Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
In tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. , in base al quale sono punibili le offese contenute negli scritti presentati nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi all'autorità giudiziaria, costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, sempre che le stesse riguardino l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione.
Commentari • 6
- 1. Art. 598 - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrativehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'esimente di cui all'art.598 non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, 19325/2021). La disposizione prevista dall'art. 598 concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed …
Leggi di più… - 2. Diffamazione negli atti processuali, non punibili anche senza verità e continenza (Cass.20502/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2024
Anche le offese non necessarie (nè vere), sppur non giustificate nell'ambito processual-civilistico, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 598 cod. pen., sempre che concernano l'oggetto della controversia. La ratio legis sottesa all'art. 598 cod. pen. è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa: in tema diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen., sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: non punibili le offese contenute in una diffida stragiudiziale (Cass. Pen. n. 24452/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, può configurarsi l'esimente di cui all'art. 598, comma 1, c.p. anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali (Cassazione penale sez. V - 09/04/2019, n. 24452). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 24 aprile 2018 dalla Corte di appello di Milano, che ha ribaltato la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a A.P.M.M.A.D. per diffamazione aggravata ai danni del notaio G.F.. La diffamazione …
Leggi di più… - 4. Licenza di mentire? (Cass. 8421/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 febbraio 2019
- 5. Libertà di difesa consente offese (Cass. 38235/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 40452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40452 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1266
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 041506/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UMMARINO LF N. IL 05/04/1938;
avverso SENTENZA del 07/07/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udita la richiesta di annullamento c.r. del P.M., S.P.G., Dott. PIVETTI M.;
uditi i difensori, di P.C., Avv. Zancan, e il difensore dell'imputato, avv. Grosso.
RITENUTO
1 - L'avvocato Rodolfo RI, patrocinante di TI ON in una controversia con il marito, DI IA, dopo il lodo arbitrale emesso il 9.4.98 dal dr. Luciano Marchisio per stabilire se alcun bene acquistato da IA fosse stato realmente oggetto di parziale donazione alla moglie, il 3.7.98 citava in giudizio avanti al Tribunale di Torino, oltre a IA, Marchisio per lodo irrituale, prospettandone in ipotesi il comportamento doloso, in ragione della sostenuta manifesta iniquità dello stesso lodo.
L'atto di citazione, dopo compiuta esposizione delle ragioni (mancata valutazione di una questione pregiudiziale, erroneo affidamento a documenti provenienti da una banca di cui IA era azionista, decisione su domande non formulate dalle parti, in tema di revocazione) recava tra l'altro: "non sembra qui irrilevante, ai fini di un più ampio inquadramento della vicenda, evidenziare come l'architetto IA (certamente tra i più potenti e grossi industriali a livello nazionale, e con consistenti interessi anche all'estero) sia tra l'altro azionista - e non certo piccolo - della Banca Intermobiliare s.p.a., come certamente noto anche al professionista nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti... il fatto stesso che l'arbitro abbia fondato la sua decisione su documenti che all'evidenza nessun valore probatorio possono avere è quantomeno sintomatico di un errore che determina l'annullamento del lodo arbitrale, attesa la falsa rappresentazione della realtà avuta dall'arbitro. Sempre fermo restando che l'arbitro non abbia voluto avere una rappresentazione della realtà di comodo (atteso che non sembra concepibile che un professionista di chiara fama possa commettere una tal serie di ingenuità), il che porterebbe pur sempre all'annullamento del lodo, ma non per il vizio della volontà che va sotto il nome di errore, ma per quello che va sotto il nome di dolo".
Per questo tenore, RI è stato querelato ed imputato di diffamazione. Il Tribunale lo ha prosciolto perché il fatto non costituisce reato, a sensi dell'art. 51 cp, versandosi in ipotesi di esercizio del diritto laddove, il lodo irrituale è impugnabile per dolo dell'arbitro, e le frasi citate vogliono offrire prova del vizio su scorta di fatto notorio, e sono in collegamento logico e causale con l'oggetto del procedimento a misura di un corretto uso del linguaggio, come riconosciuto dalla stessa Parte Civile. La Corte d'appello ha invece ritenuto la responsabilità perché, in assenza di giudicato civile, le affermazioni contenute nell'atto, fondate per stesse ammissioni dell'imputato su dolo presunto e fatto notorio,... si appalesano come gratuite insinuazioni, con cui si è voluto colorare la vicenda e forse per giustificare l'altra temeraria decisione dell'avvocato RI, di trascinare il dr. Marchisio nel giudizio civile con un'azione di danni.
