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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL FRANCESCO, Presidente
CERCONE IO, RE
BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia OM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGB0ES600187/2023 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale l'accoglimento del ricorso e per l'effetto annullare l'atto impugnato;
in subordine l'annullamento/disapplicazione delle sanzioni;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma dell'atto impugnato;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.p.A., impugnava l'avviso di accertamento n. TGB0ES600187/2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia
OM (DRE) contestava l'indebita deduzione, ai fini IRES, di costi per € 257.912,00, sostenuti in relazione a rapporti contrattuali intrattenuti con Società_1 S.p.A., ritenendo tali costi indeducibili in quanto qualificati come corrispettivi afferenti al godimento di diritti assimilabili all'usufrutto su partecipazioni societarie laddove, dietro pagamento di un compenso corrisposto per la gestione dei titoli, viene attribuito il godimento dei diritti correlati alle stesse che, in caso di distribuzione dei dividendi, gli stessi verrebbero esclusi dalla base imponibile per il 95%. Conseguentemente, ai fini del trattamento fiscale per le II.DD., la DRE, ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR, recuperava il costo sostenuto e dedotto.
Nel ricorso in trattazione la ricorrente illustrava la natura e la funzione dei rapporti intercorsi con Società_1 S. p.A. – società finanziaria a partecipazione pubblica, istituita per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, la Società_1 aveva finanziato la costituzione e l'avviamento della società controllata dalla ricorrente, operante in Cina, mediante la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza qualificata al capitale sociale alle seguenti condizioni: la Società_1:
- metteva a disposizione la propria assistenza tecnico amministrativa (know how) per l'attuazione dell'investimento;
- si impegnava a riconoscere al partner italiano (Bonfiglioli riduttori SpA) un importo corrispondente agli eventuali utili distribuiti in forza della propria partecipazione al netto delle imposte eventualmente corrisposte;
- ad esercitare il proprio diritto al voto nelle assemblee della società cinese secondo le direttive formalizzate dal partner italiano. Il partner italiano oltre ad impegnarsi a riacquistare la partecipazione sottoscritta da Società_1 entro un termine e prezzo predeterminato, si impegnava, tra l'altro, a corrispondere alla Società_1, quale corrispettivo per le attività pattuite un importo annuale pari al 7,5% della partecipazione liberata. Per il pagamento di tali importi la Società_1 emetteva fattura nei confronti del partner addebitando la corrispondente IVA ed Il partner italiano deduceva il relativo costo detraendo l'IVA corrisposta.
La ricorrente, pertanto, sosteneva che:
- il corrispettivo versato a Società_1 non era riconducibile all'acquisto di un diritto di usufrutto o di altro diritto analogo su partecipazioni, bensì costituiva la remunerazione di una pluralità di servizi, tra cui l'assistenza tecnica e amministrativa fornita da Società_1 nonché del finanziamento corrisposto all'attività imprenditoriale della società estera;
- non vi era stato alcun trasferimento diretto dei diritti patrimoniali e amministrativi tipici del contratto di usufrutto di partecipazione, essendo rimasta in capo a Società_1 la piena titolarità delle quote e dei relativi diritti, con la sola previsione di un obbligo contrattuale di retrocessione gli eventuali utili percepiti, al netto delle imposte pagate, e di esercitare il voto nelle assemblee secondo le istruzioni del partner italiano analogamente ad un patto di sindacato;
- la disciplina di cui all'art. 109, comma 8, TUIR, quale norma speciale e derogatoria, non poteva trovare applicazione in assenza del presupposto del trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali, come peraltro chiarito dalla prassi amministrativa (Circolare Agenzia Entrate n. 26/E/2004) - rilevava, tra l'altro, che secondo le disposizioni contrattuali, in caso di distribuzione dei dividendi in capo alla Società_1, sarebbe sorto un credito della partner italiana di percepire l'importo al netto delle imposte pagate dalla Società_1 e che tale importo sarebbe stato sottoposto a tassazione ordinaria. Evidenziando la circostanza che, comunque, nel corso del rapporto contrattuale non vi era mai stata una distribuzione dei dividendi;
In subordine, chiedeva che le sanzioni irrogate dovevano essere annullate per obiettiva incertezza normativa o, comunque, rideterminate in applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997.
