Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2001, n. 14
CASS
Sentenza 23 gennaio 2001

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Le controversie promosse contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali per conseguire l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la pretesa fatta valere in giudizio, ricollegandosi ad un rapporto assicurativo integralmente regolato dalla legge anche riguardo ai presupposti per la sua costituzione e la sua estinzione, senza alcun margine di discrezionalità per l'ente assicuratore, si basa su posizioni di diritto soggettivo inerenti al trattamento previdenziale e non suscettibili di affievolirsi per effetto dei provvedimenti emessi dall'ente, i quali sono sindacabili dal predetto giudice sia pure con i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E.

Le controversie promosse contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali per conseguire l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la pretesa fatta valere in giudizio, ricollegandosi ad un rapporto assicurativo integralmente regolato dalla legge anche riguardo ai presupposti per la sua costituzione e la sua estinzione, senza alcun margine di discrezionalità per l'ente assicuratore, si basa su posizioni di diritto soggettivo inerenti al trattamento previdenziale e non suscettibili di affievolirsi per effetto dei provvedimenti emessi dall'ente, i quali sono sindacabili dal predetto giudice sia pure con i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2001, n. 14
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14
    Data del deposito : 23 gennaio 2001

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