Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di furto di autovettura, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, n. 7 cod. pen.) nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2004, n. 15583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15583 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 05.02.2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 182
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 28760/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di LI FR MI nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 6-6-03 dalla Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Veneziano Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 15-9-01 il Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava Di LI AO FR MI responsabile di tentato furto, aggravato e continuato, di oggetto custoditi su tre autovetture in sosta sulla pubblica via;
con le attenuanti generiche equivalenti condannava il medesimo a pena ritenuta di giustizia. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello con pronuncia 6-6- 03 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'imputato secondo quanto segue.
1 - Violazione dell'art. 192 e vizio di motivazione.
Il motivo si risolve nell'invocare una valutazione delle emergenze processuali e della loro significatività diversa da quella di cui al provvedimento impugnato, senza in realtà segnalare in esso alcun vizio intrinseco, omettendo anzi il ricorrente di prendere in esame le pur corrette ragioni della decisione.
In particolare, con riguardo alla denunciata imprecisione della deposizione del ON - che non era stato in grado di indicare il tipo delle autovetture su cui si era svolta l'attività dell'imputato - va osservato che i giudici di merito hanno evidenziato come egli, con le sue indicazioni, avesse consentito alla polizia di individuare le stesse;
del pari, per ciò che attiene alla accertata mancanza di segni di effrazione sulle auto in questione, è stato in termini del tutto plausibili (e tanto basta ad escludere la possibilità di sindacato di legittimità) l'irrilevanza di siffatto dato posto che il Di LI possedeva chiavi spezzate, idonee a consentire l'apertura di serrature senza lasciare tracce di scasso.
2 - Violazione dell'art. 625 n. 7 c.p. - Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione dei beni oggetto dell'azione alla pubblica fede.
All'uopo è stato assunto che l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa perché le auto erano chiuse a chiave, non risultando d'altro canto che l'azione fosse diretta all'impossessamento di beni costituenti accessorio delle vetture.
La censura è infondata.
Secondo costante giurisprudenza, la semplice circostanza della chiusura a chiave delle serrature delle portiere di un auto parcheggiata sulla pubblica via non vale ad escludere l'esistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, non costituendo detto accorgimento un grave ostacolo all'azione furtiva;
del resto la citata circostanza ricorre in relazione ad attività avente ad oggetto sia l'auto, sia gli oggetti in esso custoditi che costituiscono un suo accessorio o che comunque non sono facilmente trasportabili dal conducente (ex plurimis: Cass. 15-1-77 n. 00 469 RV. 135077; Cass 12-12-85 n. 11880; Cass. 31-5-90 n. 0 7871 RV. 184496). Al contempo va considerato che in caso di furto tentato, salvo che risulti con certezza che l'azione illecita era diretta all'impossessamento di determinati oggetti, deve ritenersi che la stessa avesse ad oggetto tutti i beni contenuti nella porzione immobiliare o mobiliare sulla quale si esplica e rispetto alla cui sottrazione essa si palesi idonea.
Alla luce degli enunciati principi la Corte territoriale ha concluso legittimamente circa la ricorrenza dell'aggravante in questione, osservando che il Di LI avrebbe potuto sottrarre beni costituenti accessorio delle auto e sottolineando altresì irrilevanza del fatto che queste fossero chiuse a chiave.
Per tutte le svolte argomentazioni s'impone il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004