Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
La rettifica in udienza del capo di imputazione operata dal P.M., consistente nella specificazione della norma incriminatrice violata, non chiaramente indicata, e del presupposto da cui scaturisce l'illiceità della condotta (nella specie, l'assenza di un permesso a costruire), costituisce modifica della contestazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc.pen., con conseguente necessità, a pena di nullità, della sospensione del dibattimento e della notifica all'imputato contumace dell'estratto del verbale ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2014, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 3348
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 12630/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR RO IO N. IL 06/02/1935;
avverso la sentenza n. 132/2013 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 09/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'inammissibilità del proposto ricorso;
udito il difensore avv. Capobianco TO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Campobasso, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente BR RO IO, con sentenza del 9.01.2014, confermava la sentenza emessa, in data 21.12.2012, dal Tribunale di Larino sezione distaccata di Termoli, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato CI OC TO colpevole del reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) perché, quale proprietario di un edificio e committente dei lavori, apriva sei finestre dalle dimensioni di circa mt. 1 x 1,20 su tre lati prospettivi dello stesso edificio, in assenza del permesso di costruire, in Termoli immediatamente prima del 27.11.2008, condannandolo alla pena di mesi 5 di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa subordinata all'esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi nel termine di mesi 4 dalla data di irrevocabilità della sentenza, con ordine di remissione in pristino.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, CI OC TO, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- erronea applicazione della legge penale.
Deduce il ricorrente che la Corte distrettuale non avrebbe ritenuto fondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del verbale di udienza in cui era stata operata una modifica dell'imputazione.
All'udienza dibattimentale del 12.2.2010 il pubblico ministero avrebbe proceduto alla modifica del capo di imputazione, ma il relativo verbale non sarebbe stato notificato all'imputato contumace. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo sopra illustrato è fondato e pertanto, tenuto conto che alla data della presente pronuncia risulta spirato il termine massimo di prescrizione del reato in contestazione, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio.
2. CI OC TO veniva citato a giudizio innanzi al Gm di Larino, sez. distaccata di Termoli, per rispondere: "Del reato p. e p. dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 perché, quale proprietario di un edificio e committente dei lavori, apriva sei finestre dalle dimensioni di circa mt. 1x1,20 su tre lati prospettivi dello stesso edificio. Termoli immediatamente prima del 27.11.2008". All'udienza del 12.2.2010 - come si evince dagli atti, cui questa Corte ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta - il PM precisava che in punto di diritto la contestazione doveva riferirsi all'art. "44, lett. b" e aggiungeva, alla fine dell'enunciazione in fatto, la dizione "in assenza del permesso di costruire".
Il GM riteneva non essere dovuta alcuna comunicazione e/o notifica all'imputato contumace, ritenendo che non si trattasse di una modifica dell'imputazione, bensì di una mera integrazione della stessa.
L'odierno motivo di ricorso costituiva motivo di appello, ma la Corte territoriale lo disattendeva, condividendo l'argomentazione del giudice di prime cure secondo cui, come risultava dallo stesso verbale, non era stata operata una modifica del capo di imputazione, ma una semplice integrazione della stessa imputazione. E aggiungeva nella motivazione della sentenza impugnata che, non solo, nel caso che ci occupa non c'era stata una modifica sostanziale dell'imputazione (in quanto la modifica aveva riguardato la semplice integrazione con l'aggiunta delle parole "in assenza del permesso di costruire"), ma sul punto l'imputato aveva avuto modo di interloquire e difendersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale L'assunto, tuttavia, non è condiviso da questo Collegio, che ritiene, dunque, che si sia effettivamente incorsi da parte dei giudici del gravame del merito nella lamentata violazione di legge.
3. La sentenza impugnata, sul punto, motiva richiamandosi alla giurisprudenza di questa Sezione (e nello specifico alla sentenza 41478/2012), emessa nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite n. 36551/2010. Occorre, perciò richiamare tali precedenti giurisprudenziali, che conservano la loro efficacia, per verificare che non si attagliano al caso in esame.
Con la sentenza n. 36551/2010 le SS.UU. di questa Corte affermarono che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (così SS.UU. n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051 nel giudicare una fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta prefallimentare).
Questa Sezione ha poi effettivamente precisato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa (sez. 3, n. 41478 del 4.10.2012, Stagnoli, rv. 253871, fattispecie in tema di discarica abusiva, in cui la S.C. ha considerato irrilevante l'intervento modificativo in senso favorevole all'imputato consistente nella riduzione quantitativa dei rifiuti oggetto dell'imputazione). E, ancora, è stato ritenuto in altra pronuncia che debba escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (così sez. 5, n. 17879 del 13.3.2014, rv. 260009, che ha affermato che correttamente il giudice d'appello avesse ritenuto un mero errore materiale l'inesattezza relativa alla data del commesso reato, così come contestata nel capo di imputazione in riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.).
