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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2023, n. 51693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51693 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
1. lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza che aveva disposto, nei confronti di RD MA, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quelle dell'obbligo della presentazione alla P.G. e dell'obbligo di dimora, con ordinanza in data 26/6/2023 il Tribunale di Catania ha annullato il provvedimento 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51693 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 02/11/2023 impugnato - perché pronunciato nel difetto della previa notifica dell'avviso dell'istanza alla vittima del reato di tentata rapina e per l'infondatezza nel merito della stessa - ripristinando l'originaria misura della custodia in carcere. 2. Avverso tale ordinanza la difesa del RD ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla mancata notifica dell'istanza di revoca alle persone offese, assumendo il ricorrente che non sarebbe stato tenuto alla notifica dell'avviso dell'istanza alla persona offesa, per non avere questa nominato un difensore, né dichiarato o eletto domicilio. 2.2. Violazione di legge, in particolare dell'art. 304 e 588 cod. proc. pen. per avere l'ordinanza impugnata sospeso la misura applicata fino alla definitività della decisione. 3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Le sezioni unite di questa Corte di cassazione, risolvendo un contrasto interpretativo in ordine all'art. 299 comma 3 cod. proc. pen., hanno chiarito che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio. (Sez. U., n. 17156 del 30/09/2021, Rv. 283042). L'ordinanza impugnata non si fonda, però, solo sull'omesso avviso dell'istanza difensiva alle persone offese, che il ricorrente assume "non hanno fatto dichiarazione di domicilio né tantomeno hanno provveduto alla nomina del difensore", ma anche sulla valutazione, nel merito, dell'infondatezza dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, attesa l'insussistenza di elementi idonei ad incidere sul quadro indiziario già riconosciuto e di elementi tali da giustificare l'assunto del Tribunale secondo cui la misura originariamente imposta sarebbe divenuta "oltremodo afflittiva e sproporzionata alla vicenda in esame". Il primo motivo del ricorso del RD deve ritenersi, pertanto, aspecifico, in quanto non si confronta con tali valutazioni del Tribunale del riesame, di per sé sufficienti a giustificare il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, invece, sotto un duplice profilo. 2 In primo luogo non può riconoscersi alcun interesse del ricorrente a contestare la temporanea inefficacia di un provvedimento che sostituisce la misura non custodiale con quella della custodia in carcere;
inoltre, la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Tribunale del riesame che accoglie il ricorso del pubblico ministero, sino alla definitività della decisione, è imposta dall'art. 310 cod. proc. pen., norma speciale che non può soccombere rispetto alla norma più generale dell'art.588 cod. proc. pen., invocata dal ricorrente. 7. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delgi ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente Imperiali /e. RG
1. lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza che aveva disposto, nei confronti di RD MA, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quelle dell'obbligo della presentazione alla P.G. e dell'obbligo di dimora, con ordinanza in data 26/6/2023 il Tribunale di Catania ha annullato il provvedimento 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51693 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 02/11/2023 impugnato - perché pronunciato nel difetto della previa notifica dell'avviso dell'istanza alla vittima del reato di tentata rapina e per l'infondatezza nel merito della stessa - ripristinando l'originaria misura della custodia in carcere. 2. Avverso tale ordinanza la difesa del RD ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla mancata notifica dell'istanza di revoca alle persone offese, assumendo il ricorrente che non sarebbe stato tenuto alla notifica dell'avviso dell'istanza alla persona offesa, per non avere questa nominato un difensore, né dichiarato o eletto domicilio. 2.2. Violazione di legge, in particolare dell'art. 304 e 588 cod. proc. pen. per avere l'ordinanza impugnata sospeso la misura applicata fino alla definitività della decisione. 3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Le sezioni unite di questa Corte di cassazione, risolvendo un contrasto interpretativo in ordine all'art. 299 comma 3 cod. proc. pen., hanno chiarito che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio. (Sez. U., n. 17156 del 30/09/2021, Rv. 283042). L'ordinanza impugnata non si fonda, però, solo sull'omesso avviso dell'istanza difensiva alle persone offese, che il ricorrente assume "non hanno fatto dichiarazione di domicilio né tantomeno hanno provveduto alla nomina del difensore", ma anche sulla valutazione, nel merito, dell'infondatezza dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, attesa l'insussistenza di elementi idonei ad incidere sul quadro indiziario già riconosciuto e di elementi tali da giustificare l'assunto del Tribunale secondo cui la misura originariamente imposta sarebbe divenuta "oltremodo afflittiva e sproporzionata alla vicenda in esame". Il primo motivo del ricorso del RD deve ritenersi, pertanto, aspecifico, in quanto non si confronta con tali valutazioni del Tribunale del riesame, di per sé sufficienti a giustificare il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, invece, sotto un duplice profilo. 2 In primo luogo non può riconoscersi alcun interesse del ricorrente a contestare la temporanea inefficacia di un provvedimento che sostituisce la misura non custodiale con quella della custodia in carcere;
inoltre, la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Tribunale del riesame che accoglie il ricorso del pubblico ministero, sino alla definitività della decisione, è imposta dall'art. 310 cod. proc. pen., norma speciale che non può soccombere rispetto alla norma più generale dell'art.588 cod. proc. pen., invocata dal ricorrente. 7. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delgi ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente Imperiali /e. RG