Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
In tema di rapporto di lavoro subordinato con una Azienda elettrica municipalizzata, poi cessata, la corresponsione di un salario equivalente a quello minimo contrattuale non implica una implicita ricezione del contratto collettivo nazionale di categoria nel contratto individuale, in assenza della prova dell'accettazione delle varie clausole contrattuali, a nulla rilevando in contrario l'accettazione delle tabelle salariali, la quale ben può essere stata originata dalla esigenza di individuazione del parametro della equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'SI PR, già elettivamente domiciliato in S. Maria Capua Vetere, Piazza San Pietro, Palazzo Schiavone, presso l'avv. Agostino Guida, che lo rappresentava e difendeva giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, in atto rappresentato e difeso, in forza di procura speciale per notaio Colarusso in data 13 ottobre 2000, depositata il 31 ottobre 2000, dall'avv. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, via Plinio 44, studio associato Landolfi Ricciardi;
- ricorrente -
contro
Società ENEL S.p.A., già ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in persona del Direttore della Distribuzione Campania e legale rappresentante pro tempore ing. Giuseppe Iorio, elettivamente domiciliata in Roma, Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, presso gli avvocati Emilio De Santis, Carlo e Mario Miletto, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1768/97, decisa il giorno 11 dicembre 1996 e pubblicata il 30 giugno 1997, resa dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento n. 1874/95 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 giugno - 3 luglio 1973, PR D'SI conveniva dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino l'ENEL, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e la cessata Azienda Elettrica Municipalizzata presso il Comune di Mirabella Eclano, al fine di ottenerne la condanna solidale al pagamento di differenze retributive ed al versamento di contributi, per rapporto di lavoro svoltosi nel periodo dicembre 1961 - 24 luglio 1968.
L'attore esponeva di aver lavorato presso l'Azienda Elettrica Municipalizzata fino al gennaio 1968, data di passaggio all'ENEL, e quindi di essere stato licenziato da detto Ente il 24 luglio 1968. Il giudizio di primo grado (come pure quello di appello) si svolgeva in contumacia dell'Azienda Elettrica Municipalizzata. L'ENEL si costituiva e contestava essersi verificato il trasferimento del rapporto di lavoro dalla cessata Azienda ad esso Ente. Contestava comunque l'applicabilità del contratto nazionale di settore, assumendo che l'Azienda municipalizzata mai vi aveva prestato adesione.
Il giudizio veniva sospeso in attesa della pronuncia del Supremo Collegio nel giudizio di impugnazione del licenziamento e quindi riassunto.
Espletata la richiesta istruttoria, il Giudice Unico presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 258 in data 11 ottobre - 16 novembre 1994, accoglieva in parte la domanda e condannava i convenuti, in solido, al pagamento della somma di lire 27.500.000, già rivalutata e comprensiva di interessi alla data della pronuncia, oltre agli ulteriori interessi fino al soddisfo.
Il Giudice unico presso il Tribunale, pur dando atto che la normativa in tema di passaggio degli impianti e del personale dalle precedenti società e aziende all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica risultava inapplicabile, come da precedente giudicato, per effetto della data di inizio del rapporto di lavoro de quo, ravvisava tuttavia la responsabilità solidale dei due convenuti ai sensi dell'art. 2112 cc, per effetto della continuità del rapporto di lavoro.
Interponeva appello il D'SI insistendo per la riforma nel senso dell'accoglimento dell'originaria domanda per il pagamento dell'importo di lire 541.525.162, in subordine di lire 409.847.839 e comunque di entità maggiore rispetto a quello liquidato dal Tribunale.
La società Enel S.p.A. proponeva appello incidentale contestando l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2112 cc. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 11 dicembre 1996 - 30 giugno 1997, rilevava la nullità della riassunzione, e di tutti i successivi atti processuali. nei riguardi dell'Azienda Elettrica Municipale;
rimetteva quindi le parti dinanzi al giudice di primo grado. Pronunciava in ordine al rapporto tra l'odierno ricorrente e l'ENEL, ravvisandone la scindibilità dall'altro e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla società ENEL S.p.A., condannava quest'ultima al pagamento della somma di lire 232.900 a titolo di differenze salariali dal 19 gennaio al 24 luglio 1968, con rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo. Per quanto interessa in questa sede svolgeva le considerazioni che di seguito si riassumono.
Riteneva non fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, indicando gli elementi per i quali non ricorre l'ipotesi di procura redatta su foglio a parte e non facente corpo con l'atto. Osservava che la normativa in tema di passaggio di gestione all'ENEL ha carattere di specialità rispetto all'art. 2112 cc, la cui applicazione risulta quindi esclusa.
Affermava che la limitata durata del periodo di lavoro svoltosi con l'ENEL, di soli sei mesi, tempo minimo occorrente, attese le dimensioni dell'Ente, per verificare la sussistenza dei presupposti per il trasferimento del rapporto, valeva ad escluderne la continuità, anche alla luce dei precedenti giudicati in ordine alla legittimità del licenziamento.
Limitava quindi a detto periodo di sei mesi la condanna dell'ENEL a corrispondere le differenze salariali, peraltro sulla scorta di analitico conteggio e non più di liquidazione in via equitativa. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione D'SI PR con atto notificato in data 26 giugno 1998; deduce a sostegno tre motivi.
La società ENEL S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 31 luglio 1998.
