Articolo 15 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 novembre 1990
Art. 15. 1. L' articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Restituzione dei contributi). - 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.
2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti".
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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