Art. 106.
Per gli insegnanti di cui all'articolo precedente, i quali abbiano prestato anche un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del Regno, amministrati dai Regi Provveditorati agli studi o dai Comuni e siano iscritti al Monte-pensioni o a regolamenti speciali di pensioni, anche tale servizio e' utile per la liquidazione della pensione o dell'indennita'.
Per gli insegnanti di cui all'articolo precedente, i quali abbiano prestato anche un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del Regno, amministrati dai Regi Provveditorati agli studi o dai Comuni e siano iscritti al Monte-pensioni o a regolamenti speciali di pensioni, anche tale servizio e' utile per la liquidazione della pensione o dell'indennita'.