Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 1
Poiché attraverso i cartellini segnatempo il datore di lavoro si assicura il controllo sull'attività lavorativa effettivamente svolta dai dipendenti al di là e al di fuori di un qualsiasi affidamento alla loro lealtà o coscienza e quindi in assenza di qualsiasi substrato fiduciario, non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. nell'ipotesi di truffa commessa mediante alterazione dei cartellini predetti, realizzata dal personale dipendente allo scopo di percepire retribuzioni maggiori di quelle dovute per le ore effettivamente lavorate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/1998, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luigi Varola Presidente del 17.3.1998
1. Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
2. " SE IA Cosentino " N. 1938
3. " EN IO " REGISTRO GENERALE
4. " TO NI " N. 41666/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze
avverso la sentenza in data 26/6/1993 del Pretore di Firenze pronunciata nei confronti di LL LO, LU CA, OL AB, VY ET, LP NI
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Francesco Morelli. Letta la requisitoria del Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento per rinvio della sentenza impugnata. Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Pretore di Firenze, proscioglieva gli imputati indicati ivi, ai sensi degli artt. 469 e 129 cpp, per mancanza di querela, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cp, dal reato di truffa continuata, consistita nell'avere, nella loro qualità di dipendenti della ditta "Impresa Leoni e figlia" con sede in Impruneta, avente ad oggetto l'attività di pulizie, con contratto di appalto per servizio di pulitura mezzi della società autolinee Lazzi di Firenze, indotto in errore la datrice di lavoro, con artifici e raggiri consistiti nell'attuare i cartellini segnatempo per gli orari di lavoro, in tal modo percependo somme maggiori di quelle loro dovute a titolo di retribuzione per le ore effettivamente lavorate.
A seguito di appello proposto dal Procuratore generale, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza 11/4/1997, dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 2568 5^ comma cpp, trattandosi nella specie di sentenza predibattimentale inappellabile.
Con l'impugnazione il Procuratore generale a quo lamenta l'esecuzione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cp, che ha comportato il proscioglimento degli imputati per mancanza di querela, in quanto il rapporto fiduciario sottostante al rapporto di lavoro aveva reso possibile il particolare accorgimento illecito. Nelle more della trasmissione degli atti a questa Corte, la Corte d'appello, con sentenza 22/9/1997, dichiarava l'estinzione del reato nei confronti del LL per morte dello stesso. Il ricorso è destituito di fondamento.
Posto che la ratio dell'aggravante consiste nella condizione in cui si trova l'agente di poter poi facilmente commettere il reato, a cagione della fiducia che i vari rapporti elencati nell'art. 61 n. 11 cp comportano, ne consegue che, allorquando non sia ravvisabile nella fattispecie concreta tale fiducia, viene meno la possibilità di configurare ed applicare detta aggravante.
Nel caso che ne occupa questo substrato fiduciario - come ha puntualmente evidenziato il Pretore - manca, in quanto la condotta delittuosa si è estrinsecata nella falsificazione delle risultanze dei cartellini segnatempo, di un mezzo, cioè, con il quale il datore di lavoro si assicurava, al di là e al di fuori di un qualsiasi affidamento alla coscienza e lealtà di dipendenti, il controllo del lavoro effettivamente svolto da costoro. Nè il possesso di tali cartellini da parte degli imputati lavoratori dipendenti può essere posto a fondamento di quel rapporto fiduciario di cui si è detto, essendo tale possesso l'unico mezzo per realizzare il funzionamento del metodo di controllo scelto dalla datrice di lavoro.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 616 cpp, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 17 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1998