Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 2
La sentenza con la quale il giudice decide il merito della causa, senza provvedere sull'eccezione di litispendenza o di continenza, contiene un'implicita pronunzia affermativa della competenza, impugnabile, per tale parte, con il regolamento di competenza ex art. 43, cod. proc. civ.; in presenza di una pronunzia implicita e dunque immotivata sulla competenza, l'omessa motivazione del giudice "a quo" perde però ogni rilievo, in quanto a questa manchevole attività sopperisce la Corte di Cassazione la quale, statuendo autonomamente sulla competenza in forza dei poteri d'indagine di fatto connessi al denunciato "error in procedendo", provvede direttamente all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito.
È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la domanda di condanna al pagamento di un credito proposta con ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta di un dispositivo generico di condanna, qualora la portata precettiva del medesimo possa essere integrata dalla motivazione, che permetta di quantificare la somma oggetto della pronunzia di condanna (Nella specie, concernente una controversia di lavoro, il dispositivo, recante la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno pari ad un determinato numero di mensilità della retribuzione, non conteneva la quantificazione della somma, ma nella motivazione era indicata la misura della retribuzione mensile, cosicché la S.C., in applicazione del principio sopra enunciato, ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda monitoria proposta dal lavoratore e, decidendo nel merito, la ha dichiarata inammissibile).
Commentario • 1
- 1. Sul giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di persona giuridicaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11779 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.I.N.A. - Società Internazionale Nuovi Alberghi, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. Bernabò Bocca, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 19, presso l'avv. Omelia Manfredini, che con l'avv. Sergio Puccini la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR RT;
- intimato -
nonché sul ricorso n. 21113/01 proposto da:
AR RT, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 146, presso l'avv. Roberto Muggia, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
S.I.N.A. - Società Internazionale Nuovi Alberghi, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. Bernabò Bocca, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 19, presso l'avv. Omelia Manfredini, che con l'avv. Sergio Puccini la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24010 depositata il 20 luglio 2000 (R.G. n. 15728/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Sergio Puccini e Roberto Muggia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'inammissibilità, e in subordine per il rigetto, di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roma, riunite le opposizioni proposte con distinti ricorsi (l'uno del 22 aprile 1994 e il secondo del 22 ottobre 1994) dalla S.I.N.A. s.p.a. avverso la esecuzione intrapresa da RT CE in base al dispositivo della sentenza del medesimo Pretore del 23 marzo 1994 - detto giudice, dichiarata la nullità del licenziamento intimato al CE dalla società, aveva condannato quest'ultima al pagamento di una somma pari a cinque mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento del danno e al pagamento di un'ulteriore somma pari a quindici mensilità a titolo di indennità sostitutiva ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 - e una seconda volta nelle forme del pignoramento presso terzi, e riunita pure l'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della società su istanza del CE per la complessiva somma di lire 89.320.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno e della predetta indennità, con sentenza del 18 ottobre 1996, revocava la ingiunzione di pagamento, dichiarava la "nullità del procedimento esecutivo" e rigettava le richieste di danni ex art. 96 cod. proc. civ.. Su appello del CE, tale decisione era parzialmente riformata dal Tribunale della stessa città, con pronuncia del 20 luglio 2000. Il giudice del gravame, pur mantenendo ferma la statuizione del primo giudice di nullità dei procedimenti esecutivi, specificava però che oggetto delle due opposizioni era il diritto del lavoratore a procedere all'esecuzione forzata in danno della società, ritenuto inesistente in mancanza di un idoneo titolo esecutivo. Il dispositivo della sentenza del Pretore in data 23 marzo 1994, sottolineava il Tribunale, non conteneva alcun elemento che consentiva di procedere alla determinazione del credito e la sentenza non era stata mai allegata in sede di esecuzione forzata, nè il successivo deposito della motivazione della sentenza valeva a sanare l'originario difetto di un valido titolo esecutivo, poiché questo deve sussistere sin da quando è iniziata l'azione esecutiva. Rigettava poi l'opposizione all'ingiunzione, evidenziando che il CE correttamente aveva agito in via monitoria per la specificazione del proprio credito, poiché all'epoca del deposito del ricorso per ingiunzione (2 maggio 1994) non aveva avuto comunicazione del deposito della sentenza (effettuata il 24 maggio 1994), e neppure attraverso la motivazione della decisione risultavano elementi per individuare la decorrenza degli accessori e quindi determinare il credito nella sua interezza.
