Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
032 5 9 / 01 REPUBBLICA ITALIANA, LA CORT MADI CASSAZIONE Oggetto Pagamento indennizzo SEZIONE TERZA CIVILE per assicurazione garanzia credito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17815/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 6722 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 1045 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 06/11/00 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. ISOLE 24 ORE per diritti L. 6000 FALL VR TELECOMUNICAZIONI SPA, in persona del 7 MAR 2001 il IL CANCELLIEREGiovanni Volpe Putzolu, elettivamente, Curtatore, 12, domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo difende, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. 1A NUTS contro per diritti L. il 1.2.MAG 2001 SACE SEZIONE SPECIALE ASSICURAZIONE DEL CREDITO IL CANCELLIERE ALL'ESPORTAZIONE, in persona del legale rappresentante RE 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI p.t., CANCELLE 2000 PORTOGHE SI 12, gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE 1752 DELLO STATO, da cui è d ifeso per legge. BB492755 BB492760 BB492759 controricorrente avverso la sentenza n. 2478/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 9/7/1997, depositata il 21/07/97; RG.813/1993, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato GREGORIO IANOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo LA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 1986, il Fallimento della società VR Telecomunicazioni S. p. a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la SACE Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione- per sentirla condannare al pagamento della somma corrispondente a dollari Usa 178.211 oltre rivalutazione ed interessi, quale inden- nizzo correlato alla polizza P/223679/DU, in relazione al mancato pagamento da parte del Ministero dei Tra- sporti del Mozambico di un titolo di credito. La SACE si costituì in giudizio e chiese il riget- to della domanda affermando che 1'indennizzo non si riferiva al credito garantito, ma ad un accordo tra la 2 VR ed il Ministero del Mozambico successivo alla sca- denza della polizza, accordo non comunicato e non auto- rizzato. Con sentenza pubblicata il 13 marzo 1992, il Tribu- nale adito condannò la SACE a pagare al Fallimento la somma di £.220.625.218 con interessi legali dal 15 ot- tobre 1985, ritenendo che la somma richiesta costituis- se una parte del credito della assicurata VR, tratte- nuta а garanzia della esecuzione delle installazioni commesse dal Ministero del Mozambico, come dimostrato dalla postilla 30 giugno 1982. A seguito di impugnazione della SACE, la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata in data 21 lu- glio 1997, accolse l'appello proposto, osservando in parte motiva quanto segue: che, per effetto del- l'art. 3 n.2 della polizza n.P/223679/D/II,la SACE aveva assicurato verso la VR il rischio di "mancata riscos- sione per qualsiasi ragione non imputabile all'operato- re nazionale, quando committente fosse uno Stato о un ente pubblico estero"; che, in virtù dell'art.8 delle clausole generali di polizza, l'assicurato non poteva consentire alcuna modifica alle condizioni del contrat- to con l'acquirente estero, senza l'autorizzazione espressa della SACE, con facoltà di non chiedere l'ac- cordo preventivo della stessa SACE ed obbligo di darne 3 + tempestiva comunicazione anche ai fini della eventuale estensione della garanzia assicurativa per i ritardi nelle consegne, approvati dal committente, purché il termine iniziale delle consegne non venisse ritardato di oltre tre mesi e la proroga dei termini contrattuali di consegna non eccedesse cumulativamente sei mesi;
che, secondo la polizza, la data di stipula del con- tratto con il Ministero dei trasporti del Mozambico era quella del 21 marzo 1980 (successivamente modificata in quella del 13 settembre 1980), mentre il termine di esecuzione dei lavori di installazione, con relativo collaudo, era fissato entro il 13 ottobre 1981; che nel modello 091, la VR aveva dichiarato la fine dei lavori al 13 ottobre 1981, indicando la data di emis- sione del titolo rimasto insoluto al 1 agosto 1983 con scadenza al 31 dicembre 1984; che, peraltro, il tito- lo in questione risultava relativo ad un accordo tra la Direzione Trasporti marittimi del Mozambico e la VR (in lingua portoghese) denominato " Postilla al con- tratto del 13 settembre 1980", in cui si specificava nelle opere di che, in virtù del ritardo verificatosi installazione, i dollari 149.600 di cui trattasi veni- vano trattenuti a garanzia del collaudo: conseguente- mente il titolo di credito in relazione al cui mancato pagamento si chiedeva l'indennizzo assicurativo attene- 4 va ad un accordo esulante dal contratto assicurato, trattandosi di postilla pur sempre relativa alla in- stallazione di cui al contratto medesimo, ma correlata ad avvenimenti successivi di oltre sei mesi alla sca- denza del contratto;
