Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2014, n. 961
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Sentenza 25 novembre 2014

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La rettifica in udienza del capo di imputazione operata dal P.M., consistente nella specificazione della norma incriminatrice violata, non chiaramente indicata, e del presupposto da cui scaturisce l'illiceità della condotta (nella specie, l'assenza di un permesso a costruire), costituisce modifica della contestazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc.pen., con conseguente necessità, a pena di nullità, della sospensione del dibattimento e della notifica all'imputato contumace dell'estratto del verbale ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2014, n. 961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 961
    Data del deposito : 25 novembre 2014

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