Con il ricorso si denuncia:
1 - mancata applicazione dell'art. 51 cp - mancanza e contraddittorietà di motivazione sul punto (il lodo non può essere annullato per dolo, se la questione non è devoluta al giudice;
non è necessaria per giustificare l'ipotesi di dolo una sentenza passata in giudicato, come ritenuto dalla Corte di merito, salvo impedire di fatto l'impugnazione dell'atto per tale causa;
la sentenza si contraddice laddove da un lato ammette che non vi è stato contraddittorio su un aspetto chiave, e dall'altro nega che l'arbitro abbia appunto deciso senza formazione del suo convincimento su tale scorta);
2 - violazione art. 598 cp, perché la sentenza esclude nella specie l'applicabilità della causa di esenzione, in materia di ingiuria e diffamazione, riconosciuta di recente anche circa la citazione (Cass. sez. 5^, n. 7000/2002).
2 - Il ricorso è fondato.
2.1. - Ferma l'offensività delle attribuzioni (per giudicato interno), il Giudice d'appello ha errato nell'escludere l'esimente speciale dell'art. 598 cp, che ha per oggetto le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
La specialità dell'esimente è bensì segnalata dalla sua collocazione nel capo dei delitti contro l'onore. Ma soprattutto concerne l'esercizio del diritto delle parti nel processo. Al riguardo la Corte Costituzionale, nella sentenza 380/99, dichiarando infondata eccezione relativa alla mancata previsione dell'esimente circa il reato di oltraggio a magistrato in udienza, per quanto interessa ha precisato che "è possibile una interpretazione... che valorizzi elementi che riguardano la struttura del reato e le finalità dell'esimente e non la collocazione..., (per) le offese contenute in discorsi (o atti)... delle parti o dei loro patrocinatori davanti all'autorità giudiziaria... concernenti l'oggetto della causa...".
Orbene la norma dell'art. 51 cp si applica a qualsiasi reato e, pertanto, non detta modalità vincolanti, ma rinvia alla facoltà in concreto esercitata dall'agente, cosicché è necessario individuare volta a volta i confini di esenzione, come nel caso di diffamazione a mezzo stampa, rifacendosi a norme previste da altre leggi. Viceversa l'art. 598, circoscritto l'interesse tutelato, lo correla direttamente alle attività dialettiche di parte, connesse con l'oggetto della causa in qualsiasi rito processuale. Ne segue che, vertendosi in ipotesi di offese arrecate con discorsi o scritti davanti all'autorità giudiziaria, non vi è ragione di fare riferimento nell'applicazione alla norma dell'art. 51 cp, più di quanto è necessario per riconoscere l'appartenenza della specie al genere dell'esercizio del diritto, quale causa di esenzione, mentre la previsione eccezionale esclude il ricorso, per analogia in malam partem, a criteri individuati per specie diverse, ancorché affini, quali le manifestazioni di pensiero fuori del processo. 2.2 - Su questa premessa, si rileva in primo luogo che la sentenza di questa Corte, menzionata nel ricorso (Sez. 5^, n. 7000/02, Luongo A.) ribadisce la ravvisabilità della causa di esenzione, nel caso in cui le offese siano contenute nell'atto di citazione, perché non vi è ragione alcuna, men che espressa, di escludere dal novero degli "scritti" dei patrocinatori delle parti, l'atto che instaura il processo civile.
Per contro si rileva che l'art. 598/1^ cp delimita l'estensione dell'esimente con la locuzione "quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo". Ed in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che essa si applica, se le offese riguardano l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato (Sez. 5^, n. 3191/79, Onofri). E di seguito ha precisato che le stesse espressioni devono avere rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (idem, n. 12057/98, Lamendola, 214354).
Tanto non giustifica il principio affermato nella sentenza impugnata, che pone invece due condizioni autonome e indipendenti, significando che la situazione prospettata (e "situazione" significa "fatto", non "tesi", che è il lemma adottato dalla giurisprudenza) deve avere: 1^ - stretta relazione con la materia del contendere, 2^ - un contenuto minimo di verità, o meglio che esso sia in qualche modo deducibile dal contesto. Il primo, rapportato alla tesi dialettica, e non alla realtà storica, è incontrovertibile per quanto si è detto (e va da sè che la stretta relazione assorbe i temi dell'interesse alla rappresentazione e della continenza, laddove l'abnormità di argomento e linguaggio esclude per sè la correlazione). Il secondo invece è tratto, gratuitamente, dal criterio di applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto, puntualizzato da questa Corte in materia di diffamazione a mezzo stampa, per cui anche l'opinione (critica) deve avere un fondamento di verità. Ma l'accertamento di tale verità, in qualsiasi misura, compete esclusivamente al giudice della causa. Ed il giudice penale, chiamato ad applicare l'articolo 594 o 595 cp, in presenza di offese correlate all'esercizio del diritto nel processo, deve, secondo l'art. 598/1, verificare solo la congruenza logica degli argomenti addotti con la causa petendi, non la loro idoneità a conseguire il petitum, e perciò neanche la loro necessità, concetto che assorbe il tema della verità, da accertare nella sede propria.
