Sentenza 21 dicembre 1999
Massime • 1
Il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della G.d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati mercato, che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente. Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde.
Commentario • 1
- 1. Omessa dichiarazione e dichiarazione infedele: responsabilità penale dell'amministratore e accertamenti induttivi (Trib. Cassino n.1495/2023)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Svolgimento del processo Introduzione del processo. Con Decreto di Citazione (emesso il/l'16.01.21) per l'udienza del 13.07.21, l'imputato/a veniva tratto/a a giudizio per rispondere del reato/i di cui sopra in Epigrafe, con la coimputata Ve.Ro. Udienze celebrate-istruttoria. Alla predetta prima udienza, tenuta davanti a diverso magistrato, verificata la regolare costituzione delle parti, la coimputata Ve.Ro., a mezzo procuratore speciale, chiedeva e veniva ammessa a "rito alternativo condizionato", di conseguenza veniva stralciata la sua posizione con la formazione di autonomo fascicolo. Si procedeva con "rito ordinario" per la posizione di Ma.Nu.. Il Giudice, ritenuta la sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1999, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 21/12/1999
Dott. ALDO GRASSI Consigliere SENTENZA
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N.4338
Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere N.33564/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BO EM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 17/5/'99;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. A. Albano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 10/02/'98 LE ZA veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena principale di sei mesi di arresto ed otto milioni di lire di ammenda, nonché a quelle accessorie di legge, in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 1 e 3 D.L. 429/'82, conv. con mod. in L. 7/8/'82, n. 516, che gli erano stati contestati per avere, quale titolare dell'omonima ditta individuale, omesso la fatturazione e l'annotazione, nelle scritture contabili obbligatone ai fini dell'I.V.A e delle imposte sul redditi, di corrispettivi ammontanti a L. 187.325.000 per l'anno 1994 ed a L. 445.067.000 per l'anno '95 e per non avere annotato nel registro degli stampati fiscali le ricevute specificate in rubrica, come accertato il 7/12/'95. La prova della responsabilità penale dell'imputato, in ordine a tali reati, veniva desunta dalle dichiarazioni rese dal verbalizzante della G. di F. DO NU e dal verbale di constatazione redatto in sede di verifica fiscale.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione chiedendo l'assoluzione, dal reati ascrittigli, per insussistenza dei fatti ed, in subordine, la riduzione della pena inflittagli, perché eccessiva.
La Corte d'Appello di Palermo confermava, con sentenza del 17/5/'99, la decisione impugnata, osservando:
a) che la responsabilità penale dell'imputato doveva ritenersi correttamente affermata, ed andava ribadita, emergendo dal dati acquisiti in sede di verifica fiscale operata dalla G. di F. e dalle dichiarazioni rese in giudizio dal verbalizzante NU il quale aveva precisato che l'accertamento dei ricavi non fatturati era stato effettuato in maniera induttiva servendosi, per l'anno 1994, delle annotazioni esistenti nel "block notes", rinvenuti ed acquisiti, in cui erano indicate prestazioni effettuate dall'impresa dello imputato, non annotate nella contabilità ufficiale e, per l'anno '95, applicando al costo base delle merci acquistate, risultanti dall'inventario delle giacenze, la percentuale di ricarico determinata in base ai parametri di riferimento del settore produttivo, quello della lavorazione del marmo, in cui l'imputato operava,
b) che i dati emergenti dal verbale di verifica della G. di F. dovevano ritenersi utilizzabili perché erano stati valutati autonomamente, con processo logico corretto,
c) che il carattere familiare dell'impresa, evidenziato dall'appellante, costituiva un dato di scarso rilievo al pari della circostanza, dedotta, che nel corso di una verifica risalente ad un anno prima, non sarebbe stata riscontrata, dalla G. di F., alcuna irregolarità, stante la autonomia delle due ispezioni, d) che quella della lavorazione del marmo non poteva ritenersi essere attività economicamente poco redditizia perché svolta in un'area economicamente depressa, anche perché è notorio che i marini vengono lavorati su ordinazione e lo ZA aveva sempre avuto un rilevante giro d'affari,
e) che la pena irrogata in primo grado era da ritenersi congrua e non suscettibile di riduzione, attesa la gravità dei fatti, desumibile anche dall'entità dei corrispettivi non fatturati ed i precedenti penati dell'imputato.
Avverso la sentenza di appello lo ZA ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, il ricorrente che la sua responsabilità penale, in ordine al reati ascrittigli, sarebbe stata affermata illegittimamente sulla scorta di presunzioni tributane che non potrebbero avere ingresso nel. processo penale in quanto prive di oggettivi riscontri.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
Sebbene il giudizio penale e quello tributario siano ormai autonomi, a seguito dell'abolizione della c.d. pregiudiziale tributaria ed il Giudice penale non sia vincolato alle valutazioni compiute in sede di accertamento fiscale, gli elementi posti a base di questo possono essere apprezzati in sede penale, al fine di trarne elementi probatori, a condizione che la loro valutazione sia sorretta da motivazione adeguata e logica, idonea a dare contezza delle ragioni per le quali essi vengono considerati come elementi di prova, sia pure di carattere indiziano (v. conf. Cass. Sez. III, 23/1/'96, Grisolia e 25/5/'91, Telloli).
L'accertamento induttivo compiuto dagli Uffici finanziari può, dunque, rappresentare un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti "aliunde" (v. conf Cass. Sez. III, 20/10/'95, Perillo e 28/10/'95, De Marco). Da ciò deriva che il Giudice penale può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della G. di F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso un'indagine sul dati di mercato, che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'Ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta, dall'imputato, regolarmente (v. conf Cass. Sez. III, 15/12/'95, Holbling). Nella fattispecie in esame la Corte di merito è pervenuta alla conferma delle statuizioni sulla responsabilità penale dello ZA sulla scorta dei dati emersi in sede di verifica della G. di F. valutati autonomamente con motivazione adeguata, corretta e logica, fondata sul rinvenimento di "block notes" in cui erano stati annotati ricavi non fatturati e non registrati nei libri contabili e sulle giacenze di merce indicate nell'inventario dell'anno precedente e non rinvenute in magazzino, alle quali era stata applicata la percentuale di ricarico del settore.
I Giudici di merito hanno anche esaminato e valutato, confutandole, le tesi difensive prospettate dall'imputato, indicando motivatamente le ragioni per le quali esse non erano condivisibili.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da LE ZA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 17/5/'99 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000