Sentenza 13 marzo 1998
Massime • 1
Ai sensi dell'art.39 disp. att. al cod. proc. pen., i poteri di autenticazione del difensore di fiducia si riferiscono esclusivamente alla sottoscrizione della parte e non si estendono alla data del conferimento dell'incarico, la cui prova deve essere fornita nei modi previsti dall'art. 27. (Fattispecie in cui è stato ritenuto non idoneo a documentare la qualità di difensore un atto inviato dal medesimo a mezzo fax il giorno successivo all'udienza camerale, attestante la nomina di difensore di fiducia da parte della madre dell'indagato, in quanto tale atto non poteva certificare la data di conferimento dell'incarico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/1998, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 13.3.1998
Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe La Greca Consigliere N. 944
Dott. IO Colla Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 37881/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Empedocle Mirabile, nell'interesse di AZ IO, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 30 maggio 1997, ai sensi dell'art. 309 c.p.p.;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. IO Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO
1. - IO AZ, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 74 d.p.r. 309/1990 e 81 cpv., 110 c. p., 73 e 80 dello stesso decreto, propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame del provvedimento di custodia cautelare emesso a suo carico dal GIP dello stesso ufficio giudiziario.
2. - Secondo il giudice a quo l'istanza di riesame era stata formulata da difensore (Avv. Empedocle Mirabile) che non aveva documentato la sua nomina al momento della proposizione del gravame, come richiestogli in sede di udienza camerale, e pertanto non era legittimato all'impugnazione.
3. - Il difensore del ricorrente, con un'unica censura, lamenta la violazione dell'art. 96, comma 2, c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), dello stesso codice, dolendosi del fatto che il giudice del riesame abbia ritenuto il difetto di documentazione della propria qualità di difensore, come dichiarata all'atto della proposizione dell'istanza di riesame. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inidoneo, ai fini di tale documentazione, un atto da lui stesso inviato a mezzo fax , il giorno successivo a quello dell'udienza camerale, attestante la sua nomina, quale difensore di fiducia, sottoscritta dalla madre dell'indagato, opinando che tale documento non potesse certificare legalmente la data di conferimento del mandato prima della proposizione del ricorso (essendo abilitato il difensore, ai sensi dell'art.27 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., ad autenticare solamente la sottoscrizione di atti e non già la data di sottoscrizione dell'atto). Ad avviso del ricorrente, infatti, non avrebbe potuto avere rilievo il fatto che la nomina fosse stata materialmente trasmessa successivamente alla proposizione della richiesta di riesame, il giorno dopo l'udienza camerale, giacché, con tale atto, il difensore avrebbe documentato la sua investitura, certificata conforme all'originale, al momento della proposizione dell'atto. 4. - Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Palermo ha fatto corretta applicazione degli artt. 96 c.p.p. e 27 e 39 del D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". Dal disposto combinato di tali norme si ricava non solo che la nomina del difensore è un atto formale che non ammette equipollenti, ma emerge che il difensore di fiducia, ove ne sia richiesto dall'autorità procedente, è tenuto a documentare la sua nomina esibendo: a) la certificazione della nomina fatta all'autorità procedente con dichiarazione orale;
b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito;
c) la copia della nomina, certificata conforme dallo stesso difensore, corredata dall'originale della ricevuta della raccomandata, rilasciata dal servizio postale.
5. D'altra parte, come emerge con chiarezza dall'art. 39 cit., i poteri di autenticazione del difensore si riferiscono alla sottoscrizione della parte ma non si estendono alla data dell'atto che deve essere certificata nei modi sopra detti, cioè con il verbale di nomina orale della parte dinanzi alla autorità giudiziaria procedente, redatto dal funzionario di cancelleria (lett. a), con l'attestazione del deposito della nomina presso l'autorità giudiziaria, redatta dal funzionario di cancelleria, nel caso di consegna della nomina da parte del difensore (lett. b), con l'originale della ricevuta postale, in caso di trasmissione della nomina con raccomandata (lett. c).
6. - Non può quindi giovare al difensore del ricorrente affermare che egli ha inviato, il giorno successivo all'udienza camerale, un fax sottoscritto dalla madre del AZ, contenente la nomina del difensore "certificata conforme all'originale", e che sarebbe irrilevante il fatto che la nomina sia stata trasmessa dopo la proposizione dell'istanza di riesame e non prima.
A parte, infatti, ogni considerazione sulla validità della nomina e della certificazione della sottoscrizione attraverso lo strumento impiegato nel caso, è certo che nessun potere aveva il difensore di certificare la data in cui egli era stato officiato, con la conseguenza che il Tribunale di Palermo ha correttamente ritenuto non provata la sua nomina in data precedente a quella di presentazione della richiesta di riesame.
7. - Altrettanto correttamente, infine, i giudici palermitani hanno ritenuto che, con riferimento alla proposizione della richiesta di riesame da parte del difensore, la nomina del patrono successiva al deposito dell'istanza non sia idonea a conferire al professionista la legittimazione mancante al momento della presentazione dell'istanza, operando tale nomina con effetto ex nunc e non già ex tunc. 8. - Il ricorso va quindì rigettato ed al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1998