4. Il richiamo alla giurisprudenza consolidatasi in materia di correlazione tra imputazione e sentenza, tuttavia, appare fuorviante. Nei casi in questione, infatti, si tratta di pronunce che, a fronte di una determinata imputazione, addivengono ad un'affermazione di responsabilità per un fatto che, secondo la prospettazione difensiva, è diverso.
Nel caso che ci occupa, invece, in discussione è se quella operata in udienza sia stata una modificazione dell'imputazione nei suoi tratti essenziali, di cui fosse necessario rendere edotto l'imputato contumace, ovvero se si trattasse di una mera precisazione o integrazione di quella.
Maggiormente pregnante, perciò, appare ad avviso del Collegio il richiamo ai precedenti giurisprudenziali in materia di modifica in udienza del capo d'imputazione.
Questa Corte di legittimità, in più occasioni, è stata chiamata a pronunciarsi su casi che riguardavano la modifica della data di commissione del fatto. E ha affermato che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nelle diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato, (così sez. 5, n. 6977 del 22.11.2001 dep. 21.2.2002, Calza F., rv. 221385. che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto infondato il ricorso dell'imputato, che aveva dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto, poiché il capo di imputazione riportava erroneamente quale tempus commissi delicti la data della querela e non quella del fatto, la relativa modifica gli era stata notificata - essendo egli rimasto contumace - solo otto giorni prima della data fissata per la nuova udienza e quindi senza il rispetto dell'ordinario termine di comparizione di giorni venti). Negli stessi termini, più recentemente, in altra pronuncia si è affermato che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato (sez. 5, n. 10196 del 31.1.2013, Mannino, rv. 254658).
Pertanto, secondo il dictum della sentenza 10196/2013, detta rilevanza deve essere accertata alla luce delle finalità della norme di cui agli artt. 516-522 cod. proc. pen., preordinate ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
con la conseguenza che la modifica, avvenuta in udienza, della data del reato - nella specie commesso il giorno precedente a quello indicato in imputazione - non comportando alcuna significativa modifica della contestazione, immutata nei suoi tratti essenziali, non è stata ritenuta idonea in nessun modo a pregiudicare le facoltà difensive. 5. È stato, dunque, più volte precisato da questa Corte, che le norme concernenti le nuove contestazioni, le modificazioni dell'imputazione e la necessaria correlazione tra essa e la sentenza (artt. 516 - 522 cod. proc. pen.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Pertanto, devono essere interpretate con riferimento a detto scopo e non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui il mutamento pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, essendo il sistema di garanzia ispirato all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un "fatto", inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.
Ebbene, alla luce di tali principi giuridici occorre rilevare che nel caso in esame l'avere colmato da parte del pm in udienza l'assenza di specificazione della norma giuridica citata (con il riferimento al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e, soprattutto, l'indicazione, in fatto, che nel caso di specie mancava il permesso per costruire costituisce senza dubbio una significativa modifica della contestazione, che non può dirsi essere rimasta immutata nei suoi tratti essenziali.
Va aggiunto che, ritiene il Collegio, che, in un caso come quello in esame, la doglianza non sarebbe stata fondata se l'integrazione dell'imputazione avesse riguardato solo il dato normativo, in quanto il riferimento a quest'ultimo ben avrebbe potuto essere chiarito da una contestazione in fatto chiara e completa.
Si perviene, tuttavia, ad una conclusione diversa in ragione del fatto che l'originaria contestazione in fatto, priva dell'aggiunto nin assenza del permesso di costruire", ha visto l'imputato trovarsi di fronte - e mai essere reso edotto del mutamento - ad una imputazione che faceva riferimento ad una condotta lecita senza che gli venisse neanche specificata con chiarezza la norma incriminatrice violata. In altri termini, mancava una chiara identificazione dell'addebito.
Se ne può dunque ricavare il principio giuridico che la contemporanea carenza di una chiara indicazione della norma violata e del presupposto da cui scaturisce l'illiceità della condotta (nel caso di specie l'assenza di permesso per costruire) fa sì che la successiva doppia integrazione operata in udienza da parte del Pm non possa che essere qualificata come modifica della imputazione ex art. 516 c.p.p., comma 1 rendendosi pertanto necessaria la sospensione del dibattimento e la notifica all'imputato contumace dell'estratto del verbale ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen.. La mancata notifica all'imputato, in tal senso, appare idonea a pregiudicare le facoltà difensive e configura una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
6. Come anticipato, tuttavia, il reato in contestazione risulta alla data della presente pronuncia estinto per intervenuta prescrizione, essendo stato commesso, come si legge in imputazione "in epoca immediatamente prima del 28.11.2008".
Pur tenuto conto, infatti, di 62 gg. di sospensione della prescrizione (a causa del rinvio dell'udienza del 4.12.2009 per impedimento per motivi di salute dell'imputato che presentava a sostegno della richiesta un certificato medico datato 3.12.2009 con 3 gg. di prognosi) il reato in contestazione ha visto spirare il suo termine massimo di prescrizione in epoca immediatamente antecedente al 26.1.2014.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015