La DRE si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, sostenendo che il corrispettivo versato da Ricorrente_1 S.p.A. a Società_1 S.p.A. fosse assimilabile, sotto il profilo fiscale, al costo per l'acquisto di un diritto di usufrutto o altro diritto analogo su partecipazioni, con conseguente indeducibilità ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR. Valorizzava le proprie controdeduzioni con dei richiami a giurisprudenziali della Corte di Cassazione in relazione a fattispecie analoghe relativamente al prestito su titoli.
Con memorie illustrative la ricorrente, oltre a ribadire i motivi di illegittimità sollevati nel ricorso introduttivo, replicava alle osservazioni dalla DRE nelle controdeduzioni evidenziando che la giurisprudenza richiamata afferisse a fattispecie diverse da quella in esame in quanto anche nel prestito su titoli avviene un trasferimento diretto, seppur temporaneo, della titolarità del diritto ai dividendi beneficiando, perciò, dell'esenzione mentre nel caso in esame l'eventuale corresponsione degli stessi avrebbe determinato un ricavo imponibile in capo alla percipiente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla deducibilità dei costi sostenuti da Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti di Società_1 S.p.A. La questione oggetto di causa concerne la corretta qualificazione, ai fini fiscali, dei corrispettivi versati da Ricorrente_1 S.p.A. a Società_1 S.p.A. in esecuzione di un articolato rapporto contrattuale volto a favorire lo sviluppo della controllata estera Associazione_1 (Shanghai) Co. Ltd. Dall'esame della documentazione contrattuale e delle risultanze istruttorie emerge che:
- Società_1 S.p.A. ha acquisito una partecipazione di minoranza nella società estera, con impegno di Ricorrente_1 S.p.A. a riacquistarla a termine e prezzo predeterminati;
- Società_1 si è obbligata, tra l'altro, a fornire assistenza tecnica e amministrativa, a retrocedere a Ricorrente_1 S.p.A. gli eventuali dividendi percepiti dalla partecipazione, al netto delle imposte pagate, nonché ad esercitare il diritto di voto secondo le istruzioni del partner italiano;
- il corrispettivo pattuito, parametrato al valore della partecipazione, è stato fatturato da Società_1 a Ricorrente_1 S.p.A., dedotto da quest'ultima e sottoposto ad imposta in capo alla percipiente. La pretesa dell'Ufficio si fonda sull'assimilazione di tale corrispettivo al costo per l'acquisto di un diritto di usufrutto o altro diritto analogo su partecipazioni, ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR, che ne prevede l'indeducibilità qualora da tali partecipazioni derivino utili esclusi da imposizione ex art. 89 TUIR.
