Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6032
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Sentenza 24 aprile 2001

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In tema di interessi sui canoni di locazione di un'immobile urbano locato ad un'amministrazione statale, al locatore non spettano gli interessi moratori in relazione alle scadenze contrattuali anteriori all'approvazione ministeriale del contratto di locazione, durante il quale il contratto stesso abbia avuto esecuzione. L'approvazione ministeriale, prescritta dall'art. 19 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2240 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, configura una "condicio juris" sospensiva dell'efficacia del contratto già stipulato, con la conseguenza che l'obbligazione assunta dall'amministrazione non è esigibile sino a che non intervenga detta approvazione. Una volta intervenuta l'approvazione ministeriale, la retroattività degli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva non può consentire di considerare illecito un comportamento che la pendenza della condizione rendeva pienamente lecito e quindi di ravvisare retroattivamente, ora per allora, la sussistenza di un adempimento ad una obbligazione derivante da un contratto non ancora efficace. Nè all'approvazione ministeriale possono attribuirsi gli effetti di una ratifica della precedente condotta negoziale dell'amministrazione, poiché l'atto di ratifica costituisce esercizio di un diverso potere amministrativo ed ha un contenuto che non può identificarsi con quello dell'atto di controllo costituito dalla detta approvazione. Prima dell'approvazione ministeriale non possono ritenersi dovuti nemmeno gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 cod. civ., che presuppone l'esistenza di un credito liquido ed esigibile. Per il periodo successivo all'approvazione ministeriale del contratto gli interessi corrispettivi sono dovuti, in base al disposto del medesimo art. 1282 cod.civ., dalla costituzione in mora dell'amministrazione, che, presupponendo l'esigibilità del credito di cui si chiede o intima il pagamento, deve essere successiva all'approvazione del contratto. In mancanza di costituzione in mora non sono dovuti in tale periodo nemmeno gli interessi moratori, considerato che per i debiti dell'amministrazione non è configurabile la "mora ex re" prevista dal secondo comma dell'art. 1219 cod. civ., ma è richiesta la costituzione in mora prevista dal primo comma dello stesso articolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6032
    Data del deposito : 24 aprile 2001

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