CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2023, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da AL NR, nato a [...] il [...], AL CO, nata a [...] il [...], TO ET, nata a [...] il [...], avverso la sentenza in data 13/05/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 dicembre 2019 del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato NR AL ed ET TO alle pene di legge per i reati di falso (art. 110, 476 e 482 cod. pen.) e di abuso edilizio (art. 110 cod. pen. e 44 d.P.R. n. 380 del 2001) e CO AL per il solo reato di abuso edilizio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5243 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 03/11/2022 2. Gli imputati presentano un unico ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo deducono il vizio di motivazione perché la permanenza dell'abuso edilizio era cessata al 12 maggio 2010 e comunque . non poteva configurarsi una "ripetizione" dell'ipotesi contravvenzionale, ma eventualmente una violazione dell'art. 349 cod. pen. Contestano il reato di falso, perché non era stato possibile ricostruire con esattezza le dinamiche che avevano consentito di doppiare il protocollo della pratica e di inserire agli atti del Comune la documentazione falsa. Con il secondo lamentano il diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I Giudici di merito hanno accertato che il condono edilizio allegato alla SCIA del 3 aprile 2017 era falso perché i tecnici dell'ufficio comunale avevano disconosciuto la firma apposta sul documento;
inoltre, la legge sul condono n. 323 del 2003 chiedeva l'ultimazione dei manufatti entro il 31 marzo 2003 ma dalle aerofotogrammetrie tratte da Google earth era chiaro che i fabbricati non esistevano tra il 18 marzo 2003 e il 13 maggio 2009; d'altra parte, gli imputati avevano proseguito i lavori abusivi già iniziati e bloccati con il sequestro dell'8 maggio 2010 realizzando opere di ultimazione e rifinitura come rilevato nel sequestro del 5 giugno 2018. Il primo motivo di ricorso non si confronta con tale ricostruzione dei fatti, ma tenta di accreditare una versione alternativa in ordine al reato di falso, già vagliata negativamente dalla Corte territoriale, che ha disatteso la prospettazione difensiva della ignoranza della falsità del documento, osservando non illogicamente che il AL e la TO erano gli unici veri interessati al condono che era indispensabile per l'inizio dell'attività alberghiera. La difesa ha sostenuto anche che non potevano configurarsi gli abusi edilizi, per essere invece ravvisabile il più grave reato di violazione dei sigilli. Non risulta però che tale reato sia stato contestato mentre è certo che gli imputati abbiano continuato nella realizzazione delle opere abusive a distanza di molti anni come dimostrato dal confronto tra i due verbali di sequestro del 2010 e del 2018. E' pacifico in giurisprudenza che in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera 2 Il Consigliere estensore principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01). Pertanto, come correttamente sottolineato dalla Corte di appello, non rileva l'individuazione del momento della cessazione della permanenza, perché la natura abusiva delle nuove opere deriva piuttosto dal precedente abuso. Del tutto inconsistente è poi il secondo motivo, atteso che la Corte territoriale ha puntualmente osservato che il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dalle modalità della condotta, sintomatiche di una natura altamente trasgressiva e incline a violare le leggi. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 3 novembre 2022
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 dicembre 2019 del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato NR AL ed ET TO alle pene di legge per i reati di falso (art. 110, 476 e 482 cod. pen.) e di abuso edilizio (art. 110 cod. pen. e 44 d.P.R. n. 380 del 2001) e CO AL per il solo reato di abuso edilizio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5243 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 03/11/2022 2. Gli imputati presentano un unico ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo deducono il vizio di motivazione perché la permanenza dell'abuso edilizio era cessata al 12 maggio 2010 e comunque . non poteva configurarsi una "ripetizione" dell'ipotesi contravvenzionale, ma eventualmente una violazione dell'art. 349 cod. pen. Contestano il reato di falso, perché non era stato possibile ricostruire con esattezza le dinamiche che avevano consentito di doppiare il protocollo della pratica e di inserire agli atti del Comune la documentazione falsa. Con il secondo lamentano il diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I Giudici di merito hanno accertato che il condono edilizio allegato alla SCIA del 3 aprile 2017 era falso perché i tecnici dell'ufficio comunale avevano disconosciuto la firma apposta sul documento;
inoltre, la legge sul condono n. 323 del 2003 chiedeva l'ultimazione dei manufatti entro il 31 marzo 2003 ma dalle aerofotogrammetrie tratte da Google earth era chiaro che i fabbricati non esistevano tra il 18 marzo 2003 e il 13 maggio 2009; d'altra parte, gli imputati avevano proseguito i lavori abusivi già iniziati e bloccati con il sequestro dell'8 maggio 2010 realizzando opere di ultimazione e rifinitura come rilevato nel sequestro del 5 giugno 2018. Il primo motivo di ricorso non si confronta con tale ricostruzione dei fatti, ma tenta di accreditare una versione alternativa in ordine al reato di falso, già vagliata negativamente dalla Corte territoriale, che ha disatteso la prospettazione difensiva della ignoranza della falsità del documento, osservando non illogicamente che il AL e la TO erano gli unici veri interessati al condono che era indispensabile per l'inizio dell'attività alberghiera. La difesa ha sostenuto anche che non potevano configurarsi gli abusi edilizi, per essere invece ravvisabile il più grave reato di violazione dei sigilli. Non risulta però che tale reato sia stato contestato mentre è certo che gli imputati abbiano continuato nella realizzazione delle opere abusive a distanza di molti anni come dimostrato dal confronto tra i due verbali di sequestro del 2010 e del 2018. E' pacifico in giurisprudenza che in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera 2 Il Consigliere estensore principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01). Pertanto, come correttamente sottolineato dalla Corte di appello, non rileva l'individuazione del momento della cessazione della permanenza, perché la natura abusiva delle nuove opere deriva piuttosto dal precedente abuso. Del tutto inconsistente è poi il secondo motivo, atteso che la Corte territoriale ha puntualmente osservato che il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dalle modalità della condotta, sintomatiche di una natura altamente trasgressiva e incline a violare le leggi. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 3 novembre 2022