Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2016, n. 6864
CASS
Sentenza 9 febbraio 2016

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Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, la persona offesa può dedurre con ricorso per cassazione l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate all'imputato, qualora quest'ultimo non abbia provveduto contestualmente a notificarle, ai sensi dell'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2016, n. 6864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6864
Data del deposito : 9 febbraio 2016

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