B che, infine, non poteva ritener- si fondata l'argomentazione del giudice di prime cure, secondo cui la SACE era stata resa edotta del ritardo nella fatturazione di dollari 149.600 ed aveva approva- to tale fatturazione con l'emissione della seconda e terza appendice di polizza. Per la cassazione della suindicata sentenza il Fal- limento della T.V.R. Telecomunicazioni s. p. a. ha pro- posto ricorso, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la società SACE. Motivi della decisione Con i tre motivi, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c. C. e dei principi che disciplinano l'onere probatorio (art. 360 n.3 c. p. c.), violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e segg. C.C. e dei principi che disciplinano l'interpre- tazione dei contratti (art.360 n.3 c.p. c.), violazione e falsa applicazione degli artt. 1882 e segg. C.C. e dei principi che disciplinano il contratto di assicurazione ed, in particolare, l'istituto dell'assicurazione cre- diti (art.360 n.3 c .p. c.), nonché omessa, insuffi- 5 ciente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ex art.360 n.5 c. p. C.. Con il primo motivo, in particolare, deduce il Fal- limento della VR che la Corte di appello aveva ritenu- to che la comunicazione di cui alla lettera 16 novembre 1982 sarebbe stata viziata da evidente falsità, senza che tale falsità fosse stata dedotta e, tanto meno, provata dall'odierna resistente, con una duplice conse- guenza: era stato così violato il principio che impedi- sce al giudice di ritenere la sussistenza di fatti non allegati da una delle parti in giudizio;
era stato vio- lato, altresì, il principio dell'onere probatorio, se- condo cui la falsità di un documento può essere ritenu- ta solo a seguito di specifica deduzione della parte che ha interesse a dedurre la falsità. Inoltre, il pro- blema dell'interpretazione della lettera del 16 novem- bre 1982 era stato erroneamente affrontato e risolto, atteso che la problematica che la Corte di appello do- veva esaminare e risolvere non era quella di statuire la falsità о meno della comunicazione del 16 novembre 1982, ma di stabilire se la predetta comunicazione po- tesse avere la valenza ritenuta dal tribunale, nel sen- SO che ad essa si potesse о meno ricollegare la prova che l'odierno ricorrente aveva denunciato alla SACE che 6 la fatturazione pari a $ 149.600 sarebbe avvenuta e sa- rebbe stata pagata dal Governo di Mozambico al termine dei lavori di installazione. Con il secondo motivo, si censura la statuizione del giudice di merito secondo cui si doveva escludere l'esistenza dell'autorizzazione della SACE, che sarebbe stata necessaria a far rientrare nella copertura assi- curativa il titolo di pagamento in questione, in quanto nelle appendici nn.2 e 3 alla polizza, il riferimento alla lettera 16 novembre 1982 si doveva ritenere circo- scritto alla cessione di parte dei credito assicurato, con conseguente irrilevanza dell'esplicito riferimento alla fatturazione pari а $ USA 149.600, che sarebbe stata fatturata e pagata dal Governo del Mozambico al termine dei lavori di installazione. In tal modo la Corte di appello aveva frainteso la lettera della VR esplicitamente richiamata nell'ap- Telecomunicazioni, pendice n.2 alla polizza sottoscritta da SACE, nonché il contenuto del contratto di garanzia in questione. Infatti, nella garanzia del credito doveva necessaria- mente rientrare il mancato pagamento della trattenuta a garanzia del committente di una parte del compenso, trattandosi di parte del corrispettivo dovuto all'ap- paltatore, con la conseguenza che il correlativo credi- to doveva ritenersi compreso nella polizza di assicura- 7 zione dell'intero credito dell'appaltatore. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sia con riferimento ai principi che disciplinano il c. d. termine costitutivo del sinistro (da individuare al- la data del 30 giugno 1985, con conseguente tempestivi- tà della richiesta della Curatela fallimentare), sia con riferimento alle tematiche sopra prospettate, aven- ti ad oggetto l'individuazione del credito oggetto di garanzia e la disciplina della correlativa copertura. Il difetto di motivazione, che inficia la sentenza im- pugnata doveva cogliersi anche con riferimento alle va- lutazioni aventi ad oggetto la lettera della VR Tele- comunicazioni datata 16 novembre 1982. Al riguardo il giudice di merito del tutto apoditticamente aveva rite- nuto la falsità di tale comunicazione, riferendo essa "ad una posticipata fatturazione quella che, secondo la postilla esaminata, era una ritenuta di garanzia, in rapporto a possibili inadempimenti della VR, già come tale, esclusa dalla copertura assicurativa". In tal modo la Corte di appello non solo aveva statuito in modo apodittico ed aveva frainteso il concetto di fal- sità di un documento, ma non aveva considerato che nel- la fattispecie non si trattava di restituzione di somma versata dall'assicuratore al committente a titolo di 8 garanzia, ma della semplice trattenuta di una parte del corrispettivo dovuto all'appaltatore, rientrante di certo nella copertura assicurativa avente ad oggetto l'integrale riscossione del credito dell'appaltatore medesimo. I motivi, che possono essere esaminati congiunta- mente essendo strettamente connessi, sono infondati. Sotto un primo profilo, va rilevato che, come que- sto Supremo Collegio ha più volte affermato, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata ○ erronea valutazione di risultanze processuali, (siano queste costituite, come nella spe- cie, da un documento, ovvero da deposizioni testimonia- li, da dichiarazioni di parti, da accertamenti del C. t. u, ecc.), è necessario, al fine dì consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente va- lutata), che il ricorrente precisi - ove necessario, mediante integrale trascrizione della medesima nel