Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
Il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti non richiede, a differenza del reato di gestione di discarica, una struttura organizzativa complessa ed un comportamento sistematicamente ripetuto nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2008, n. 43817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43817 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 30/09/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1943
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 17319/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 28 novembre 2007 dal giudice del tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi;
udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Agresta Domenica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi dichiarò GA IU colpevole del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 1, per avere effettuato senza autorizzazione attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da demolizioni ed escavazioni, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, mentre lo assolse dalla imputazione di avere realizzato e gestito una discarica di detti rifiuti.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51. Osserva che il reato di cui all'art. 51, comma 1, cit., doveva ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 51, comma, 3, sicché, una volta ritenuto insussistente quest'ultimo, non poteva ritenersi configurato il primo. Inoltre non è emerso che egli fosse dotato di una struttura organizzativa complessa ed articolata tale da dar luogo ad una attività di smaltimento di rifiuti. Nemmeno è emersa la prova di una attività ripetuta nel tempo. Egli aveva invece dichiarato che era la prima volta che un suo camion trasportava quel tipo di materiale, perché la sua impresa svolgeva attività di costruzione e non di demolizione. Non vi erano quindi gli elementi di una attività di smaltimento e raccolta di rifiuti provenienti da attività di demolizione.
Inoltre, il materiale trovato sul camion non era materiale ceduto da terzi ma materiale di risulta proveniente da una demolizione operata dalla stessa impresa. L'attività di gestione di una discarica, da cui egli è stato assolto, è logicamente funzionale rispetto a quella di raccolta e gestione di rifiuti, e quindi doveva essere necessariamente assolto anche per questa. Non vi è la prova che egli smaltisse o raccogliesse per lo smaltimento rifiuti provenienti da demolizioni, dato che il materiale rinvenuto sul camion proveniva da un suo cantiere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si risolve in gran parte in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato in quanto la sentenza impugnata ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che fosse integrato il contestato reato di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
Può osservarsi in particolare:
- che il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 1, è autonomo e non assorbito in quello di gestione di discarica abusiva di cui al comma 3, medesimo art. 51, sicché è ben possibile che - come è accaduto nel caso in esame - sia esclusa una attività di gestione di discarica e sia ritenuta invece sussistente una attività di smaltimento;
- che il fatto che l'imputato fosse o meno dotato di una struttura organizzativa articolata e complessa e che manchi la prova di una attività ripetuta nel tempo è irrilevante perché è stata appunto ritenuta sussistente non una attività di gestione di discarica ma solo una attività di smaltimento di rifiuti, che non richiede una struttura organizzativa complessa ed un comportamento sistematicamente ripetuto nel tempo.
- che il fatto che egli svolgesse o meno anche attività di demolizione, oltre che di costruzione, è parimenti irrilevante, perché il giudice del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato che i due camion stavano scaricando nella cava materiale che, alla stregua delle sue caratteristiche, era proveniente da demolizioni edili.
- che il fatto che il materiale che si trovava su un camion non era stato ceduto da terzi ma provenisse, in ipotesi, da una demolizione operata dalla stessa impresa è anch'esso circostanza irrilevante che non esclude il reato, perché non vi è debbio che si trattava di materiale avente natura di rifiuto e perché comunque i rifiuti erano smaltiti scaricandoli nel bacino della cava, ossia in un luogo diverso da quello in cui erano stati prodotti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2008. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008