Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YR UN ON TE, NN SA PH, RO ST, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio (GHERA GAROFALO), rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO GAROFALO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UNIVERSITÀ STUDI BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 580/00 del Tribunale di POTENZA, depositata il 31/05/00 R.G.N. 2125/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.11.1998, il Pretore di Potenza accoglieva parzialmente la domanda di EO GI YR UN, RO PH NN e EY R. RO, lettori di madrelingua presso l'Università degli Studi della Basilicata, riconoscendo la natura subordinata e a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro, nonché l'adeguamento della loro retribuzione in misura pari al 70% di quella corrisposta ai ricercatori universitari a tempo pieno.
Tale sentenza è stata confermata dal Tribunale di Potenza - con decisione del 31 maggio 2000 - il quale respingeva anche l'appello incidentale proposto dai lettori.
Il Giudice del gravame osservava anzitutto che la natura a tempo indeterminato del rapporto dei lettori costituiva una conseguenza obbligata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 23.2.1989, n. 55) e della Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. 30.5.1989, n. 33/88 e sent., 2.8.1993, n. 259/91) da cui emergeva chiaramente l'incompatibilità dell'apposizione di un termine nei contratti dei lettori, rispetto sia agli artt. 3 e 97 Cosi, sia all'art. 48 c. 2 del Trattato cee. Aggiungeva che tale giurisprudenza incideva direttamente sui rapporti in questione, appartenenti, da ultimo, all'anno accademico 1993/94, nel senso che i vari contratti stipulati a termine anno per anno dovevano considerarsi come un unico contratto a tempo indeterminato. Corretto era anche - a giudizio della Corte di appello - l'adeguamento retribuivo riconosciuto dalla decisione pretorile, dal momento che il riferimento alla retribuzione iniziale riconosciuta al professore associato costituisce, secondo la legge, soltanto un limite massimo non superabile, mentre invece quel riferimento paramedico non poteva significare alcuna automatica equiparazione dei lettori ai professori associati.
Avverso detta sentenza i lettori hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.
L'università intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del d.P.R. 11.7.1980, n. 382 e dell'art. 36 Cost., oltre a vizi di motivazione - i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non ha adeguatamente spiegato le ragioni dell'omesso adeguamento della retribuzione a quella dei professori associati. Il motivo è infondato.
Che le figure del professore associato e del lettore universitario siano assolutamente distinte e non comparabili, costituisce ormai jus receptum sia dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ult. 2.3.2003, n. 4051; Cass., 23.4.2001. n. 6002) che dalle pronunce interpretative della Corte di giustizia (in particolare, cfr. sent. 20.11.1997, n. 90/96 la quale, proprio sulla base di quella diversità ha escluso che possa ritenersi discriminatoria l'esclusione dei lettori dall'accesso alle supplenze nell'insegnamento universitario riservato dall'art. 12 della legge 19.11.1990, n. 341 ai professori di ruolo e ricercatori confermati).
Secondo la sentenza 23.4.2001, n. 6002 di questa Corte, ove sia denunciata (anche nella specie da parte dei lettori di lingua straniera presso le Università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti con accordo scritto, il compito del giudice consiste, e si esaurisce, nel verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri dettati dall'art. 36 Cost., senza che possa entrare in gioco - attesa l'insussistenza di un principio di necessaria comparazione intersoggettiva nel diritto del lavoro - un raffronto equiparativo con il trattamento retribuivo di posizioni professionali (dei professori associati o dei ricercatori universitari) ritenute analoghe o corrispondenti. Nell'occasione appena richiamata è stata negata, in via di principio, l'equiparabilità della retribuzione dei lettori a quella dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche sotto il profilo della acquisizione di mansioni superiori rispetto a quelle dedotte ad oggetto del contratto, essendo stato accertato che le funzioni esercitate dai lettori si erano risolte in un'attività di supporto tecnico meramente strumentale all'insegnamento, attività, come tale, diversa da quella di docenza e di ricerca scientifica. Col secondo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, oltre ad erronea applicazione dell'art. 32 del d.P.R., n. 382 del 1980, poiché il Tribunale di Potenza, nel negare la piena equiparazione della retribuzione dei lettori a quella dei ricercatori, non avrebbe adeguatamente tenuto conto dell'impegno professionale dei primi, e in particolare, del loro impegno orario annuo il motivo non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, contenendo esso un inammissibile sindacato del discrezionale giudizio espresso dai giudici di merito con motivazione affatto adeguata ed esente da vizi logici o giuridici. Col terzo motivo si assume che i giudici di merito non hanno tenuto conto adeguatamente della quantità di lavoro svolta dai lettori, rispetto a quella assai inferiore svolta dai ricercatori. Anche questa censura non può essere condivisa.
Lungi dall'indicare con precisione riscontri documentali idonei a smentire l'avviso del Tribunale di Potenza (secondo cui difettava ogni prova in ordine al numero di ore effettivamente lavorate da ciascuno dei ricorrenti) i ricorrenti insistono nel voler comparare in ogni caso l'orario svolto dai lettori a quello previsto per i professori associati a tempo definito o con quello previsto per i ricercatori a tempo pieno, reiterando, in tal modo, l'errore di comparare realtà assolutamente distinte, tenendo conto unicamente di dati quantitativi e non anche qualitativi, con ciò stesso disattendendo lo stesso parametro costituzionale il quale - come noto - costruisce il principio della giusta retribuzione sulla base di una proporzionalità che tenga conto di entrambi i parametri (quantitativi e qualitativi).
Il ricorso va, dunque respinto, con attribuzione delle spese del presente giudizio a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio pari ad E. 10,00 oltre ad E. 2.000,00 (duemila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004