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Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14544 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AA KH, nato in [...] il [...], contro l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 28.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29.10.2022 la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato che era stata proposta nell'interesse di KH AA con riguardo alla sentenza n. 14327/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 4.11.2019, dichiarata irrevocabile in data 24.11.2019, con cui l'istante era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di tentata evasione e danneggiamento;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14544 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 03/03/2023 2. ricorre per cassazione il difensore dello AA deducendo, con un unico motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione: rileva che l'istante ha avuto effettiva conoscenza del procedimento, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma del 4.11.2019, soltanto quando, il 22.6.2022, gli è stato notificato l'ordine di esecuzione: segnala che, come dedotto con l'istanza di rescissione, all'udienza del 6.2.2019, assenti sia l'imputato che il difensore, il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica ad entrambi e, per Io AA, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. laddove, invero, egli era all'epoca detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo;
richiama, a tal proposito, l'arresto delle SS.UU. in ordine all'obbligo di eseguire le notifiche all'imputato presso il luogo in cui costui sia detenuto anche in presenza di una precedente sua elezione di domicilio;
segnala che la Corte si è limitata a rilevare la inidoneità del domicilio eletto e la mancata comunicazione di ogni suo mutamento, non avendo dato rilievo alla conoscenza dello stato detentivo dell'istante, risultante dal certificato del DAP, in atti;
richiama la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha illegittimamente valorizzato la ritenuta violazione dell'obbligo del ricorrente di mantenere i contatti con il suo difensore di fiducia, in presenza di una ritenuta certezza di essere indagato, tale da risolversi in una mera congettura in contrasto con le deduzioni difensive contenute nell'istanza di rescissione;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata: richiama, infatti, la decisione delle SS.UU. pure evocata dalla difesa ed alla quale l'ordinanza impugnata non si sarebbe conformata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre infatti prendere atto, in via pregiudiziale, che l'impugnazione è stata presentata da soggetto privo di legittimazione soggettiva ovvero dal difensore non munito di procura speciale autenticata;
è infatti appena il caso di ricordare che, in forza del rinvio, operato dall'art. 625bis cod. proc. pen., all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, il conferimento, al difensore, di una procura speciale è condizione essenziale per la legittimazione di questi a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di appello (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346; Sez. 2, 26.10.2021 n. 2869, Maci Pelumb;
Sez. 2, 17.11.2021 n. 46010, SI Alex;
Sez. 2, 17.11.2021 n. 45997, Grassi Luigi). Né rileva che il medesimo difensore, come nel caso di specie, fosse munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione poiché la stessa ontologica "specialità" della procura, esclude che essa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata conferita (cfr., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Morejon Rodriguez, Rv. 276080 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 2262 del 4.11.2022, Maritan;
Sez. 1, n. 46513 del 13.9.2022, Maritan;
Sez. 2, n. 44695 del 13.9.2022, Bonalumi;
Sez. 2, n. 43931 del 26.10.2022, Valerio). 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3.3.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29.10.2022 la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato che era stata proposta nell'interesse di KH AA con riguardo alla sentenza n. 14327/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 4.11.2019, dichiarata irrevocabile in data 24.11.2019, con cui l'istante era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di tentata evasione e danneggiamento;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14544 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 03/03/2023 2. ricorre per cassazione il difensore dello AA deducendo, con un unico motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione: rileva che l'istante ha avuto effettiva conoscenza del procedimento, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma del 4.11.2019, soltanto quando, il 22.6.2022, gli è stato notificato l'ordine di esecuzione: segnala che, come dedotto con l'istanza di rescissione, all'udienza del 6.2.2019, assenti sia l'imputato che il difensore, il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica ad entrambi e, per Io AA, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. laddove, invero, egli era all'epoca detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo;
richiama, a tal proposito, l'arresto delle SS.UU. in ordine all'obbligo di eseguire le notifiche all'imputato presso il luogo in cui costui sia detenuto anche in presenza di una precedente sua elezione di domicilio;
segnala che la Corte si è limitata a rilevare la inidoneità del domicilio eletto e la mancata comunicazione di ogni suo mutamento, non avendo dato rilievo alla conoscenza dello stato detentivo dell'istante, risultante dal certificato del DAP, in atti;
richiama la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha illegittimamente valorizzato la ritenuta violazione dell'obbligo del ricorrente di mantenere i contatti con il suo difensore di fiducia, in presenza di una ritenuta certezza di essere indagato, tale da risolversi in una mera congettura in contrasto con le deduzioni difensive contenute nell'istanza di rescissione;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata: richiama, infatti, la decisione delle SS.UU. pure evocata dalla difesa ed alla quale l'ordinanza impugnata non si sarebbe conformata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre infatti prendere atto, in via pregiudiziale, che l'impugnazione è stata presentata da soggetto privo di legittimazione soggettiva ovvero dal difensore non munito di procura speciale autenticata;
è infatti appena il caso di ricordare che, in forza del rinvio, operato dall'art. 625bis cod. proc. pen., all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, il conferimento, al difensore, di una procura speciale è condizione essenziale per la legittimazione di questi a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di appello (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346; Sez. 2, 26.10.2021 n. 2869, Maci Pelumb;
Sez. 2, 17.11.2021 n. 46010, SI Alex;
Sez. 2, 17.11.2021 n. 45997, Grassi Luigi). Né rileva che il medesimo difensore, come nel caso di specie, fosse munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione poiché la stessa ontologica "specialità" della procura, esclude che essa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata conferita (cfr., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Morejon Rodriguez, Rv. 276080 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 2262 del 4.11.2022, Maritan;
Sez. 1, n. 46513 del 13.9.2022, Maritan;
Sez. 2, n. 44695 del 13.9.2022, Bonalumi;
Sez. 2, n. 43931 del 26.10.2022, Valerio). 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3.3.2023