Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 2
Le controversie promosse contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali per conseguire l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la pretesa fatta valere in giudizio, ricollegandosi ad un rapporto assicurativo integralmente regolato dalla legge anche riguardo ai presupposti per la sua costituzione e la sua estinzione, senza alcun margine di discrezionalità per l'ente assicuratore, si basa su posizioni di diritto soggettivo inerenti al trattamento previdenziale e non suscettibili di affievolirsi per effetto dei provvedimenti emessi dall'ente, i quali sono sindacabili dal predetto giudice sia pure con i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E.
Le controversie promosse contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali per conseguire l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la pretesa fatta valere in giudizio, ricollegandosi ad un rapporto assicurativo integralmente regolato dalla legge anche riguardo ai presupposti per la sua costituzione e la sua estinzione, senza alcun margine di discrezionalità per l'ente assicuratore, si basa su posizioni di diritto soggettivo inerenti al trattamento previdenziale e non suscettibili di affievolirsi per effetto dei provvedimenti emessi dall'ente, i quali sono sindacabili dal predetto giudice sia pure con i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2001, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
0 A 3 . 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L A , A N ' O A B S L 3 E L I P E 7 - D S D 8 I A - TE SUPREMA CASSAZIONE 15.U. I N T 1 ti: S E S 1 N tra O C is E Mag P S E A ri I M G D Sigg . I a SEZIONI UNITE CIVILI A G E g i d A , E m O l i Ill. D O L T a R T E I T A T Oggetto A R S I L L I N ACCERTAMENTO ESISTENZA L E G L D DI RAPPORTO DI LAVORO S E E E Dott. Andrea VELA Primo Presidente E - R DIPENDENTE O D D Dott. Francesco - Presidente di sezione AMIRANTE - R.G.N. 17295/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- ConsigliereDott. Rafaele CORONA VELLA Consigliere 629 Cron.Dott. Antonio Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Rep. Ud. 17/11/00Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia esecutiva dal Sig. TEODORE ORD INANZA per diritti L. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AR AO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BERIO 50, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CUNICELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA BRACONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" ' in persona del legale 2000 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato 140 in ROMA, VIA AR 11, presso lo studio dell'avvocato 1 i DINO VALENZA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO DI TEODORO, ARMANDO AMBROGI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 461/99 del Tribunale di TERAMO, depositata il 23/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale ha concluso che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che la parte indicata in epigrafe ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione avver- so la decisione del Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, con la quale quest'ultimo ha dichiarato il di- fetto di giurisdizione del giudice ordinario a conosce- re della controversia con la quale si chiedeva l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Istituto zooprofilat- tico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Capora- 2 3 le"; considerato che l'Istituto, nel resistere con controricorso, ha insistito per l'inammissibilità dello stesso o, comunque per la sua infondatezza;
considerato che
queste S.U., con una molteplici- tà di decisioni, hanno rimeditato la questione relati- va ai limiti di ammissibilità del regolamento preventi- vo di giurisdizione, sulla base anche della nuova for- mulazione dell'art. 367 c.p.c., giungendo alla conclu- - condivisa dal Collegio sione - che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione, in quanto la formula della prima parte dell'art. 41 c.p.c., anzichè essere interpretata nel senso che solo una pronuncia che abbia attinto il merito della causa preclude il regolamento, deve essere letto nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radi- cato, ha efficacia preclusiva del regolamento, come se dicesse: "finchè non sia intervenuta una decisione sul- la causa in sede di merito" dovendosi ritenere che il legislatore modificando l'art. 367 c.p.c. e rinunciando a disciplinare il regolamento di giurisdizione come im- pugnazione, nonostante che tale ipotesi si fosse profi- lata prima della riforma, ha reso più chiaro il carat- 3 4 tere preventivo del regolamento, escludendone la propo- nibilità ogniqualvolta la risoluzione della questione della giurisdizione possa essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo (Cass. 22 marzo 1996 n. 2466 e successive conformi); considerato che, nel caso di specie, l'intervenuta pronuncia declinatoria della giurisdizio- ne è ostativa alla proponibilità del regolamento pre- ventivo di giurisdizione, che va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della parte controricorren- te a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di 3 3 0 5 1 . . A T S questa fase di giudizio, liquidate in £ N I S R D A A 3 80.000 , T 7 , - O oltre a £ 2.000.000, a titolo di ono- A 8 L - L 1 D O 1 I R S I I E N D N E G rari. G S A G O T I E S A A L O Così deciso in Roma, nella camera di consiglio D O P E T A M , T L I I O L R A E R I T D D D S I E delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 V novembre G T N E S E 2000. IL PRESIDENTE Andreske Cancelleria 11 GEN. 2001 Collaboratore di Cancellerie Daleme 4 TORE DI CANCELLERIA Б ессия