CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 08/03/2023, n. 9819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9819 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IL nato a [...]( MAROCCO) il 26/04/1987 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9819 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 07/02/2023 CONSIDERATO IN FATTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 26/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia del 03/11/2017 che aveva condannato AL BI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate ex art. 61 n. 2 cod.pen. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo con distinti motivi: violazione di legge in ordine al difetto di correlazione fra accusa e sentenza;
compatibilità dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. ritenuta contestata in fatto dalle pronunce di merito col delitto di rapina impropria. RITENUTO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati con la conseguenza che la prosecuzione del rapporto processuale nelle more della trattazione del presente giudizio di cassazione ha determinato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di lesioni aggrava24 ex art. 61 n. 2 cod.pen. per il quale è stata pronunciata condanna. Invero il fatto risulta commesso il 5 agosto del 2014 ed il termine prorogato di anni 7 e mesi 6 appare decorso il 5 febbraio 2022. Quanto ai motivi proposti va segnalato che non sussiste la manifesta infondatezza delle doglianze come già anticipato posto che, in relazione alla prima questione avanzata, a fronte di pronunce che hanno ammesso la contestazione in fatto delle aggravanti è stato recentemente affermato che la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Rv. 280748 - 01). Anche il secondo motivo non appare manifestamente infondato posto che, pur a fronte di un orientamento maggioritario che ammette la compatibilità tra l'aggravante dell'art. 61 n. 2 cod.pen. ed il delitto di rapina impropria, è stato anche recentemente affermato che in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità (Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022, Rv. 283507 - 01). Ne consegue la declaratoria di prescrizione del reato di lesioni con eliminazione della relativa pena di mese 1 di reclusione ed euro 30 di multa e la ridefinizione della pena finale irrogata all'imputato in mesi 8 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione al reato di rapina impropria la cui condanna risulta definitiva.
P.Q.M.
Il Consigliere Estensore Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mese 1 di reclusione ed euro 30 di multa;
ridetermina la pena finale in mesi 8 di reclusione ed C 150,00 di multa. Così deciso in Roma, il 07/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9819 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 07/02/2023 CONSIDERATO IN FATTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 26/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia del 03/11/2017 che aveva condannato AL BI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate ex art. 61 n. 2 cod.pen. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo con distinti motivi: violazione di legge in ordine al difetto di correlazione fra accusa e sentenza;
compatibilità dell'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. ritenuta contestata in fatto dalle pronunce di merito col delitto di rapina impropria. RITENUTO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso non appaiono manifestamente infondati con la conseguenza che la prosecuzione del rapporto processuale nelle more della trattazione del presente giudizio di cassazione ha determinato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di lesioni aggrava24 ex art. 61 n. 2 cod.pen. per il quale è stata pronunciata condanna. Invero il fatto risulta commesso il 5 agosto del 2014 ed il termine prorogato di anni 7 e mesi 6 appare decorso il 5 febbraio 2022. Quanto ai motivi proposti va segnalato che non sussiste la manifesta infondatezza delle doglianze come già anticipato posto che, in relazione alla prima questione avanzata, a fronte di pronunce che hanno ammesso la contestazione in fatto delle aggravanti è stato recentemente affermato che la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Rv. 280748 - 01). Anche il secondo motivo non appare manifestamente infondato posto che, pur a fronte di un orientamento maggioritario che ammette la compatibilità tra l'aggravante dell'art. 61 n. 2 cod.pen. ed il delitto di rapina impropria, è stato anche recentemente affermato che in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità (Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022, Rv. 283507 - 01). Ne consegue la declaratoria di prescrizione del reato di lesioni con eliminazione della relativa pena di mese 1 di reclusione ed euro 30 di multa e la ridefinizione della pena finale irrogata all'imputato in mesi 8 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione al reato di rapina impropria la cui condanna risulta definitiva.
P.Q.M.
Il Consigliere Estensore Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mese 1 di reclusione ed euro 30 di multa;
ridetermina la pena finale in mesi 8 di reclusione ed C 150,00 di multa. Così deciso in Roma, il 07/02/2023