CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4219/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4402/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato la cartella di pagamento AdER n.
09720220134360081000 di € 45.181,88 relativa a TARI per gli anni
2013-2014-2015-2016-2017-2018, chiedendone l'annullamento per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore Roma Capitale chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in quanto l'impugnativa riguarda un atto dell'esecuzione, mentre nel merito il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del proprio operato dando prova della notifica degli atti presupposti al portiere dello stabile di Indirizzo_1 ove sarebbe ubicata la ricorrente.
La CGT di Roma con sentenza n. 4402/2024 ha respinto il ricorso compensando le spese. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la Ricorrente_1 chiedendone la riforma con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado.
La società ha anche richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Nel presente giudizio di appello si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dello stesso e dell'istanza cautelare in quanto infondati con condanna dell'appellante alle spese.
Con ordinanza 5/11/2024 questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione.
All'udienza del 7/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado rilevando la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea valutazione in ordine alla eccepita notifica degli atti presupposti. Ritiene la Corte che sotto il primo profilo la censura è fondata atteso che la CGT di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo tardiva la costituzione in giudizio di Roma Capitale e la sua produzione documentale inerente le notifiche degli atti presupposti, accogliendo, di fatto, l'eccezione della ricorrente società, ciò risultando anche dal verbale di udienza, ma poi contraddittoriamente ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa.
In proposito si osserva che effettivamente la costituzione di Roma Capitale è tardiva così come fuori termine è la produzione documentale inerente la prova della notifica degli atti presupposti. Difatti il ricorso risulta notificato a Roma Capitale il 29/11/2022 e conteneva una istanza di mediazione ex art. 17 bis c.
2-3 d.lgs. n. 546/92, per cui il termine di 60 giorni per la costituzione del resistente previsto dall'art. 23 del d.lgs n.546/92 non decorreva dalla notifica del ricorso, ma dal 90° giorno successivo alla notifica (1/3/2023) per dar modo di definire il procedimento di mediazione, con la conseguenza che il termine per la costituzione di Roma Capitale andava a scadere il 2/5/2023.
In considerazione del fatto che la costituzione di Roma Capitale è successiva a tale ultima data è da considerarsi tardiva, così come tardiva è la produzione documentale effettuata in primo grado inerente la prova della notifica degli atti presupposti, documentazione la quale, pertanto, non è utilizzabile per la decisione. Conseguentemente ritiene questa Corte che Roma Capitale non ha validamente provato la regolarità della notifica degli atti presupposti vizio che non può essere sanato con la produzione in appello della relativa documentazione.
Sul punto si rileva che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023, il quale prevede il divieto di produzione nel giudizio di secondo grado delle notifiche degli atti impugnati ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado, divieto la cui legittimità è stata confermata dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, che ha ritenuto illegittimo il divieto di produzione in appello esclusivamente con riferimento alla produzione delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
La fondatezza di tale censura è assorbente di ogni altra questione in quanto dall'omessa o, comunque, dalla non provata, notifica dell'atto presupposto, discende la nullità dell'atto consequenziale notificato atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni al fine di consentire al destinatario l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ragion per cui l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. n. 26660/2023).
Conclusivamente l'appello della Ricorrente_1 deve essere accolto con riforma della impugnata sentenza n. 4402/2024 della CGT di primo grado di Roma ed annullamento dell' impugnata cartella di pagamento n. 09720220134360081000. In considerazione della disciplina normativa che ha subito modifiche e del recente arresto giurisprudenziale della Corte Costituzionale, nonché della contraddittorietà della sentenza impugnata, ritiene la Corte di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4219/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4402/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134360081000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato la cartella di pagamento AdER n.
09720220134360081000 di € 45.181,88 relativa a TARI per gli anni
2013-2014-2015-2016-2017-2018, chiedendone l'annullamento per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'ente impositore Roma Capitale chiedendo la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in quanto l'impugnativa riguarda un atto dell'esecuzione, mentre nel merito il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del proprio operato dando prova della notifica degli atti presupposti al portiere dello stabile di Indirizzo_1 ove sarebbe ubicata la ricorrente.
La CGT di Roma con sentenza n. 4402/2024 ha respinto il ricorso compensando le spese. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la Ricorrente_1 chiedendone la riforma con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado.
La società ha anche richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Nel presente giudizio di appello si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dello stesso e dell'istanza cautelare in quanto infondati con condanna dell'appellante alle spese.
Con ordinanza 5/11/2024 questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione.
All'udienza del 7/10/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado rilevando la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea valutazione in ordine alla eccepita notifica degli atti presupposti. Ritiene la Corte che sotto il primo profilo la censura è fondata atteso che la CGT di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo tardiva la costituzione in giudizio di Roma Capitale e la sua produzione documentale inerente le notifiche degli atti presupposti, accogliendo, di fatto, l'eccezione della ricorrente società, ciò risultando anche dal verbale di udienza, ma poi contraddittoriamente ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa.
In proposito si osserva che effettivamente la costituzione di Roma Capitale è tardiva così come fuori termine è la produzione documentale inerente la prova della notifica degli atti presupposti. Difatti il ricorso risulta notificato a Roma Capitale il 29/11/2022 e conteneva una istanza di mediazione ex art. 17 bis c.
2-3 d.lgs. n. 546/92, per cui il termine di 60 giorni per la costituzione del resistente previsto dall'art. 23 del d.lgs n.546/92 non decorreva dalla notifica del ricorso, ma dal 90° giorno successivo alla notifica (1/3/2023) per dar modo di definire il procedimento di mediazione, con la conseguenza che il termine per la costituzione di Roma Capitale andava a scadere il 2/5/2023.
In considerazione del fatto che la costituzione di Roma Capitale è successiva a tale ultima data è da considerarsi tardiva, così come tardiva è la produzione documentale effettuata in primo grado inerente la prova della notifica degli atti presupposti, documentazione la quale, pertanto, non è utilizzabile per la decisione. Conseguentemente ritiene questa Corte che Roma Capitale non ha validamente provato la regolarità della notifica degli atti presupposti vizio che non può essere sanato con la produzione in appello della relativa documentazione.
Sul punto si rileva che alla presente controversia, in quanto instaurata successivamente al 5/1/2024, è applicabile il disposto dell'art. 58 c. 3 del d.lgs n. 546/92 come modificato dal d.lvo n. 220/2023, il quale prevede il divieto di produzione nel giudizio di secondo grado delle notifiche degli atti impugnati ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado, divieto la cui legittimità è stata confermata dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2025, che ha ritenuto illegittimo il divieto di produzione in appello esclusivamente con riferimento alla produzione delle deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
La fondatezza di tale censura è assorbente di ogni altra questione in quanto dall'omessa o, comunque, dalla non provata, notifica dell'atto presupposto, discende la nullità dell'atto consequenziale notificato atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni al fine di consentire al destinatario l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ragion per cui l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. n. 26660/2023).
Conclusivamente l'appello della Ricorrente_1 deve essere accolto con riforma della impugnata sentenza n. 4402/2024 della CGT di primo grado di Roma ed annullamento dell' impugnata cartella di pagamento n. 09720220134360081000. In considerazione della disciplina normativa che ha subito modifiche e del recente arresto giurisprudenziale della Corte Costituzionale, nonché della contraddittorietà della sentenza impugnata, ritiene la Corte di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri