Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1999, n. 1904
CASS
Sentenza 21 dicembre 1999

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Massime1

Il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della G.d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde.

Commentario1

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    Svolgimento del processo Introduzione del processo. Con Decreto di Citazione (emesso il/l'16.01.21) per l'udienza del 13.07.21, l'imputato/a veniva tratto/a a giudizio per rispondere del reato/i di cui sopra in Epigrafe, con la coimputata Ve.Ro. Udienze celebrate-istruttoria. Alla predetta prima udienza, tenuta davanti a diverso magistrato, verificata la regolare costituzione delle parti, la coimputata Ve.Ro., a mezzo procuratore speciale, chiedeva e veniva ammessa a "rito alternativo condizionato", di conseguenza veniva stralciata la sua posizione con la formazione di autonomo fascicolo. Si procedeva con "rito ordinario" per la posizione di Ma.Nu.. Il Giudice, ritenuta la sua …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1999, n. 1904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1904
Data del deposito : 21 dicembre 1999

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