ri- corso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassa- zione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nel- 9 Z l'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Nella specie, non può che ribadirsi ulteriormente che, per il suindicato principio di autosufficienza, la parte ricorrente non poteva limitarsi а censurare la sentenza gravata per avere malamente interpretato il contratto di assicurazione inter partes, nonché alcuni in particolare la più volte menzionata let-documenti - tera 16 novembre 1982 della VR Telecomunicazioni, non- ché la polizza inter partes con le relative appendici esaminati dal giudice di merito, ma era tenuta а tra- scrivere puntualmente le principali clausole contrat- tuali, oltre che i successivi documenti, che assume in- terpretati erroneamente dal giudice di merito stesso. Sotto un secondo profilo, poi, è noto che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Su- premo Collegio, può dirsi pacifico il principio secondo cui l'interpretazione del contratto, così nel suo com- plesso come in ciascuna sua singola clausola, essendo diretta a determinare una realtà storica ed oggettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento di fatto, come tale istituzional- mente riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei cano- contrattuale di cui agli ni legali di ermeneutica 10 artt.1362 e segg. C. C. e per vizi di motivazione. Non è, peraltro, idonea, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la mera critica del convincimento al quale quel giudice è pervenuto, critica operata mediante la contrapposizione d'una interpretazione difforme da quella desumibile dalla sentenza impugnata, trattandosi di argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Il che altro non rappresenta se non l'applicazione, all'ipotesi di denunziata violazione delle norme in ma- teria d'interpretazione dei contratti, del principio generale per cui il vizio della sentenza previsto dal- l'art.360 n.3 C. p. C. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Nella specie, le censure proposte, laddove fanno solo un generico riferimento alla violazione di norme di legge di cui agli artt.1362 e segg. C.C., sono da ritenersi chiaramente inammissibili, essendo tenuto il 11 ricorrente, secondo quanto questa Corte ha più volte e- videnziato, a precisare quali canoni siano rimasti in concreto inosservati ed a specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia da essi discostato. Per il resto, le censure medesime sono, altresì, inammissibili in quanto si traducono, nel loro com- plesso, in una semplice prospettazione di un'interpre- tazione della volontà contrattuale delle parti in senso difforme da quello inteso dal giudice di merito. Va, in ogni caso, posto in luce come il giudice di merito abbia ampiamente dimostrato, con plurime argo- mentazioni, che resistono a qualsiasi rilievo, valendo- si di una corretta e logica motivazione, che il titolo di credito in relazione al cui mancato pagamento fu ri- chiesto l'indennizzo assicurativo, atteneva ad un ac- cordo successivo al contratto assicurativo, accordo in- tervenuto sei mesi dopo la scadenza del contratto mede- simo, senza che fosse intervenuta l'autorizzazione, prevista nel contratto, dell'odierna resistente. In particolare, la corte distrettuale ha escluso che la lettera 16 novembre 1982 indirizzata dalla VR alla SACE potesse fungere come comunicazione, secondo quanto previsto dall'art.8 del contratto, ai fini della con- servazione della garanzia assicurativa. Al riguardo, il 12 termine di "falsità" della lettera in questione (vds.pag.
6 - rigo 9- della sentenza) deve intendersi come un obiter dictum, laddove in effetti il giudice di merito ha posto in luce che: "il richiamo della lette- ra 16.11.1982 è quindi espressamente limitato alla ces- sione di parte del credito assicurato, con conseguente riduzione degli importi restanti a favore della VR, tanto che in conclusione dell'appendice si ripete fermo il resto". Che la lettera in questione avesse questo contenuto limitato viene argomentato, come si evince dalla sentenza gravata, anche sulla base delle appendi- ci nn.2 e 3 alla polizza, con la quale la SACE afferma- va testualmente: "Vista la lettera 16.11.1982 con la quale l'Assicurato ha comunicato di aver ceduto i di- ritti derivanti dalla polizza limitatamente all'impor- to.. con la presente appendice prende atto a tutti gli effetti di cessione e si impegna...". Da tutto il conte- sto della sentenza emerge, pertanto, che, in effetti, la corte distrettuale ha proceduto, come era suo preci- puo compito funzionale, ad un'interpretazione della menzionata lettera 16 novembre 1982, mentre, per quanto già detto, appare chiaro che non possa ritenersi ido- neo ad integrare valido motivo di ricorso per cassazio- ne una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito, che si risolva solamente nella 13 contrapposizione di una diversa interpretazione ritenu- ta corretta dalla parte ricorrente. In conclusione, il ricorso va respinto, con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricor- rente alle spese Ju 161.600 oltre onora- ' 88000 ri liquidati in lire dieci milioni. 330000 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 6 novembre 2000. Il Consigliere relatore ed estensore 11 PresidenteFiducia WELLICHE C Giovanni Giambattista this Depositata in Cancelleria Oggi, 11 56#6 MAR 2001 _ IL CANCELLIERE C Giovanni Giambattista the UFFICIO 14296 330000 Trecents hentai en B