Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
In tema di interessi sui canoni di locazione di un'immobile urbano locato ad un'amministrazione statale, al locatore non spettano gli interessi moratori in relazione alle scadenze contrattuali anteriori all'approvazione ministeriale del contratto di locazione, durante il quale il contratto stesso abbia avuto esecuzione. L'approvazione ministeriale, prescritta dall'art. 19 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2240 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, configura una "condicio juris" sospensiva dell'efficacia del contratto già stipulato, con la conseguenza che l'obbligazione assunta dall'amministrazione non è esigibile sino a che non intervenga detta approvazione. Una volta intervenuta l'approvazione ministeriale, la retroattività degli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva non può consentire di considerare illecito un comportamento che la pendenza della condizione rendeva pienamente lecito e quindi di ravvisare retroattivamente, ora per allora, la sussistenza di un adempimento ad una obbligazione derivante da un contratto non ancora efficace. Nè all'approvazione ministeriale possono attribuirsi gli effetti di una ratifica della precedente condotta negoziale dell'amministrazione, poiché l'atto di ratifica costituisce esercizio di un diverso potere amministrativo ed ha un contenuto che non può identificarsi con quello dell'atto di controllo costituito dalla detta approvazione. Prima dell'approvazione ministeriale non possono ritenersi dovuti nemmeno gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 cod. civ., che presuppone l'esistenza di un credito liquido ed esigibile. Per il periodo successivo all'approvazione ministeriale del contratto gli interessi corrispettivi sono dovuti, in base al disposto del medesimo art. 1282 cod.civ., dalla costituzione in mora dell'amministrazione, che, presupponendo l'esigibilità del credito di cui si chiede o intima il pagamento, deve essere successiva all'approvazione del contratto. In mancanza di costituzione in mora non sono dovuti in tale periodo nemmeno gli interessi moratori, considerato che per i debiti dell'amministrazione non è configurabile la "mora ex re" prevista dal secondo comma dell'art. 1219 cod. civ., ma è richiesta la costituzione in mora prevista dal primo comma dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6032 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO MP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 27, presso lo studio dell'avvocato SENSI FLAMINIO, difeso dall'avvocato COTTIGNOLA PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1176/97 del Tribunale di BOLOGNA, Prima Sezione Civile emessa il 20/5/1997, depositata il 21/05/97; R.G. 1265/97,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16 giugno 1996 PI AS conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bologna il Ministero dell'interno per sentirlo condannare al pagamento degli interessi legali dovuti sul canoni di locazione corrisposti in forza di due contratti di locazione conclusi con la Prefettura di Ravenna ed aventi per oggetto distinti locali di un suo immobile adibito a caserma della polizia stradale di Ravenna. Di tali contratti, uno (relativo al vani principali) era stato concluso il 5 febbraio 1993 per il periodo 30 novembre 1987/29 novembre 1993 e l'altro (relativo ai vani accessori) era stato concluso il 24 agosto 1990 per il periodo 30 giugno 1987/29 giugno 1993. I canoni annui di affitto, da pagarsi in rate semestrali posticipate, erano stati stabiliti in L. 130.000.000 per i vani principali ed in L. 26.500.000 per i vani accessori. L'attore deduceva che i canoni dei due contratti erano stati versati con notevolissimo ritardo ed il loro saldo era avvenuto soltanto il 7 dicembre 1993.
Il Ministero dell'interno, costituitosi, premetteva che i due contratti di locazione sopra specificati erano stati approvati, rispettivamente, con D.M. 19 febbraio 1993 (quello concluso il 5 febbraio 1993) e con D.M. 4 febbraio 1993 (quello concluso il 24 agosto 1990). Poiché l'approvazione ministeriale costituisce condicio juris sospensiva dell'efficacia del contratto, i crediti pecuniari del locatore non erano esigibili prima di tale atto, a norma dell'art. 19 della legge di contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2240). Per il periodo successivo alla detta approvazione, il Ministero convenuto deduceva che la pretesa del locatore era infondata ai sensi dell'art.1282, secondo comma, c.c., secondo cui "i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora".
Il Pretore adito, con la sentenza depositata il 26 giugno 1996, accoglieva parzialmente la domanda, affermando che l'approvazione dei due contratti, costituente una condicio juris sospensiva, aveva avuto efficacia retroattiva, e facendo decorrere l'obbligo dell'amministrazione di pagare i canoni dalle lettere del locatore di messa in mora antecedenti il saldo effettuato il 7 dicembre 1993, onde condannava il Ministero convenuto al pagamento degli interessi legali sui canoni maturati alle date di tale messa in mora (il 24 novembre 1990 per un contratto ed il 21 gennaio 1993 per l'altro). Proposto appello dal Ministero dell'interno e costituitosi il AS, il Tribunale di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda dell'attore. Il Tribunale ha osservato che, una volta individuata nell'approvazione ministeriale una condicio juris dei contratti di locazione, non potevano essere riconosciuti, per il periodo anteriore all'approvazione stessa, gli interessi moratori che presuppongono l'esigibilità del credito. Nè la costituzione in mora effettuata prima di detta esigibilità poteva essere idonea per produrre gli interessi previsti dall'art. 1282 c.c., secondo cui solo i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna PI AS ha proposto ricorso per cassazione, a cui il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
1 - Con l'unico complesso motivo di ricorso il AS deduce "errata e falsa applicazione di norme giuridiche (artt. 1360 c.c., art. 1219 c.c., art. 19 r.d. 18.11.1923 n. 2440), insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)", osservando che l'approvazione ministeriale "è intervenuta pressoché alla scadenza di entrambi i contratti", la cui decorrenza iniziale risaliva a sei anni addietro. Tale approvazione, riferendosi a contratti a cui il Ministero aveva già dato esecuzione, ha avuto "efficacia retroattiva di ratifica dell'antecedente condotta negoziale dell'Amministrazione", onde essa ha riconosciuto "la validità e l'efficacia dei termini di pagamento dei canoni di locazione, così come previsti nel contratti", i quali, essendo a prestazioni corrispettive, "sono sempre retti dal principio dell'equilibrio delle controprestazioni". Consegue che, secondo il ricorrente, "l'Amministrazione aveva l'obbligo di effettuare il pagamento del' canoni alle scadenze pattuite". La costituzione in mora del Ministero deve ritenersi effettuata dal AS, potendosi ad essa procedere anche prima che l'approvazione sia intervenuta e che questa "abbia ratificato il contratto" con efficacia retroattiva.
2 - Il ricorso è infondato in tutte le sue censure.
3 - L'art. 19 del R.D. 18 novembre 1923 n.2240, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, dispone che i contratti stipulati dallo Stato "non sono obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro ... e non sono eseguibili che dopo l'approvazione". Come questa Corte ha già affermato (v., tra le altre, Cass. 1 febbraio 1985 n. 651), l'approvazione ministeriale configura una condicio iuris sospensiva dell'efficacia del contratto già stipulato, con la conseguenza che l'obbligazione assunta dall'amministrazione non è esigibile fino a che non intervenga detta approvazione.
Nel caso di specie, l'approvazione dei due contratti è intervenuta ed il ricorrente invoca la retroattività degli effetti della condicio iuris al tempo in cui i due contratti di locazione sono stati conclusi (art. 1360 c.c., di cui non è contestata l'applicabilità analogica alla condizione legale), sostenendo che, per effetto della sopravvenuta approvazione, sono divenuti operativi i termini fissati nei contratti per il pagamento dei canoni locatizi. Va, al riguardo, osservato che la retroattività della condizione (volontaria o legale) non può comportare un giudizio di inadempimento in ordine alla condotta tenuta prima del suo avveramento, perché la non esecuzione del rapporto in pendenza della condizione risponde alla disciplina del contratto (nel caso di condizione volontaria) o è disposta dalla legge (nell'ipotesi di condicio iuris). La retroattività degli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva, cioè, non può spingersi fino a fare considerare illecito un comportamento che la pendenza di detta condizione rendeva pienamente lecito. Il sopravvenire dell'approvazione non consente di ravvisare retroattivamente, ora per allora, la sussistenza di un inadempimento ad una obbligazione derivante da un contratto non ancora efficace.
Nè all'approvazione ministeriale dei contratti possono attribuirsi gli effetti di una ratifica della precedente condotta negoziale dell'amministrazione, poiché l'atto di ratifica costituisce esercizio di un diverso potere amministrativo ed ha un contenuto che non può identificarsi con quello dell'atto di controllo costituito dalla detta approvazione.
In relazione alle scadenze contrattuali (pattuite per il pagamento dei canoni) anteriori all'approvazione dei due contratti di locazione stipulati dal locatore AS con la prefettura conduttrice, non sono dovuti, pertanto, interessi moratori per l'insussistenza di un inadempimento dell'amministrazione conduttrice.
4 - Nè gli interessi possono essere ritenuti dovuti dal Ministero sulla base dell'art. 1282 c.c., che presuppone l'esistenza di un credito liquido ed esigibile. Prima dell'avveramento della condizione sospensiva i crediti per il pagamento dei canoni locatizi non erano esigibili, onde non potevano produrre interessi corrispettivi.
5 - Per quanto attiene al periodo successivo alle approvazioni ministeriali dei due contratti (intervenute con D.M. 4 e 19 febbraio 1993), e quindi al periodo di tempo compreso tra le dette date ed il
7 dicembre 1993 (quando, secondo il AS, è avvenuto il pagamento del saldo dei canoni pattuiti neì contratti), la sentenza impugnata ha ritenuto non dovuti gli interessi per il disposto dell'art. 1282 c.c., secondo cui "salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora". Tale costituzione in mora, secondo il giudice del merito, non vi è stata, non potendosi così qualificare le richieste inviate dal locatore prima dell'approvazione dei contratti.
Anche questa parte della sentenza impugnata è corretta, perché la costituzione in mora presuppone che il credito di cui si chiede o intima il pagamento sia esigibile, onde non può produrre gli effetti della costituzione in mora la richiesta di pagamento di un debito non ancora esigibile.
L'assenza di una costituzione in mora dell'amministrazione successivamente all'approvazione dei contratti non è, poi, contestata dal ricorrente.
La mancanza della costituzione in mora dopo l'approvazione ministeriale comporta che non siano dovuti al creditore non solo gli interessi corrispettivi (non essendo affermata. l'esistenza di un patto contrario al disposto dell'art. 1282, secondo comma, c.c.), ma neanche gli interessi moratori, considerato che per i debiti dell'amministrazione non è configurabile la mora ex re prevista dal secondo comma dell'art. 1219 c.c., ma è richiesta la costituzione in mora prevista dal primo comma dello stesso articolo (Cass. 19 giugno 1995 n. 6919).
6 - In conclusione, il ricorso per cassazione, essendo infondato, va rigettato.
La novità delle questioni poste dal ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2001