Diversamente, si arroga un potere decisorio che nella specie non gli compete, non essendovi diversamente ragione di prevedere la stessa scriminante quale speciale rispetto all'articolo 51 cp. La norma di esenzione, difatti, non prevede minimamente che la situazione prospettata (cioè, e si ribadisce l'equivoco, il fatto sottostante l'opinione) nell'arrecare offese avanti all'autorità giudiziaria debba avere fondamento, secondo un qualsiasi metro di oggettiva inconfutabilità, al di là di quella che questa Corte ha definito stretta relazione con la materia del contendere, ovvero la rammentata correlazione dialettica.
È difatti incontroverso che l'esimente non è condizionata dalla necessità delle offese, mentre è sufficiente un collegamento logico causale (e v. già Cass., sez. 5^, 12.10.70, P.M. c. Zà, in Giur. It. 1972, 2^, 574, annotata). Lo rammenta ancora il Giudice delle Leggi, nella sentenza 128/79, che ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale del comma 1, allorché, spiegando la ratio della previsione, reca: "l'articolo prevede limiti soggettivi ed oggettivi ed ha carattere eccezionale... Tali limiti consentono di affermare... che la non punibilità...ha fondamento nella libertà di discussione delle parti contendenti sia nel caso di offesa strettamente necessaria, sia nel caso di offesa non necessaria che s'inserisce nel sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale... La norma tutela la libertà di difesa, che sarebbe non efficiente e quindi non libera da preoccupazioni di possibili incriminazioni per offese all'altrui onore e decoro". Questa ratio, commessa alla stessa natura del processo, è compiutamente intelligibile alla luce del 2^ co. dell'art. 598 cp, che prevede che "il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte delle scritture offensive, ed assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. E la norma vuol dire che, prescindendo dall'applicabilità dell'esimente, lo stesso giudice della causa nella quale sono state scritte o pronunciate le offese (cfr. Cass. 28.4.50, Mitarotonda in Giust. Pen., 1951, 2^, 63), si badi, è
competente a provvedimenti, tra i quali è la soppressione di quanto non necessario.
Ne esce, per questa via, definitivamente ribadito che altro è l'oggetto della causa in cui si formulano le offese che, ove consistano in attribuzioni rilevanti per la decisione, vanno riguardate sul piano della fondatezza (storica e giuridica), altro l'oggetto dell'accertamento penale che ha per obiettivo la punizione del responsabile. Questo, data la ratio dell'esimente, è esclusivamente volto a verificare la collocazione di quelle offese nel contesto giudiziario, nel quale ha carattere decisivo la libertà di difesa, e la correlazione logica con la causa, dell'argomentazione che le reca, necessarie o non (e perciò, a fortiori, vere, o meglio fondate o non) che siano.
2.3 - Pertanto il Giudice d'appello, procedendo nella specie alla verifica di fondatezza delle argomentazioni, che consistono in attribuzioni per se stesse offensive, indiscussa la continenza e la correlazione logica (dialettica) con il tema della causa, incorre nell'equivoco di ritenersi chiamato ad un compito che non gli è affatto richiesto.
Egli non doveva verificare l'attendibilità dell'ipotesi prospettata, che il dr. Marchisio avesse agito con dolo, in ragione del peso sociale di Crea, ma solo stabilire se l'avv. RI non fosse scriminabile per avergli apportato l'offesa, con argomenti incoerenti con la tesi del dolo, salvo giungere al paradosso, cui inavvertitamente è giunto, come sottolineato dal ricorso, di ritenere la stessa questione del dolo non deducibile. Viceversa nulla esclude che la prova del dolo dell'autore del lodo possa desumersi per induzione (c.d. dolo presunto, vale a dire dimostrato indirettamente). Ed era stato correttamente ritenuto dal Giudice di 1^ grado che la difesa della parte attrice poteva astrattamente, e persino temerariamente (la menzionata "non necessità"), al di là della valenza intrinseca delle allegazioni (nella specie, l'obiettiva assenza di contraddittorio su momenti - chiave del merito del lodo, etc, la valenza della documentazione bancaria, etc, v. retro), fare ricorso ad un fatto notorio, per trovare conferma di quanto indicato da altri elementi. Tanto ictu oculi conferma il corretto esercizio del diritto nelle modalità di cui all'art. 598 cp, da parte dell'imputato, idoneo ad esentarlo da responsabilità.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 598 cp. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004