Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative accessorie, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 30 novembre 1981,n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati in via provvisoria dal Prefetto a norma dell'art. 223, secondo comma, D. Lgs. n. 285 del 1992. Una interpretazione dell'art. 223 cit., che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 nei soli casi contemplati dal secondo comma urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del cd. codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.
Commentario • 1
- 1. Effetti della sentenza 22844/2009 della Cassazione in tema di competenza sui provvedimenti provvisori sulla patenteAmoroso Renato · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/2004, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto - Consigliere -
Dott. VIDIRI Giovanni - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI FORLÌ-CESENA, in persona del Prefetto, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
IA MO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 143/00 del Tribunale di Forlì - Sezione distaccata di Cesena del 19 maggio 2000. Letti gli atti;
Udita, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2004, la relazione del Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Preso atto delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone Antonio, il quale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
RITENUTO IN FATTO
- che, con ricorso depositato il 4 maggio 1999, il signor IA AL proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Forlì-Cesena aveva disposto, ai sensi dell'art. 223, secondo comma, d.p.r. 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione provvisoria della sua patente di guida;
- che il Tribunale accoglieva l'opposizione;
- che il Prefetto chiede la cassazione di tale sentenza con un unico motivo di ricorso, denunciando violazione falsa applicazione del citato art. 223, nonché vizio di motivazione;
che intimato non resiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge 30 novembre 1931, n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefetto a norma dell'art. 223, secondo comma, d.lgs. 285/92 (Casa., sez. un., 14 ottobre 1998,
n. 10152; Casa. 25 ottobre 1999, n. 11951; 9 febbraio 2000, n. 1446);
- che da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un'interpretazione dell'art. 223, d.lgs. 285/92, che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23, l. 689/31 nei soli in casi contemplati dal suo secondo comma urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del c.d. codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta Costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost (C. Cost. 12 febbraio 1996, n. 31);
- che il ricorso deve essere quindi rigettato;
- che, non avendo intimato svolto alcuna attività difensiva in questo grado di giudizio, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004