Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2003, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NG I DEL POPOLO ITALIANO0 2 LA CORTE S REMATI SSAZIONE Oggetto త SEZIONE SECOR A GLUDL O CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 8601/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 11716/00 5140 Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Cron. Rep. 664 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- od.10/10/02 ConsigliereDott. RA Paolo FIORE ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: RB SC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'Avvocato NANNA VITO. difeso dall'avvocato ETTORE TENERELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LO PI;
intimato e sul 2° ricorso n° 11716/00 proposto da: LO PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 1322 FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato -1- PIERO CONTI, difeso dagli avvocati GIANFRANCO CARADONNA, SC VOLPE, giusta delega in atti;
+ controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RB SC;
- intimato avverso la sentenza n. 368/00 del Tribunale di BARI, depositata il 02/02/00; 十 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei procedimenti, trattandosi di ricorsi proposti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. іп persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'11.1.1996, RB RA Conveлnе innanzi al giudice di pace di RU OP Fistro. L'attore esponeva di aver venduto al OP autovettura usata per il prezzo, non pagato, di L.
2.000.000 e di avergii nell'occasione Commissionato โค fornitura а la Dessa in opera di alcune saracinesche. Fer tale fornitura 11 OP aveva ottenuto ingiunzione di pagamento per 50 0a Maggiore nei confronti dell'attere Urbano il quale aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, 1 cessione dell'auto per cui vantava il prezzo, di L. 3.141.666, comprensivo di interessi. Ii Tribunale di Bari, con sentenza in data 17.12.1993, si era pronunziato Solp sulla fornitura fatta dal lopez e non anche sulla vendita per cui 1'Urbano chiedeva la condanna al pagamento del spindicato prezzo. Il OP nel costituirsi eccepiva, per quel che ancora interessȧ in questa sedc, l'esistenza del giudicato estamo;
11 giudice di pace accoglieva la domanda sul presupposto che a suo tempo Tribunale, giudice dell'opposizione, дол aveva tenuto conto della eccepita compensazione "In quanto l'urbaro Prancesco aveva espressamente rinunciato alla relativa 'domanda ẹ che i due giudizi avevano diverso oggetto. Il OP proponeva appello innanzi al Tribunale di Bari che, con la sentenza in data 28.1- 2.2.2000. lo accoglieva rigettando al comanda dell'Urbano. 11 Iritunale riteneva fondata l'eccezione di giudicato. L'anzidetto giudice osservava che, dopo la proposizione da parte del OP della querela di falso su UA documento prodotta in giudizio dall'Urbano, allora opponente convenuto, il procuratore di costui aveva dichiarato che non intendeva avvalersi dello Scritto pet Provare 4.2 diritto alla SORMU di L. 2.000.000, ri servandosi di agire in separato giudizio. L'Urbano aveva proposto solo compensazione e non CT.a domanda ina eccezione di del Tribunale, ia questione ma, а giudizio riconvenzionale dirimente stava nel fatto il giudice dell'opposizione lo stesso Tribunale di Bari) in quella sede si eca comanque pronunciato sulla eccezione proposta ritenendola infondata dopo che l'Urbano aveva rinunziato ad avvalersi del documento, così annuliandone i valore probatorio in ordine al fatto "impeditivo" del diritto vastato, dedotto come eccezione. