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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1065/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 907/2019 depositato il 07/02/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2679/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 12/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100026306909 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il delegato del difensore della società rappresenta che il Comune di Siracusa ha notificato l'atto di discarico ed ha chiesto la cessata materia del contendere, pertanto insiste nella riforma della sentenza impugnata, con condanna di controparte alle spese del giudizio, da distrarsi in favore della Difensore_1 difensore, che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.r.l., parte appellante, proponeva appello avverso la sentenza n.
2679/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, relativa alla cartella di pagamento n. 29820100026306909, emessa per I.C.I. – anno d'imposta 2006, per l'importo complessivo di euro 3.113,33.
La predetta cartella traeva origine dall'avviso di accertamento I.C.I. n. 2113, relativo all'anno d'imposta 2006, emesso dal Comune di Siracusa, parte appellata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Siracusa, il quale, con memoria di costituzione, rappresentava che, nelle more del giudizio di appello, l'ente aveva disposto il discarico totale del ruolo afferente la suddetta cartella di pagamento.
In particolare, il Comune evidenzia che, con sentenza n. 742/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, era stato annullato l'avviso di accertamento I.C.I. n. 2113 (anno d'imposta 2006), atto presupposto della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, con conseguente venir meno della pretesa tributaria azionata.
Il Comune concludeva pertanto per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, altra parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione ritualmente prodotta in atti emerge che il Comune di Siracusa ha disposto il discarico totale del ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 298 2010
0026306909, afferente l'I.C.I. – anno d'imposta 2006.
Tale discarico trova fondamento nell'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento
I.C.I. n. 2113, relativo al medesimo anno d'imposta, disposto dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado con sentenza n. 742/2023, intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento e nelle more del presente giudizio di appello.
L'annullamento dell'atto impositivo presupposto ha determinato il venir meno della pretesa tributaria posta a base della cartella impugnata e, conseguentemente, il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione nel merito della controversia.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per intervenuta cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la definizione della controversia è conseguenza di un evento sopravvenuto nel corso del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Sicilia, sezione staccata di
Siracusa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 18 novembre 2024
Presidente est.
IO CI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 907/2019 depositato il 07/02/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2679/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 12/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100026306909 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il delegato del difensore della società rappresenta che il Comune di Siracusa ha notificato l'atto di discarico ed ha chiesto la cessata materia del contendere, pertanto insiste nella riforma della sentenza impugnata, con condanna di controparte alle spese del giudizio, da distrarsi in favore della Difensore_1 difensore, che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.r.l., parte appellante, proponeva appello avverso la sentenza n.
2679/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, relativa alla cartella di pagamento n. 29820100026306909, emessa per I.C.I. – anno d'imposta 2006, per l'importo complessivo di euro 3.113,33.
La predetta cartella traeva origine dall'avviso di accertamento I.C.I. n. 2113, relativo all'anno d'imposta 2006, emesso dal Comune di Siracusa, parte appellata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Siracusa, il quale, con memoria di costituzione, rappresentava che, nelle more del giudizio di appello, l'ente aveva disposto il discarico totale del ruolo afferente la suddetta cartella di pagamento.
In particolare, il Comune evidenzia che, con sentenza n. 742/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, era stato annullato l'avviso di accertamento I.C.I. n. 2113 (anno d'imposta 2006), atto presupposto della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, con conseguente venir meno della pretesa tributaria azionata.
Il Comune concludeva pertanto per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, altra parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione ritualmente prodotta in atti emerge che il Comune di Siracusa ha disposto il discarico totale del ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 298 2010
0026306909, afferente l'I.C.I. – anno d'imposta 2006.
Tale discarico trova fondamento nell'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento
I.C.I. n. 2113, relativo al medesimo anno d'imposta, disposto dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado con sentenza n. 742/2023, intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento e nelle more del presente giudizio di appello.
L'annullamento dell'atto impositivo presupposto ha determinato il venir meno della pretesa tributaria posta a base della cartella impugnata e, conseguentemente, il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione nel merito della controversia.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per intervenuta cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la definizione della controversia è conseguenza di un evento sopravvenuto nel corso del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Sicilia, sezione staccata di
Siracusa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 18 novembre 2024
Presidente est.
IO CI