Sentenza 5 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 355 cod. pen., non basta il mero inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato con la P.A., ma occorre che per effetto dell'inadempimento vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere necessarie al regolare funzionamento di uno stabilimento pubblico o di un pubblico servizio. (Fattispecie in cui è stata esclusa la compromissione di interessi essenziali della P.A. in relazione a gravi inadempimenti in cui era incorsa la società aggiudicataria di una gara d'appalto per la riqualificazione di un litorale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2007, n. 16428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16428 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 05/12/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1515
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 013436/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LÈ ET, N. IL 01/05/1940;
2) OG NI, N. IL 22/12/1959;
avverso SENTENZA del 24/02/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Non sono comparsi i difensori.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 24/2/2005, riformando in parte quella del Tribunale di Trapani in data 1/10/2003, dichiarava MU ET e GO IC colpevoli del reato di cui all'art. 355 c.p., comma 1, aggravato per il primo ai sensi dell'art.61 c.p., n. 9, perché, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di tecnico comunale al quale era stata affidata la direzione dei lavori e di legale rappresentante della società cooperativa "Nuovi Orizzonti Agricoli", aggiudicataria della gara d'appalto per la riqualificazione del litorale di Castallammare del Golfo, il primo era venuto meno dolosamente ai propri doveri di controllo sull'esatta esecuzione del contratto e il secondo si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali, più specificamente aveva posto a dimora lungo il litorale piante con caratteristiche diverse (per età, sviluppo vegetativo, dimensioni) e di valore inferiore rispetto a quelle pattuite e non aveva provveduto alla programmata manutenzione delle stesse piante;
condannava i predetti, tenuto conto - per l'GO - delle già concesse circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta rispettivamente di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale.
Hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati. Il MU ha dedotto: 1) violazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità formulato a suo carico, non essendosi tenuto conto che egli aveva agito sotto le direttive del capo dell'ufficio tecnico, suo superiore gerarchico;
2) erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 355 c.p., e mancanza di motivazione sul punto;
3) il reato doveva comunque dichiararsi estinto per prescrizione. L'GO ha dedotto: 1) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 355 c.p., la cui previsione incriminatrice non ricorreva nel fatto oggetto di contestazione;
2) erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 50 c.p.; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla ricostruzione in fatto della vicenda.
I ricorsi sono fondati.
Tra le varie doglianze articolate dai ricorrenti, assume rilievo dirimente la denunciata violazione dell'art. 355 c.p.. Osserva, invero, la Corte che non possono esservi dubbi sui gravi inadempimenti in cui è incorsa la società cooperativa "Nuovi Orizzonti Agricoli" (con la compiacenza di chi su di essa doveva vigilare) nell'esecuzione del contratto d'appalto stipulato con l'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo. Tanto, come sottolineato dal giudice a quo, è conclamato dai dati istruttori acquisiti e, in particolare, dagli accertamenti espletati dal consulente tecnico Dr. Monteleone.
Tali inadempimenti contrattuali, però, non avendo determinato la compromissione di interessi essenziali della pubblica amministrazione, non integrano il reato di cui all'art. 355 c.p., comma 1, ma assumono rilievo soltanto ai fini di un'eventuale azione di risarcimento danni.
Ad integrare il reato in esame, infatti, non basta il mero inadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto di appalto stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre altresì che, per effetto dell'inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere "necessarie" a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. La norma incriminatrice configura un reato di evento, in quanto l'inadempimento contrattuale è punito soltanto se determini la mancanza di cose od opere "necessarie" alla pubblica amministrazione e, in particolare, al suo regolare funzionamento in settori strategici di interesse pubblico (funzionamento di manifatture statali, carceri, scuole, ospedali;
assicurare lo svolgimento di una qualsiasi attività della pubblica amministrazione rivolta a un fine sociale o al soddisfacimento in genere di un servizio pubblico).
Nel caso in esame, poiché oggetto del contratto d'appalto era la "sistemazione straordinaria dell'area a verde sul litorale Spiaggia Playa" e la finalità perseguita era solo quella di riqualificare tale zona, rendendola più bella, è evidente che le prestazioni contrattuali previste non rivestivano il carattere della necessarietà e la loro mancata o inesatta esecuzione non ha posto conseguentemente in pericolo il regolare funzionamento di uno stabilimento pubblico o di un pubblico servizio.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008