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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2362/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7179/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - RT
elettivamente domiciliato presso Email_2
AL TI PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli - Piazza Porzio Nuovo 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230033229443000 CO/TO UNIFICATO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17601/2025 depositato il
16/10/2025 Richieste delle parti:
nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 26.09.24 questa corte ha rilevato, con ordinanza pubblicata in udienza (v. verbale), che la notifica del ricorso proposto da Ricorrente_1 verso l'Ag. Entrate CO RT è stata effettuata, per errore del servizio postale non imputabile al contribuente, presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di RT la quale, il 22/03/2024, ha "aperto erroneamente" (come annotato dalla stessa corte sull'atto) il messaggio, anziché presso l'effettivo destinatario (Ag. Entrate CO RT).
Per tale motivo è stata disposta la rimessione in termini del ricorrente, onerandolo di notificare il ricorso ad
Ag. Entrate CO RT entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza
(ritualmente comunicata).
All'udienza 16.10.2024 nessuna parte era presente né si è costituita.
La causa è stata posta quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero la ricorrente non ha provveduto alla notifica del ricorso alla controparte, cui era stata onerata da questo giudice.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7179/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - RT
elettivamente domiciliato presso Email_2
AL TI PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli - Piazza Porzio Nuovo 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230033229443000 CO/TO UNIFICATO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17601/2025 depositato il
16/10/2025 Richieste delle parti:
nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 26.09.24 questa corte ha rilevato, con ordinanza pubblicata in udienza (v. verbale), che la notifica del ricorso proposto da Ricorrente_1 verso l'Ag. Entrate CO RT è stata effettuata, per errore del servizio postale non imputabile al contribuente, presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di RT la quale, il 22/03/2024, ha "aperto erroneamente" (come annotato dalla stessa corte sull'atto) il messaggio, anziché presso l'effettivo destinatario (Ag. Entrate CO RT).
Per tale motivo è stata disposta la rimessione in termini del ricorrente, onerandolo di notificare il ricorso ad
Ag. Entrate CO RT entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza
(ritualmente comunicata).
All'udienza 16.10.2024 nessuna parte era presente né si è costituita.
La causa è stata posta quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero la ricorrente non ha provveduto alla notifica del ricorso alla controparte, cui era stata onerata da questo giudice.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.