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione RB RA con unico, articolato motivo. OP IE resiste соп contror corso e propone ricoIso condizionato сол LEI Olivo.LO stesso ha presentatoincidentale memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Ι ricorsi principale ed incidentale NC riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. siccome proposii contro la stessa sentenza. Nell' ico motiva del ricorso principale si deduce viclazione degli artt. 2808 ē 2909 in relazione agli artt. 1241 * segg..Contesta che i Tribunale, in sede di giudizio di opposizione, abbia svolto alcun accerlasteato in ordine al rapporto scaturito Gella vendita dell'autovetture. La preclusione da può, secor.do ilgiudicato relativa ad [1] "controcredito" ricorrente, sorgere solo nel caso in cui questo trova la sua causa pretendi nelic slesso rapporto da cui deriva il credito dedotto dall'attore ed, allo stesso modo, in tena di compensazione, l'efficacia preclusiva del giudicato può investire soltanto quei crediti che trovano la loro origine nel Fatto costitutivo del diritto vantato dell'attore in sostanza originatisi dal medesimo nel caso di crediti scaturenti da autonomi rapporto 6 non " presupposti. il ricorrente, anche ā voler attrarre i crediţi Secondo nell'ambito di un'unica attività economica, si trattava pur sempre di due diritti soggettivi "autonomi nella locu esistenza e caducazione” da cui scaturivano diverse azioni che potevano farsi valere in viz autonoma. I1 ricorrente, infine, trae motivo per censurare la pronuncia sulle spese dal rilievo сле mai il suo credito era stato posto in dubbio. Il ricorso non è fondato par nessuna delle sue prospectazioni, Le parti, riferendosi a la difese dell'Vrba nel giudizio di opposizione concluscsi con la sentenza del 17.12.1993 su cui si sarebbe formato il giudicato, parlano concordemente di eccezione di compensazione (che più correttamente, per come detta sentenza si esprime, sarebbe ca qualificars eccezione di pazziale adempimento mediante "datio in solutum" dell'auto per il valore di dpemilioni) sicché, avendo anche la sentenza impugnata parlato di eccezione di compensazione, sul punto è preclusa ogni indagine. Conforme alla prevalente giurisprudenzaCib posto, è esatto quanto snsten to dal ricorrente secondo cui la compensazione presuppone 1.* autonomia dei apporti (Cass. 6320/04; £732/83;1245/87; 4174/98; 1903/2001, sebbene in Cass, SS. UU. n. 775/99 si sostenga che l'istituts possa operare anche fra obbligazioni nascenti da un'unica fonte negoziale) ma, tuttavia, la esatta impostazione teorica non conduce alla conclusione che il ricorrente intende da essa trarie. Non può, infatti, logicamente inferirsi dalla autonomia dei titoli e dei rapporti, che come è ovvio rende possibile l'autonoma azlorabilità dei crediti, dezivi, per ciò stesso, la impossibilits che il credito opposto in compensazione sia attratto nel giudicato che si forma sul credito azionato dalla parte cui viene opposta la compensazione. tale puramentea teorico argomentare si oppone ilanzi, fatto A La conclusione non è necessariamente implicata dalle premesse cd, incontrovertibile che nel caso di specie la compensazione fu dedosta іп giudizio e وفي نان una volta the l'eccezione di compensazione, arche se nascente da rapporto negoziale autonomo rispetto quello da انات deriva il credito fatto valere in giudizio, sia opposta nello stesso processo anziché essere ( come astraltamente possibile, azionata autonomamente), il problema non riguarda ormai la non) opponibilità dell'eccezione ( peraltro nelle вресів llai messa in dubbio) ma si sposta sull'esame della Vonne pronuncia conclusiva del processo in cui la compensazione è stata opposta al fine di stabilire se su di essa sia intervenuta ura pronuncia del giudice con effetto sostanziale di giudicato sul merilo del credito vartato ed opposzc in compensazione. sentenza impugnata, giustamente tenendo conto dei Orbene, la che ampongono di integrare i l dispositivo con ia principi motivazione, ha preso in esame la prima sentenza ( quelle del 1993 51 cul si sarebbe formato il giudicato sul merito delle eccezione di compensazione) nella e soprattutto nella) parte motiva, di cui vengono Aportati testualmente i Punti еrilevanti, l'ha interpretata per giungere alla conclusione dell'esistenza del attraverso due enunciat: passando giudicato, sebbene contraddittori;