Per la cassazione della sentenza di appello la società S.I.N.A. ha proposto ricorso per Cassazione, formulando un solo motivo. L'intimato ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, a cui la società si oppone con controricorso. Il CE ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti, in quanto avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). L'unico motivo del ricorso proposto dalla società S.I.N.A., dopo una diffusa esposizione dei fatti di causa e delle vicende processuali, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 278, 341, 474, 633 e 637 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Deduce gli errori in cui è incorso il Tribunale per avere ritenuto il dispositivo della sentenza del Pretore di Roma come di condanna generica, e l'ammissibilità di un ulteriore titolo esecutivo, avente ad oggetto lo stesso credito, costituito dal decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal CE pur in mancanza dei relativi presupposti. Addebita inoltre alla sentenza impugnata di non avere rilevato sia la litispendenza fra il precedente giudizio e quello instaurato in via monitoria, sia la inammissibilità della richiesta di ingiunzione per l'integrazione del credito con i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, che non riconosciuti con la sentenza del Pretore in data 23 marzo 1994 avrebbero dovuto essere oggetto dell'impugnazione avverso tale decisione e non di separato processo, peraltro operando in proposito la preclusione del precedente giudicato. Sostiene che tali eccezioni, formulate con la memoria di costituzione in appello, erano state disattese dalla sentenza impugnata senza alcuna argomentazione, e che la motivazione che della propria decisione il Tribunale ha dato è incentrata su una situazione di fatto diversa da quella reale.
Il motivo deve essere accolto nei limiti appresso precisati, essendo per il resto in parte inammissibile e in parte infondato. Relativamente alle censure di inidoneità come titolo esecutivo del dispositivo della sentenza del Pretore contenente la condanna generica al pagamento di una somma di danaro non determinata ne' determinabile in base soltanto al dispositivo, e di ammissibilità del decreto ingiuntivo diretto alla formazione di un titolo da porre a base della esecuzione forzata, esse sono prive di qualsiasi argomentazione a loro sostegno. La ricorrente si è infatti limitata all'affermazione degli errori, da cui ritiene inficiata la sentenza impugnata, senza però supportarla con alcuna ragione, ma, così formulate le censure, resta inadempiuto l'onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione dall'art. 366, primo comma n. 4, della esposizione dei motivi di impugnazione. Si deve peraltro osservare che il dispositivo della sentenza del Pretore in data 23 marzo 1994, posto a base dell'azione esecutiva intrapresa, come sottolineato dalla sentenza impugnata, non contiene elementi in base ai quali determinare l'entità del credito del lavoratore. Riguardo alla doglianza dell'omessa pronuncia sull'eccezione di litispendenza, si deve rilevare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza con la quale il giudice decide il merito della causa senza provvedere sull'eccezione di litispendenza o di continenza, contiene un'implicita pronunzia affermativa della competenza, impugnabile, peritale parte, con il regolamento di competenza ex art. 43 cod. proc. civ. (Cass. 6 marzo 1999 n. 1933, Cass. 2 gennaio 1998 n. 4), e che in presenza di una pronunzia implicita e dunque immotivata sulla competenza, l'omessa motivazione del giudice a quo perde ogni rilievo, giacché a questa manchevole attività sopperisce la Corte di Cassazione la quale, statuendo autonomamente sulla competenza in forza dei poteri d'indagine di fatto connessi al denunciato error in procedendo, provvede direttamente all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito (cfr. la già citata Cass. 2 gennaio 1998 n. 4). Nella specie, deve essere esclusa la dedotta litispendenza fra la causa di opposizione all'esecuzione e quella di opposizione all'ingiunzione, anzitutto in considerazione della mancanza del presupposto della pendenza dinanzi a giudici diversi, essendo invece le due cause pendenti dinanzi al Pretore di Roma, che poi provvide alla loro riunione, e poi anche in considerazione del differente oggetto dei due giudizi, l'uno concernente il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata e l'altro l'accertamento del credito fra le stesse parti (cfr. Cass. 6 novembre 2001 n. 13701). Ma, richiesto dal creditore il decreto ingiuntivo sulla base di un dispositivo generico di sussistenza del credito e per la determinazione della sua entità, deve ritenersi il sopravvenuto difetto di interesse dell'istante, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, in ordine all'esercizio dell'azione promossa in via monitoria, essendo il credito determinato in base alla misura della retribuzione mensile indicata nella motivazione della sentenza del Pretore - in lire 3.828.964, "comprese lire 1.000.000 per compenso forfettario fisso per straordinario eventuale e festività non godute" - con una semplice operazione aritmetica. L'esistenza di questo giudicato esterno, che emerge dagli atti di causa, è stata infatti richiamata dalla società, laddove ha sostenuto che la statuizione sulla retribuzione mensile del CE nell'importo innanzi riportato, risultante dalla sentenza del Pretore di Roma del 23 marzo 1994, era passata in giudicato e che tale situazione processuale costituiva ostacolo alla proposizione dell'ulteriore domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, e va quindi dichiarata la inammissibilità della domanda proposta in via monitoria dal lavoratore.
Passando all'esame del ricorso incidentale, questo è articolato in due mezzi di annullamento.
Il primo denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e critica la sentenza impugnata per la disposta compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi, senza considerare che il creditore aveva dovuto difendersi da una serie di opposizioni proposte dalla datrice di lavoro e che quindi la compensazione delle spese si risolve in una penalizzazione di esso lavoratore.
La censura resta assorbita dall'annullamento della sentenza impugnata per la parte sopra specificata.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e assume che il Tribunale erroneamente ha ritenuto il credito liquidato nel decreto di ingiunzione corrispondente alla piena retribuzione, essendo tale affermazione peraltro in contrasto con la deduzione che la richiesta di pagamento contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo si risolveva nella quantificazione del credito riconosciuto con la condanna generica del Pretore. "La ricomprensione della retribuzione del compenso forfettario per il lavoro straordinario (lire 1.000.000 mensili) poteva solo formare oggetto del giudizio avverso la decisione del Pretore del lavoro di Roma Dott. Introcaso". Quindi addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato la doglianza proposta dal CE con l'appello incidentale e di non avere comunque compreso nella retribuzione mensile ai fini del calcolo delle somme spettanti ex art. 18 della citata legge n. 300 del 1970 il lavoro straordinario prestato continuativamente e liquidato in modo forfetario. I due profili di censura che si individuano dalla difficile lettura del motivo sono inammissibili.
Riguardo al primo, consistente nell'omessa pronuncia della doglianza avanzata in appello, il ricorrente incidentale non precisa quale la questione devoluta all'esame del giudice di appello e quindi non ha adempiuto all'onere di specificare i motivi del ricorso per Cassazione, che per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Il secondo profilo, concernente la inclusione del lavoro straordinario continuativo nella retribuzione da prendere a base per la determinazione del risarcimento del danno e della indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, riguarda una questione che, non trattata dalla sentenza impugnata, era stata già definita dalla pronuncia del Pretore di Roma del 23 marzo 1994 (v. motivazione sopra riportata), in senso positivo per il medesimo lavoratore che l'aveva richiesta, con statuizione passata in giudicato, e che il ricorrente neppure deduce essere stata oggetto di contraddittorio nei precedenti gradi di merito del presente processo.
Per tale duplice ordine di ragioni essa non poteva essere prospettata in sede di legittimità.
In definitiva, accogliendo per quanto di ragione l'unico motivo di ricorso della società, ed assorbito il primo motivo e rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Roma in data 24 maggio 1994. Trattandosi di violazione di legge e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell'ultima parte del primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essere decisa nel merito con l'accoglimento della proposta opposizione all'ingiunzione. Ricorrendo giusti motivi, vanno integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di Cassazione e delle precedenti fasi di merito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo motivo dell'incidentale, assorbito il primo motivo del medesimo ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'opposizione proposta dalla soc. S.I.N.A. al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Roma il 24 maggio 1994; compensa interamente fra le parti le spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003