Tuttavia, questa Corte ritiene che la fattispecie in esame non sia riconducibile allo schema dell'usufrutto di partecipazione, né ad altro diritto analogo, per le seguenti ragioni:
- Assenza di trasferimento diretto dei diritti patrimoniali e amministrativi: la titolarità giuridica delle partecipazioni, nonché dei relativi diritti patrimoniali (dividendi) e amministrativi (voto), è rimasta in capo a
Società_1, la quale si è limitata ad assumere obblighi contrattuali di retrocessione degli utili e di esercizio del voto secondo le istruzioni del partner. Non si è verificata, dunque, la scissione tra nuda proprietà e diritto di godimento tipica dell'usufrutto, né un trasferimento diretto dei diritti in capo a Ricorrente_1 S.p.A.;
- Natura plurima della prestazione: il corrispettivo versato da Ricorrente_1 S.p.A. remunera una pluralità di servizi e obbligazioni assunte da Società_1 (assistenza tecnica, supporto amministrativo, obblighi di governance, ecc.), e non esclusivamente il godimento di utili o diritti assimilabili all'usufrutto; - Assenza di duplicazione del vantaggio fiscale: la ratio dell'art. 109, comma 8, TUIR, è quella di evitare che il contribuente possa dedurre costi correlati a proventi esclusi da imposizione. Nel caso di specie, tuttavia, la somma eventualmente retrocessa da Società_1 a Ricorrente_1 S.p.A. avrebbe costituito, per quest'ultima, un ricavo integralmente imponibile, non potendo beneficiare del regime di esclusione di cui all'art. 89 TUIR, in assenza di trasferimento della titolarità fiscale dei dividendi;
- Conformità alla prassi amministrativa: la stessa Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 26/E/2004, ha chiarito che la limitazione alla deducibilità del costo del diritto di usufrutto non si applica nell'ipotesi in cui la cessione del diritto non comporti anche il trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali.
Rileva altresì che l'importo corrisposto e dedotto dal partner e recuperato dalla DRE con l'atto impugnato, ha rappresentato un ricavo imponibile in capo alla Società_1 pertanto la richiesta dell'Ufficio rappresenta una indebita doppia imposizione del medesimo cespite reddituale in capo alla Società_1 e in capo al partner italiano. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il corrispettivo versato da Ricorrente_1 S.p.A. a Società_1 S.p.A. non sia soggetto al regime di indeducibilità di cui all'art. 109, comma 8, TUIR, e che la ripresa fiscale operata dall'Ufficio sia, pertanto, illegittima.
2. Sulle sanzioni
L'accoglimento del motivo principale di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure relative alle sanzioni.
Per le esposte motivazioni ne discende l'accoglimento integrale del ricorso con annullamento dell'atto impugnato. Le restanti eccezioni sollevate si intendono assorbite. La novità e la particolarità della materia sottoposta giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL FRANCESCO, Presidente
CERCONE IO, RE
BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia OM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGB0ES600187/2023 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale l'accoglimento del ricorso e per l'effetto annullare l'atto impugnato;
in subordine l'annullamento/disapplicazione delle sanzioni;
la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma dell'atto impugnato;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.p.A., impugnava l'avviso di accertamento n. TGB0ES600187/2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia
OM (DRE) contestava l'indebita deduzione, ai fini IRES, di costi per € 257.912,00, sostenuti in relazione a rapporti contrattuali intrattenuti con Società_1 S.p.A., ritenendo tali costi indeducibili in quanto qualificati come corrispettivi afferenti al godimento di diritti assimilabili all'usufrutto su partecipazioni societarie laddove, dietro pagamento di un compenso corrisposto per la gestione dei titoli, viene attribuito il godimento dei diritti correlati alle stesse che, in caso di distribuzione dei dividendi, gli stessi verrebbero esclusi dalla base imponibile per il 95%. Conseguentemente, ai fini del trattamento fiscale per le II.DD., la DRE, ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR, recuperava il costo sostenuto e dedotto.
Nel ricorso in trattazione la ricorrente illustrava la natura e la funzione dei rapporti intercorsi con Società_1 S. p.A. – società finanziaria a partecipazione pubblica, istituita per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, la Società_1 aveva finanziato la costituzione e l'avviamento della società controllata dalla ricorrente, operante in Cina, mediante la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza qualificata al capitale sociale alle seguenti condizioni: la Società_1:
- metteva a disposizione la propria assistenza tecnico amministrativa (know how) per l'attuazione dell'investimento;
- si impegnava a riconoscere al partner italiano (Bonfiglioli riduttori SpA) un importo corrispondente agli eventuali utili distribuiti in forza della propria partecipazione al netto delle imposte eventualmente corrisposte;
- ad esercitare il proprio diritto al voto nelle assemblee della società cinese secondo le direttive formalizzate dal partner italiano. Il partner italiano oltre ad impegnarsi a riacquistare la partecipazione sottoscritta da Società_1 entro un termine e prezzo predeterminato, si impegnava, tra l'altro, a corrispondere alla Società_1, quale corrispettivo per le attività pattuite un importo annuale pari al 7,5% della partecipazione liberata. Per il pagamento di tali importi la Società_1 emetteva fattura nei confronti del partner addebitando la corrispondente IVA ed Il partner italiano deduceva il relativo costo detraendo l'IVA corrisposta.
