnava che il Giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza di convalida, aveva escluso l’evidenza della prova in relazione al contestato delitto di estorsione e che lo stesso G.I.P. in diversa persona fisica aveva invece disposto il giudizio immediato ritenendo la prova evidente. Deduceva che, a fronte di tale valutazione contraddittoria, aveva errato la Corte d’appello nel rigettare l’eccezione di illegittimità del giudizio immediato. 2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di estorsione, assumendo che le dichiarazioni della persona offesa erano state travisate in relazione alle frasi minacciose asseritamente proferite dal SC. 2.3. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurazione di due distinte ipotesi delittuose (quelle di cui agli artt. 640 e 629 cod. pen) con riferimento ad un’unica condotta, assumendo che, con riferimento al delitto di estorsione, difettava l’elemento della minaccia, necessario per l’integrazione del reato. 3. In data 3 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadiva le ragioni illustrate con i tre motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della decisione della Corte d’appello che ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame con il quale la difesa del SC aveva dedotto la nullità del decreto di giudizio immediato e del conseguente giudizio di primo grado, è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha avuto modo di pronunciarsi in relazione alla possibilità di impugnare il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, statuendo che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, [...], Rv. 260018 – 01; successivamente, v. Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2017, [...], Rv. 271981 – 01: Sez. 3 6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986 – 01; Sez. 2, n. 37163 del 25/09/2024, Zagari, non mass.). La Suprema Corte, in motivazione, ha osservato che il provvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi - che nella specie non ricorre - in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. Il Collegio intende dare continuità al ricordato principio. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo, con il quale si intende censurare il presupposto del decreto di giudizio immediato costituito dall’evidenza della prova, concetto che si risolve in una valutazione di tipo prognostico circa l'idoneità degli elementi acquisiti grazie ad indagini complete a sostenere l'accusa in giudizio, non diversa da quella compiuta nell'udienza preliminare. In altri termini, gli elementi raccolti nel corso delle indagini devono avere una tale pregnanza e significatività da rendere superflua la necessità della verifica dell'udienza preliminare e da escludere con certezza l'eventualità di un proscioglimento in tale sede all'esito del contraddittorio fra le parti e degli apporti argomentativi forniti in tale sede dalla difesa. Un tale giudizio, al pari del provvedimento con cui viene disposto il giudizio immediato, non è sindacabile dal giudice del dibattimento, attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase dibattimentale. 2. Il secondo motivo non è consentito in quanto risulta teso a una rilettura nel merito, inammissibile nella presente sede, delle prove assunte, e in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. La difesa assume che tali dichiarazioni sarebbero state travisate. Il vizio di travisamento della prova, che si risolve nell’utilizzazione di un’informazione inesistente ovvero nella omessa valutazione della prova esistente agli atti (v., ex multis, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, [...], Rv. 280117 – 01), è stato dalla difesa dedotto non correttamente, se si considera che in realtà ciò che si contesta è l’interpretazione delle dichiarazioni 4 della vittima, il che costituisce questione di merito non deducibile davanti alla Corte di cassazione. La Corte d’appello, del resto, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla valutazione di tali dichiarazioni, osservando congruamente che dalla lettura congiunta delle medesime “con quelle di RI IC e dell’Avv. LA … emerge chiaramente come lo MM alle ennesime richieste di denaro del SC – divenute sempre più insistenti e sostenute da causali diverse … - abbia iniziato a temere per la propria incolumità a fronte dei modi oltremodo aggressivi e pressanti dell’imputato” (v. pag. 7 del provvedimento impugnato), e che la persona offesa aveva anche dichiarato che il SC lo aveva esplicitamente minacciato affermando che, nel caso in cui non avesse ottemperato alle richieste di denaro, “sarebbe venuto alle mani” e lo avrebbe preso a calci “nelle palle” (v. pag. 8 della sentenza impugnata); trattasi di giudizio di merito che risulta congruamente motivato e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta configurabilità di entrambi i reati contestati, osservando congruamente che “il modus operandi adottato dall’imputato … si è nel corso del tempo modificato assumendo connotati non solo truffaldini – affinando il raggiro con la presentazione di documenti falsi … - ma propriamente minacciosi e perentori quando in ultimo lo MM aveva iniziato a tergiversare in ordine alle ultime somme asseritamente richieste dal SC per conto di un fantomatico dottore che avrebbe rilasciato il certificato utile per la causa di separazione dalla moglie e del fantomatico legale che lo avrebbe assistito nel procedimento di sospensione del porto d’armi” (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si è limitato, ancora una volta, a negare la sussistenza dell’elemento costitutivo del delitto di estorsione costituito dalla minaccia con deduzione che, per le ragioni illustrate in sede di trattazione del motivo che precede, non è consentita in quanto trattasi di doglianza in punto di fatto. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 5 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IC LV ND RI