Il ricorrente deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente far constare che l'avviso di fissazione di udienza è stato ritualmente notificato al difensore officiato in ricorso, avv. Agostino Guida, ai sensi dell'art. 366 secondo comma cpc, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in mancanza di domicilio eletto in Roma. Non vi era possibilità di dare nuovo tempestivo avviso all'avv. Vincenzo Romano, atteso che la procura speciale in suo favore è stata depositata solamente il 31 ottobre 2000 e d'altro canto in essa, come pur nella notifica al controricorrente, si fa menzione della data già fissata per l'udienza, nota quindi al nuovo difensore.
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 156 cpc. Si
afferma che il ricorso in appello doveva esser dichiarato inammissibile atteso che la procura era stata rilasciata su foglio separato, non legato al precedente da alcun timbro di congiunzione e soltanto spillato.
La censura non è fondata.
La Corte d'Appello, alla pag. 37 dell'impugnata sentenza, dà atto che la procura è redatta sul foglio 28 della memoria di costituzione, ove compaiono anche le conclusioni prese dall'appellante incidentale, scritte in parte sul precedente foglio 27, e quindi in calce all'atto.
Il ricorrente si limita ad affermare in modo apodittico e senza curarsi di censurare la precisa descrizione contenuta nella sentenza di appello, che la procura sarebbe stata redatta su "foglio separato, non legato al precedente da alcun timbro di congiunzione, ma meramente spillato a quello contenente il suddetto gravame incidentale".
Questa Corte, a fronte di denuncia di error in procedendo, ha provveduto ad esaminare gli atti, riscontrando l'esattezza di quanto affermato nella denunciata sentenza e la palese non rispondenza al vero dei dati riferiti dal ricorrente.
Il motivo va dunque rigettato, senza che occorra far riferimento allo jus superveniens introdotto con l'art. 1, L. 27 maggio 1997, n. 141, che ha modificato l'art, 83 cpc, mediante aggiunta al secondo capoverso della frase: "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce", norma questa immediatamente applicabile ai processi in corso, come dispone l'art. 2 della stessa legge.
Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 cc e 13
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché l'omessa, carente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si afferma che la norma speciale limita solamente il diritto alla conservazione del posto, attribuito esclusivamente al personale in servizio al primo gennaio 1962 mentre nulla modifica in ordine all'obbligazione solidale del cedente e dell'acquirente in favore del lavoratore trasferito a seguito di cessione dell'Azienda, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2112 cc. Si osserva quindi, con riferimento al testo dell'art. 2112 cc vigente fino alla riforma avvenuta con l'art. 47, terzo comma, legge 29 dicembre 1990 n. 428, in adeguamento alla direttiva CEE n. 187/77,
che, in presenza di un trasferimento di azienda, l'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, sempre che ne abbia avuto conoscenza nell'atto del trasferimento o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. Si osserva ancora che l'ENEL era in grado di conoscere la situazione di tutti i dipendenti delle aziende assorbite, attraverso le risultanze dei libri contabili ed era quindi solidalmente obbligata per tutti i crediti da lavoro vantati dal D'SI.
Rileva la Corte che in effetti il Collegio di Appello ha svolto la propria argomentazione unicamente sotto il profilo del difetto di continuità del rapporto di lavoro ed ha considerato come di mero fatto la prestazione d'opera svoltasi per un limitato periodo di circa sei mesi dopo il passaggio del compendio aziendale, senza prendere in considerazione l'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 2112 cc e la conseguente responsabilità solidale dell'acquirente con il cedente. Il ricorrente non censura l'argomentazione svolta dalla Corte d'Appello nel senso che il D'SI rimase in servizio per sei mesi non già per effetto di una libera scelta del datore di lavoro subentrante ma solamente perché l'ENEL effettuò, con esito negativo per il lavoratore, la verifica circa la sussistenza delle condizioni per il mantenimento in servizio, in un tempo ragionevole avuto riguardo alle dimensioni dell'Ente e alla sua articolazione territoriale, risultando così di mero fatto la prestazione comunque resa ed accettata.
Il secondo motivo denuncia dunque esclusivamente la mancata applicazione del richiamato secondo comma dell'art. 2112 cc e il silenzio sul punto.
Il ricorrente non indica però gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata invocata l'applicazione dell'art. 2112 cc, secondo comma, e prospettata la responsabilità solidale dell'ENEL non per effetto della continuità del rapporto di lavoro ma in conseguenza del mero trasferimento dell'azienda.
Per il noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare l'argomentazione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084,
Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Col terzo motivo si denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della Costituzione, nonché l'omessa carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Nello sviluppo argomentativo peraltro ci si limita ad affermare, in modo apodittico e senza alcun riferimento a dati di fatto, che il contratto collettivo di categoria risultava comunque applicabile al rapporto di lavoro del D'SI, essendovi stata una adesione e comunque una implicita ricezione del medesimo nei contratti individuali da parte dell'Azienda Elettrica Municipale. Non vengono però censurate sotto alcun profilo le ampie argomentazioni, svolte da pag. 58 a pag. 69 dell'impugnata sentenza, in forza delle quali si esclude appunto che vi sia stata una qualsiasi forma di adesione o di implicita ricezione del contratto collettivo per il solo dato di fatto acquisito, ovvero la corresponsione di un salario equivalente a quello minimo contrattuale, facendo difetto la prova di un'accettazione delle varie clausole contrattuali, mentre l'accettazione delle tabelle salariali ben può esservi stata al fine di individuare il parametro dell'equa retribuzione, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Anche questa censura va dunque disattesa siccome non attinente alle argomentazioni svolte nella denunciata sentenza. Conclusivamente il ricorso va respinto. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 20.000 oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001