a) da ut lato (pag. 6 sent.) si valorizza solo la rinunzia ( non equivalente alla rinunzia all'eccezione) ad avvalersi come prova del documento attestate il credito (pagamento! del 'Urbano, бе ne azzera, di consequenza, il valore probatorio e ció conduce, per implicito, una pronunzia di infondatezza dell'eccezione che troverebbe conferma anche nel rigetto dell'opposizione implicante, come antecedente Logico, l'inesistenza del fatto "impeditivo" ( rectius: estintivo), ciò del credito dedotto in compensazione;
b) d'altro canto pag. 7 sent.) si parte dalla premessa che An la parte aveva rinunciato alla eccezione e che il Tribunale aveva deciao 10 stesso in ordine ad essa mentstante 14 rinuncia e la mancanza di domanda proveniente dallaהחנו controparte :l'attore OP di accertamento negativo sull'eccezione meglio, 5 l credito oggetto dell'eccezione : şi fatta pronuncia el affetto dal vizio di ultrapetizione che, tuttavia, non era stato denunziato Sall'interessato Urbano, C301 la conseguenza del formarsi del giudicato anche sull'altra petitum. Ma 11 ricorrente, perverc, Don Censur2 questo profilo contraddittorio de ja sentenza ed anche nel caso le proposizioni Sub > 0 by vogliano intenders come coppio argomento di motivazione, nessuna doglianza viene mossa all arguente ah bị. Il ricorrente, infatti, persiste nel sottolineare l'autonomia dei rapporti che, poi, è la ragione per la quale: a) sull'eccezione non poteva formarsi il giudicato : e si è visto pit sopra l'infondatezza di tale assunte b) egli rinuncia ad opporre El credito in compensazione per azionarlo autonomamente: conclusione cui si oppone il fatto che, comunque, il credito fu azionato in via di eccezione c dibattuto nello steso processc 無 che, secondo 1' assunte della sentenza oggi gravata, Sub di ERSO intervenne anche wa pronunzia (passata in giudicato). Altro essendo l'autonomia sostanziala dai rapporti all'origine del crediti ed altro l'autonoma (eventuale) azione processuale, di fatto la premessafda cui il ricorrente doveva partire era quella che L 11 credito da lui vanlate venne, in concreto, dedosto in via di eccezione nel processo instaurato dal OP nei suoi confronti a da questa premesse 'ai scaturire la critica alla sentenza impugnata secondo la quale, a prescindere dalla autonomia dei credit i e dal la deducibilità deil'eccezione, su questa era intervenuta pronuncia coperta da giudicato. oppone alle il ricorrente, invece, Nessuna Censura insiste sentenza Ma (giova specifiche de la argomentazioni ripeterlo) solo la prospettazione dell'autonomia dei due crediti da cxi sviluppa un ragionamento che procede prescindendo del dal SUO iter tutto dal contenuto della sentenze motivazionale. Passando alla censura relativa alla pronuncia sulle spese, esse si fonda sul presupposto che il credito dell'Urbano non sarebbe mai stato negato. L'assunto cozza con l'impianto decisorio delle sentenza impugnata per la quale detto credito era stato, invece, negato con forza di giudicato. Il rigetlo de! Iicorso principale comporta, all' evidenza, l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato nel quale viene dedotta teessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sotto il profilo che la senLetza impugnata avrebbe errato cel ritenere che 12 riserva fatta dalla difesa dell'Urbano di far valere in separato qiodizio la pretese per il pagamento del. prezzo рег 1'autovettura configurerebbe alla eccezione di compensazionerinuncia una anziché una rimancia а far valere in giudizio i1 documento propria della dichiarazione resa in sede di impugnato oi falso, interpello ai sensi dell'art. 222 c.p.c., tanto che il credito opposto in compensazione era stato oggetto di prova e di dibattito processuale. In ogni caso anche la tacita rinuncia all'eccozione di compensazione era equivalente ad un rigetto nel merito della stessa. Il Collegio Zavvisa giusti motivi рет disporre _a totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito 'incidentale; compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma add 10 ottobre 2002 nella camera di consiglic delle seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consighiere estensore IL PRESIDENŢE DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Oggi. - 14TER 2003 Maria Di Nuzzo Marie IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo