Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2001, n. 8989
CASS
Sentenza 3 luglio 2001

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La regola che vincola il proprietario che ha costruito per primo sul confine, secondo il principio della prevenzione, alla scelta compiuta, imponendogli, nel caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica, non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine perché tale nuova disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola anche il preveniente, che è così tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda una espressa eccezione in proposito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2001, n. 8989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8989
    Data del deposito : 3 luglio 2001

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