Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 1
L'art. 77 cod. proc. pen., che prevede la nomina di un curatore speciale se vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, non è applicabile agli enti pubblici, per i quali il rapporto organico tra ufficio e persona fisica ad esso preposta non integra l'istituto della rappresentanza nel senso civilistico del termine, bensì si risolve nella immedesimazione tra preposto ed ente. (Fattispecie relativa ad un processo nel quale il direttore sanitario di un ospedale pubblico era imputato di peculato continuato in danno dell'ente stesso presso il quale continuava a prestare servizio ed il pubblico ministero aveva chiesto al g.i.p. la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 77, comma 2, cod. proc. pen. in vista della eventuale costituzione di parte civile dell'ente danneggiato)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2001, n. 9663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9663 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Raffaele LEONASI Componente
dott. Nicola MILO "
dott. Arturo CORTESE "
dott. GI CONTI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da Procuratore Repubblica Pavia;
Avverso l'ordinanza dell'1/10/2001 del GIP tribunale di Pavia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Si rileva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Nel corso di procedimento nei confronti di ET GI imputato,quale direttore sanitario dell'I.R.C.C.S. Policlinico S.Matteo di Pavia, di peculato continuato in danno dell'Ente stesso, il Pubblico Ministero, preso atto del conflitto di interessi esistente tra l'ET tuttora nell'esercizio delle funzioni e l'ente danneggiato che potrebbe costituirsi parte civile, ha chiesto al GIP la nomina di curatore speciale ai sensi del secondo comma dell'art. 77 CPP.
2. L'adito giudice ha rigettato la richiesta, osservando tra l'altro che la normativa vigente già prevede in capo al Ministro della Sanità il potere di nominare un commissario straordinario e che se a tanto non si provvede, non è certo il giudice ordinario che può interferire con un suo atto nell'attività della pubblica amministrazione.
3. Ricorre per cassazione lo stesso P.M., deducendo in sostanza che la nomina di un curatore speciale finalizzata alla risoluzione di un "insanabile conflitto d'interessi" non costituisce affatto sostituzione della giurisdizione ordinaria alla P.A., sicché inopinatamente il GIP ha rifiutato l'applicazione di una norma appositamente prevista dall'ordinamento: di qui la ritenuta abnormità dell'ordinanza per ragioni che,pur non esplicitate , dovrebbero riguardare la supposta impossibilità di citare in giudizio la persona offesa e il conseguente stallo processuale in ragione della nullità prevista dall' art. 178 lett. c) CPP.
4. L'impugnato provvedimento - osserva questa suprema Corte - ben lungi dal connotarsi come abnorme nei termini tradizionalmente riconosciuti dalla elaborazione giurisprudenziale a questa categoria giuridica, si appalesa del tutto legittimo.
5. Né l'art. 77 qui in questione, né i precedenti corrispondenti (art. 91 del codice Rocco e art. 75 del codice di rito civile) sono stati mai considerati applicabili agli enti pubblici, quale incontestatamente è l'Istituto ospedaliero qui persona offesa. Intanto perché i concetti di "rappresentanza" e "assistenza" evocati in dette norme aderiscono a soggetti che non hanno il libero esercizio dei loro diritti e mal si attagliano all'ente pubblico per il quale, anche quando si parla di legale rappresentanza da parte del soggetto (persona fisica) legittimato a esprimere la volontà dell'ente nei rapporti esterni, non si ha in realtà riguardo all'istituto della rappresentanza in senso civilistico: il rapporto (organico) tra ufficio e persona (fisica) ad esso preposta si risolve piuttosto, secondo la più accreditata dottrina pubblicistica, in una "immedesimazione" tale che il preposto non risulta mai un soggetto a sé stante rispetto all'ente (tanto che, come si dice, l'atto compiuto dal titolare risulta imputato direttamente all'ente con tutte le conseguenze,per esempio,in tema di responsabilità aquiliana). In secondo luogo, è nei cardini del sistema che l'ufficio del titolare - proprio perché inteso come un tutt'uno di persone e mezzi, organizzato per lo svolgimento di quell'attività - non può non avere carattere istituzionale ed è questo che ne spiega in dottrina la sua continuità e indefettibilità anche in caso di mutamento degli elementi che lo compongono o di temporanea mancanza di taluno di essi (i problemi degli organi elettivi sono altri e qui non interessano). Preso dunque atto che non è concepibile un ufficio privo di un preposto, il diritto positivo ha escogitato, a fianco alla figura del titolare (colui che d'ordinario riveste quel ruolo), il vicario, il facente funzioni o il reggente (che normalmente opera nell'intervallo tra la cessazione di un titolare e la nomina del successore), il sostituto (che di solito agisce per delega), il supplente che opera in caso di assenza o di impedimento , fisico o giuridico, del titolare e di regola gli subentra in modo automatico.
6. Si è ricordata qualche nozione della complessa materia sol per dire che, quale che sia l'assetto ordinamentale dell'ente che qui è in causa, l'anomalia costituita dall'impedimento del "legale rappresentante" in carica , a cagione dell'evidenziato conflitto d'interessi, trova soluzione già nel sistema, certamente non in attività di supplenza da parte dell'organo giurisdizionale (in questo senso, non è stato fuor di luogo lo stesso richiamo fatto dall'ordinanza impugnata alla ripartizione delle sfere di attribuzioni tra i pubblici poteri). La citazione, in sostanza, può bene essere diretta all'Ente impersonalmente "rappresentato", avendosi eventualmente cura di evitare che l'atto oggetto di notificazione sia consegnato a persona diversa dall'indagato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 MARZO 2003.