Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 76
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Indeducibilità costi per usufrutto partecipazioni

    La Corte ritiene che la fattispecie non sia riconducibile all'usufrutto di partecipazione o a diritti analoghi, in quanto non vi è stato trasferimento diretto dei diritti patrimoniali e amministrativi, la prestazione ha natura plurima (remunerazione di servizi), non vi è duplicazione del vantaggio fiscale e la situazione è conforme alla prassi amministrativa.

  • Accolto
    Natura plurima della prestazione

    La Corte ritiene che il corrispettivo versato remunera una pluralità di servizi e obbligazioni assunte da Società_1, e non esclusivamente il godimento di utili o diritti assimilabili all'usufrutto.

  • Accolto
    Assenza di trasferimento diretto dei diritti

    La titolarità giuridica delle partecipazioni, nonché dei relativi diritti patrimoniali (dividendi) e amministrativi (voto), è rimasta in capo a Società_1, la quale si è limitata ad assumere obblighi contrattuali di retrocessione degli utili e di esercizio del voto secondo le istruzioni del partner. Non si è verificata la scissione tra nuda proprietà e diritto di godimento tipica dell'usufrutto, né un trasferimento diretto dei diritti in capo a Ricorrente_1 S.p.A.

  • Accolto
    Assenza di duplicazione del vantaggio fiscale

    La ratio dell'art. 109, comma 8, TUIR, è quella di evitare che il contribuente possa dedurre costi correlati a proventi esclusi da imposizione. Nel caso di specie, tuttavia, la somma eventualmente retrocessa da Società_1 a Ricorrente_1 S.p.A. avrebbe costituito, per quest'ultima, un ricavo integralmente imponibile, non potendo beneficiare del regime di esclusione di cui all'art. 89 TUIR, in assenza di trasferimento della titolarità fiscale dei dividendi.

  • Accolto
    Conformità alla prassi amministrativa

    La stessa Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 26/E/2004, ha chiarito che la limitazione alla deducibilità del costo del diritto di usufrutto non si applica nell'ipotesi in cui la cessione del diritto non comporti anche il trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali.

  • Accolto
    Obiettiva incertezza normativa

    L'accoglimento del motivo principale di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure relative alle sanzioni.

  • Altro
    Compensazione spese

    La novità e la particolarità della materia sottoposta giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 76
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 76
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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