La ricorrente, pertanto, sosteneva che:
- il corrispettivo versato a Società_1 non era riconducibile all'acquisto di un diritto di usufrutto o di altro diritto analogo su partecipazioni, bensì costituiva la remunerazione di una pluralità di servizi, tra cui l'assistenza tecnica e amministrativa fornita da Società_1 nonché del finanziamento corrisposto all'attività imprenditoriale della società estera;
- non vi era stato alcun trasferimento diretto dei diritti patrimoniali e amministrativi tipici del contratto di usufrutto di partecipazione, essendo rimasta in capo a Società_1 la piena titolarità delle quote e dei relativi diritti, con la sola previsione di un obbligo contrattuale di retrocessione gli eventuali utili percepiti, al netto delle imposte pagate, e di esercitare il voto nelle assemblee secondo le istruzioni del partner italiano analogamente ad un patto di sindacato;
- la disciplina di cui all'art. 109, comma 8, TUIR, quale norma speciale e derogatoria, non poteva trovare applicazione in assenza del presupposto del trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali, come peraltro chiarito dalla prassi amministrativa (Circolare Agenzia Entrate n. 26/E/2004) - rilevava, tra l'altro, che secondo le disposizioni contrattuali, in caso di distribuzione dei dividendi in capo alla Società_1, sarebbe sorto un credito della partner italiana di percepire l'importo al netto delle imposte pagate dalla Società_1 e che tale importo sarebbe stato sottoposto a tassazione ordinaria. Evidenziando la circostanza che, comunque, nel corso del rapporto contrattuale non vi era mai stata una distribuzione dei dividendi;
In subordine, chiedeva che le sanzioni irrogate dovevano essere annullate per obiettiva incertezza normativa o, comunque, rideterminate in applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997.
La DRE si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, sostenendo che il corrispettivo versato da Ricorrente_1 S.p.A. a Società_1 S.p.A. fosse assimilabile, sotto il profilo fiscale, al costo per l'acquisto di un diritto di usufrutto o altro diritto analogo su partecipazioni, con conseguente indeducibilità ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR. Valorizzava le proprie controdeduzioni con dei richiami a giurisprudenziali della Corte di Cassazione in relazione a fattispecie analoghe relativamente al prestito su titoli.
Con memorie illustrative la ricorrente, oltre a ribadire i motivi di illegittimità sollevati nel ricorso introduttivo, replicava alle osservazioni dalla DRE nelle controdeduzioni evidenziando che la giurisprudenza richiamata afferisse a fattispecie diverse da quella in esame in quanto anche nel prestito su titoli avviene un trasferimento diretto, seppur temporaneo, della titolarità del diritto ai dividendi beneficiando, perciò, dell'esenzione mentre nel caso in esame l'eventuale corresponsione degli stessi avrebbe determinato un ricavo imponibile in capo alla percipiente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla deducibilità dei costi sostenuti da Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti di Società_1 S.p.A. La questione oggetto di causa concerne la corretta qualificazione, ai fini fiscali, dei corrispettivi versati da Ricorrente_1 S.p.A. a Società_1 S.p.A. in esecuzione di un articolato rapporto contrattuale volto a favorire lo sviluppo della controllata estera Associazione_1 (Shanghai) Co. Ltd. Dall'esame della documentazione contrattuale e delle risultanze istruttorie emerge che:
- Società_1 S.p.A. ha acquisito una partecipazione di minoranza nella società estera, con impegno di Ricorrente_1 S.p.A. a riacquistarla a termine e prezzo predeterminati;
- Società_1 si è obbligata, tra l'altro, a fornire assistenza tecnica e amministrativa, a retrocedere a Ricorrente_1 S.p.A. gli eventuali dividendi percepiti dalla partecipazione, al netto delle imposte pagate, nonché ad esercitare il diritto di voto secondo le istruzioni del partner italiano;
- il corrispettivo pattuito, parametrato al valore della partecipazione, è stato fatturato da Società_1 a Ricorrente_1 S.p.A., dedotto da quest'ultima e sottoposto ad imposta in capo alla percipiente. La pretesa dell'Ufficio si fonda sull'assimilazione di tale corrispettivo al costo per l'acquisto di un diritto di usufrutto o altro diritto analogo su partecipazioni, ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR, che ne prevede l'indeducibilità qualora da tali partecipazioni derivino utili esclusi da imposizione ex art. 89 TUIR.
