Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7213 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
C.C. 67108 VINYINGIN IN TE S 'N 'TIV AVI ISI 'N REPUBBLICA ITALIANA 9861/9/9 S IV NOIZVO DI VA HLNISH IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 072 LA CORTE SU ZIONE13/03 Oggetto osta erarialè consumo banane SEZ E RIBUTARIA rimborso E interessi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 22458/99 Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere 16069 Cron. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Ud. 20/11/02 ConsigliereDott. Maria Cristina GIANCOLA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67108 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SACOME SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, SOFRUBA SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, SOLFRUTTA SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente 268/A, presso lo domiciliate in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI2002 dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, giusta procura 4208 studio Notaio PASQUALE ROZZI in PESCARA, repertorio n. 169002 del 27/12/99 per la SACOME SRL;
giusta procura Notaio TERESA CASTELLANETA in BARI repertorio n. 803 del 27/12/99 per la SOFRUBA SRL e la SOLFRUTTA SRL;
controricorrente avverso la sentenza n. 2722/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 09/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
سجد udito, per le resistenti, l'Avvocato BOZZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo La SACOME s.r.l., la SOFRUBA s.r.l. e la SOLFRUTTA s.r.l. convenivano il Ministero delle Finanze dinanzi al tribunale di Milano, chiedendo la restituzione del- l'imposta erariale di consumo, prevista dalla legge n.986/64, per quantitativi di banane fresche importa- te dal 1986 al 1990, stante l'incompatibilità di detto tributo con l'art.95 del Trattato CE, dichiarata con 2 sentenza della Corte di Giustizia 7 maggio 1987, e la normativa interna che aveva soppresso lo stesso tribu- to, prevedendo, all'art. 29, la possibilità di rimborso per i pagamenti anteriormente effettuati. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione finan- ziaria deduceva che il rimborso non era dovuto se l'onere tributario era stato trasferito sugli acquiren- ti. Chiedeva, pertanto, l'esibizione delle scritture contabili da cui ricavare i prezzi d'acquisto e di ven- dita, nonché consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se il trasferimento fosse avvenuto. Il giudice istruttore, disposta consulenza tecnica, kan ordinava l'esibizione, a titolo di campione, della sola documentazione relativa al 1989. Le società attrici si opponevano al diretto esame della documentazione da parte del consulente tecnico, producendo altro elabora- to tecnico redatto in causa analoga tra le stesse par- ti. Il tribunale accoglieva la domanda di restituzione, accordando gl'interessi nella misura stabilita dal- l'art.86 del d.P.R. n. 43 del 1973, con decorrenza dalle istanze di restituzione. Proponeva appello il Ministero, negando che le ri- sultanze della consulenza fossero decisive e, pur ac- cettando l'onere probatorio a suo carico in tema di 3 traslazione dell'imposta, contestando l'impossibilità di adempierlo per il rigetto delle domande istruttorie formulate in primo grado, che riproponeva;
svolgeva, inoltre, censure sulla decorrenza e misura degli inte- ressi. Con sentenza 29 settembre 8 ottobre 1998 la cor- te d'appello di Milano, disposta nuova consulenza tec- nica, rigettava l'impugnazione, ritenendo non provata la traslazione del tributo sugli acquirenti e, quanto agli interessi, che le censure dell'amministrazione fi- nanziaria non erano sostenute da alcuna motivazione. полу Avverso tale sentenza l'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. Le società intimate resistono con controricorso. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1284 cod. civ.,86 e 93 del d. P. R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione al- l'art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'ammini- strazione finanziaria contesta, innanzitutto, che l'ap- pello non contenesse specifiche censure in punto di interessi. Deduce, inoltre, che la sentenza impugnata non abbia considerato che l'applicabilità dell'art.86 del d.p.r. n. 43 73 era in contestazione, dovendosi, 4 invece, ritenere applicabile il regime ordinario ( e cioè soltanto l'interesse legale ). Nel merito la pro- nuncia era, comunque, errata, avendo la costante giuri- sprudenza di legittimità affermato che per i rimborsi di diritti doganali non dovuti perché in contrasto con la normativa comunitaria gli interessi sono dovuti nel- la misura fissata dall'art.1264 cod. civ. per il periodo anteriore al 12 giugno 1991 e nella misura fissata dal- l'art. 93 dellla legge doganale ( d.P.R. n.43/73) a par- tire da tale data. Pertanto, la sentenza del tribunale avrebbe dovuto essere riformata, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto ai maggiori interessi ex art.86 d. P.R n.43/73, anche per il periodo anteriore al 12 giugno 1991. 2.2. Col secondo motivo la difesa dell'amministra- zione censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha statuito - in violazione dell'art.2033 cod.civ. - la decorrenza degli inte-e senza alcuna motivazione ressi dalle istanze di rimborso, anziché dalla doman- da giudiziale. La corte di merito non ha, infatti, te- nuto conto della evidente buona fede dell'amministra- zione nel riscuotere il tributo. § 3. Motivi della decisione Le censure dell'amministrazione finanziaria, che possono essere congiuntamente esaminate, non meritano 5 accoglimento. In punto d'interessi la corte di merito aveva rite- nuto che non potesse cogliersi l'esatta portata del- l'appello dell'amministrazione, frase che, indubbiamen- te, esprime una dichiarazione d'inammissibilità del- l'impugnazione per genericità. Questa Corte condivide tale giudizio. Nell'appello dell'amministrazione, che la Corte può direttamente esaminare, dovendo verificarsi la corretta applicazione di norme processuali, si lamentava generi- ken camente la non corretta statuizione del giudice di pri- mo grado in punto di misura degli interessi, senza in- dicare alcuna ragione di fatto o giuridica a sostegno di tale critica e, soprattutto, senza prospettare quale diversa misura fosse nella specie applicabile. Pur po- nei limiti tendo il giudice di appello applicare norme giuridiche diverse da quelle della domanda indicate dalle parti, le censure di violazione di leg- ge svolte a sostegno del gravame devono tendere al- l'erogazione di una concreta tutela giuridica, non es- sendo consentito l'impiego dell'appello che ha fun- zione riformatoria, e non meramente cassatoria, della sentenza di primo grado, per finalità esplorative, delegandosi al giudice la ricerca del regime giuridico applicabile nella specie. In altri termini, il requisi- to della specificità di cui all'art.342 cod. proc. civ. 6 deve riferirsi al petitum e alla causa petendi, non es- sendo sufficiente la mera denuncia dell'erroneità in fatto o in diritto della decisione impugnata. E' da ritenersi, pertanto, che correttamente la corte di merito abbia, sul punto, dichiarato inammis- sibile l'appello dell'amministrazione. Per quanto attiene alla questione della decorrenza si deve rilevare che le censure svolte nel secondo mo- tivo di ricorso introducono un nuovo tema d'indagine ( e cioè l'esistenza della buona fede dell'accipiens ) ed implicano nuovi accertamenti di fatto, non consenti- A ti in sede di legittimità. AI SN MA Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna dell'amministrazione finanziaria alle spese, da liquidarsi in complessivi euro 6150,00, di cui euro 6000,00 per spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione ri- corrente alle spese, che liquida in complessivi euro 6150,00, di cui euro 6000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 20 novembre 2002. F R ET Il Presidente Il Consigliere estensore .co Altieribanana Ugo Riggio IL CANCER Amaldo CapacGian C ERIA 12 MAG. 7003 DEPOS HERE C Oggi asam A