CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1532/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc. Germaneto-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002545844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia Entrate Riscossione avente nr. 13920200002545844/000 per l'importo di € 181,15, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2015.
Ne richiedeva l'annullamento anche in ragione dell'intervenuta prescrizione/decadenza dell'azione di riscossione.
Con comparsa si costituiva l'Agenzia della Riscossione e, con riguardo alla doglianza inerente la prescrizione la resistente, compiute le opportune verifiche, e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale apicale dominante in materia di prescrizione, ammetteva il decorso della fattispecie estintiva e ritirava l'atto richiedendo cessarsi la materia del contendere e dichiararsi l'estinzione del giudizio, con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio siccome richiesto dalla parte resistente e conseguente al ritiro/ annullamento dell'atto che fa venir meno le ragioni della pretesa e, di conseguenza, l'oggetto del contendere.
Purtuttavia non può procedersi alla integrale compensazione delle spese di lite giacché appare evidente, siccome rileva la ricorrente, che la lite è stata integralmente provocata dall'Amministrazione. In tali casi opera il c.d. principio di soccombenza virtuale: l'Ente, se il giudizio fosse proseguito sino alla decisione, sarebbe stato inevitabilmente dichiarato soccombente, poiché la pretesa era priva di fondamento già al momento della notifica della cartella.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite - che quantifica in euro 220,00 oltre accessori di legge - e con espressa distrazione delle stesse a favore del procuratore della parte ricorrente costituita.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1532/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc. Germaneto-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002545844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia Entrate Riscossione avente nr. 13920200002545844/000 per l'importo di € 181,15, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2015.
Ne richiedeva l'annullamento anche in ragione dell'intervenuta prescrizione/decadenza dell'azione di riscossione.
Con comparsa si costituiva l'Agenzia della Riscossione e, con riguardo alla doglianza inerente la prescrizione la resistente, compiute le opportune verifiche, e preso atto dell'orientamento giurisprudenziale apicale dominante in materia di prescrizione, ammetteva il decorso della fattispecie estintiva e ritirava l'atto richiedendo cessarsi la materia del contendere e dichiararsi l'estinzione del giudizio, con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio siccome richiesto dalla parte resistente e conseguente al ritiro/ annullamento dell'atto che fa venir meno le ragioni della pretesa e, di conseguenza, l'oggetto del contendere.
Purtuttavia non può procedersi alla integrale compensazione delle spese di lite giacché appare evidente, siccome rileva la ricorrente, che la lite è stata integralmente provocata dall'Amministrazione. In tali casi opera il c.d. principio di soccombenza virtuale: l'Ente, se il giudizio fosse proseguito sino alla decisione, sarebbe stato inevitabilmente dichiarato soccombente, poiché la pretesa era priva di fondamento già al momento della notifica della cartella.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite - che quantifica in euro 220,00 oltre accessori di legge - e con espressa distrazione delle stesse a favore del procuratore della parte ricorrente costituita.