Sentenza 1 marzo 2005
Massime • 1
In caso di sentenza resa nei confronti di una pluralità di imputati, la competenza in sede esecutiva appartiene alla Corte di appello anche se la modifica delle statuizioni di primo grado, rilevante a tali fini, non riguarda tutti gli imputati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2005, n. 11534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11534 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/03/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 945
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 031546/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SANREMO;
nei confronti di:
MISTRI LUIGI N. IL 28/08/1948;
avverso ORDINANZA del 10/06/2004 TRIBUNALE di SANREMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Sanremo - quale giudice dell'esecuzione - accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata dal Mistri ai sensi dell'art. 671 c.p.p., previa declaratoria della propria competenza, essendo l'ultima sentenza passata in giudicato (corte d'appello di Genova, 12.2.2002) confermativa di quella di primo grado nei di lui riguardi.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il p.m., denunciando violazione di legge. La competenza a provvedere sull'istanza era della corte d'appello di Genova, in quanto la sentenza sopra citata, se confermativa quanto alla posizione del Mistri, era di riforma nei riguardi dei coimputati e quindi radicava dinanzi a quel giudice la cognizione dell'istanza "de qua".
Il ricorso è fondato, stante il ben noto principio di carattere generale, secondo cui, in caso di sentenza resa nei confronti di una pluralità di imputati, la competenza (funzionale) "in executivis" appartiene alla corte d'appello, anche se la modifica delle statuizioni di primo grado, rilevante a tali fini, non riguarda tutti gli imputati (cfr. Sez. 1^, 21.3.2001, Kotan); ciò in quanto unico dev'essere il giudice dell'esecuzione.
L'ordinanza impugnata, che espressamente viola tale principio, deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla competente corte d'appello di Genova per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005