Tuttavia, questa Corte ritiene che la fattispecie in esame non sia riconducibile allo schema dell'usufrutto di partecipazione, né ad altro diritto analogo, per le seguenti ragioni:
- Assenza di trasferimento diretto dei diritti patrimoniali e amministrativi: la titolarità giuridica delle partecipazioni, nonché dei relativi diritti patrimoniali (dividendi) e amministrativi (voto), è rimasta in capo a
Società_1, la quale si è limitata ad assumere obblighi contrattuali di retrocessione degli utili e di esercizio del voto secondo le istruzioni del partner. Non si è verificata, dunque, la scissione tra nuda proprietà e diritto di godimento tipica dell'usufrutto, né un trasferimento diretto dei diritti in capo a Ricorrente_1 S.p.A.;
- Natura plurima della prestazione: il corrispettivo versato da Ricorrente_1 S.p.A. remunera una pluralità di servizi e obbligazioni assunte da Società_1 (assistenza tecnica, supporto amministrativo, obblighi di governance, ecc.), e non esclusivamente il godimento di utili o diritti assimilabili all'usufrutto; - Assenza di duplicazione del vantaggio fiscale: la ratio dell'art. 109, comma 8, TUIR, è quella di evitare che il contribuente possa dedurre costi correlati a proventi esclusi da imposizione. Nel caso di specie, tuttavia, la somma eventualmente retrocessa da Società_1 a Ricorrente_1 S.p.A. avrebbe costituito, per quest'ultima, un ricavo integralmente imponibile, non potendo beneficiare del regime di esclusione di cui all'art. 89 TUIR, in assenza di trasferimento della titolarità fiscale dei dividendi;
- Conformità alla prassi amministrativa: la stessa Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 26/E/2004, ha chiarito che la limitazione alla deducibilità del costo del diritto di usufrutto non si applica nell'ipotesi in cui la cessione del diritto non comporti anche il trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali.
Rileva altresì che l'importo corrisposto e dedotto dal partner e recuperato dalla DRE con l'atto impugnato, ha rappresentato un ricavo imponibile in capo alla Società_1 pertanto la richiesta dell'Ufficio rappresenta una indebita doppia imposizione del medesimo cespite reddituale in capo alla Società_1 e in capo al partner italiano. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il corrispettivo versato da Ricorrente_1 S.p.A. a Società_1 S.p.A. non sia soggetto al regime di indeducibilità di cui all'art. 109, comma 8, TUIR, e che la ripresa fiscale operata dall'Ufficio sia, pertanto, illegittima.
2. Sulle sanzioni
L'accoglimento del motivo principale di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure relative alle sanzioni.
Per le esposte motivazioni ne discende l'accoglimento integrale del ricorso con annullamento dell'atto impugnato. Le restanti eccezioni sollevate si intendono assorbite. La novità e la particolarità della materia sottoposta giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Spese compensate.