Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/1998, n. 1938
CASS
Sentenza 17 marzo 1998

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Poiché attraverso i cartellini segnatempo il datore di lavoro si assicura il controllo sull'attività lavorativa effettivamente svolta dai dipendenti al di là e al di fuori di un qualsiasi affidamento alla loro lealtà o coscienza e quindi in assenza di qualsiasi substrato fiduciario, non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. nell'ipotesi di truffa commessa mediante alterazione dei cartellini predetti, realizzata dal personale dipendente allo scopo di percepire retribuzioni maggiori di quelle dovute per le ore effettivamente lavorate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/1998, n. 1938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1938
    Data del deposito : 17 marzo 1998

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