Sentenza 4 dicembre 2000
Massime • 1
Le ipotesi di cui all'art.12, comma terzo, del T.U. sull'immigrazione approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286 non configurano reati autonomi ma circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto all'ipotesi semplice del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quale delineata nel comma primo del citato articolo.
Commentari • 2
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- 2. le circostanze aggravanti del reato di periocoloDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 ottobre 2018
Le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs., 25/07/1998, n. 286, art. 12, c. 3) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato R. M. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e, previa concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 04/12/2000
1. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 7028
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 021980/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS MO N. IL 15/03/1979
2) LA EZ N. IL 01/10/1979
avverso SENTENZA del 13/03/2000 CORTE APPELLO di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto trattarsi il ricorso in pubblica udienza;
Ritenuto:
che IS ND e UL ZI, imputati del reato p. e p. dall'art. 12 comma 3 d.lgs. n. 286/98, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 13.3.2000 della corte d'appello di Lecce che, in parziale riforma di quella 13.4.1999 del locale g.i.p., concesse le attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, riduceva la pena ad anni tre di reclusione e lire 450.000.000 di multa ciascuno (p.b. anni 6 e lire 960.000.000), denunziando l'omesso espletamento del giudizio di comparazione delle attenuanti generiche con le contestate aggravanti;
che, in tema di attività illecite dirette a favorire l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato, le fattispecie criminose delineate dal terzo comma dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 costituiscono circostanze aggravanti ad effetto speciale, recanti un netto inasprimento sanzionatorio rispetto alle ipotesi semplice prevista dal primo comma della medesima norma, e non titoli autonomi di reato (cfr., per la natura circostanziale delle analoghe previsioni di cui al previgente art. 3 comma 8 d.l. n. 416 del 1989 conv. in l. n. 39 del 1990, Cass., Sez. 1^, 27.11.1996, Musletag, rv. 206446; Sez. 1^, 9.11.1995, Wen Jang Jiang, rv. 203054);
che pertanto, una volta riconosciute agli imputati le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito era anche tenuto ad effettuare, ai fini della concreta determinazione della pena, il necessario giudizio di comparazione tra esse e le contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui al menzionato art.12 comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998; che l'omissione del descritto procedimento valutativo comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti di segno opposto e alla determinazione della pena;
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e alla determinazione della pena, e rinvia per nuova deliberazione sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001