Sentenza 7 novembre 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Nella fattispecie la S.C. ha respinto il ricorso dell'imputato evidenziando che non era stata fornita dalla difesa alcuna prova del fatto che la somma offerta a mezzo assegno circolare e rifiutata dalla parte offesa, fosse successivamente rimasta al di fuori della disponibilità del ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2017, n. 56380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56380 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2017 |
Testo completo
5 63 80-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.9564 Franco Fiandanese - Presidente - AN Prestipino UP 07/11/2017- Sergio Di Paola R.G.N. 4150/2017 Vittorio Pazienza Relatore Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) AT UN, nato ad [...] il [...] 2) AT IC, nato ad [...] il [...] 3) DE SA GA, nato [...] ad [...]; 4) TI AN, nato ad [...] il [...] 5) LI NA, nato ad [...] il [...] 6) IT FO, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 18/05/2016 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AN Mura, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti da LI NA, DE SA GA e IT FO, ed il rigetto dei ricorsi proposti da AT UN, AT IC e TI AN;
udito l'avv. Giuseppe Granata, difensore delle parti civili RR IC e ASSOCIAZIONE EUROPEA VOLONTARIA E DI PRONTO SOCCORSO S. LEONARDO ONLUS, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e riportandosi alle conclusioni scritte depositate ed alla nota spese, della quale ha chiesto la liquidazione RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/05/2016, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 20/05/2015, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli, con rito abbreviato, aveva condannato gli odierni ricorrenti nonché AS IC, DE IM RA, ON AC e OR UA alla pena di giustizia in relazione al concorso nei delitti di estorsione pluriaggravata tentata e consumata (come rispettivamente meglio specificato nei capi da B a G della rubrica) e di lesioni ed incendio pluriaggravati (capo B1, ascritto ai soli DE SA e AS), nonché in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A, contestato ai soli AS, DE SA, ON e IT, i primi due quali promotori e dirigenti del sodalizio di stampo camorristico). Il G.u.p. aveva inoltre condannato gli imputati, come rispettivamente meglio specificato in dispositivo, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Regione Campania, Comune di Acerra, F.A.I. - Federazione Antiracket Italiana, S. Leonardo Onlus e RR IC. In particolare, per quanto qui specificamente interessa, la Corte territoriale: quanto alla posizione di AT UN preso atto della rinuncia a - tutti i motivi di appello tranne quelli relativi all'esclusione delle aggravanti, al riconoscimento delle attenuanti ed alla dosimetria della pena ha assolto - l'imputato dal delitto di estorsione tentata di cui al capo G (per l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da AT IC), e ha escluso la recidiva, rideterminando le pene principali ed accessorie per il residuo delitto di estorsione consumata di cui al predetto capo G (aggravato ai sensi degli artt. 112 e 629, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, n. e 3 cod. pen., e all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991), revocando la misura di sicurezza della libertà vigilata e le statuizioni civili concernenti l'estorsione tentata, e confermando nel resto;
--quanto alla posizione di AT IC preso atto della rinuncia ai motivi di merito concernenti l'estorsione consumata di cui al capo G - ha assolto l'imputato dal delitto di estorsione tentata di cui al capo G, e ha applicato le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 629 secondo comma (in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1), rideterminando le pene principali ed accessorie per il residuo delitto di estorsione consumata di cui al predetto capo G), revocando le statuizioni civili concernenti l'estorsione tentata e confermando nel resto;
2 -quanto alla posizione di DE SA GA preso atto della rinuncia a tutti i motivi di appello relativi alle richieste di assoluzione per i reati-fine - ha dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo all'aggravante ex art. 7, ha derubricato la contestazione associativa nel reato di cui all'art. 416, primo comma, cod. pen., e ha escluso l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. in relazione ai tutti i reati per i quali era stata contestata, rideterminando le pene principali ed accessorie, revocando la misura di sicurezza della libertà vigilata e confermando nel resto;
quanto alla posizione di TI AN - preso atto sia della rinuncia a tutti i motivi di appello (tranne quelli relativi all'esclusione delle aggravanti, al riconoscimento delle attenuanti ed alla dosimetria della pena) sia dell'ammissione degli addebiti fatta in udienza ha escluso l'aggravante di cui all'art. 628, terzo - comma n. 3 cod. pen., ha riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante di cui al n. 1 del predetto art. 628 e sulla recidiva, rideterminando la pena principale, revocando la pena accessoria e confermando nel resto;
quanto alla posizione di LI NA - preso atto sia della rinuncia a tutti i motivi di appello tranne quelli relativi all'esclusione delle aggravanti, al riconoscimento delle attenuanti ed alla dosimetria della pena, sia dell'ammissione degli addebiti fatta in udienza ha assolto l'imputato dal delitto di estorsione tentata di cui al capo G (per l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da AT IC), rideterminando la pena principale ed accessoria per i restanti reati ascritti, revocando le statuizioni civili concernenti la predetta estorsione tentata e confermando nel resto;
quanto alla posizione di IT FO preso atto sia della rinuncia a tutti i motivi di appello tranne quelli relativi all'esclusione delle aggravanti (rinuncia peraltro comprendente anche quella ex art. 7 d.l. n. 152: dichiarazione all'udienza del 30/01/2016), al riconoscimento delle attenuanti ed alla dosimetria della pena, sia delle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese in udienza - ha derubricato la contestazione associativa nel reato di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen., e ha escluso l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. in relazione ai tutti i reati per i quali era stata contestata, rideterminando la pena principale, revocando le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata, e confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione il difensore di AT UN, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ed in particolare:
2.1. Violazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Si contesta la sussistenza dell'aggravante del c.d. "metodo mafioso", ritenuta dal G.u.p. in quanto I'AT avrebbe coartato la volontà della persona offesa facendo leva 3 sulla sua caratura di personaggio inserito nella consorteria mafiosa locale. Al riguardo, il difensore evidenzia che era stata di recente rigettata una proposta di applicazione di misura di prevenzione nei confronti del ricorrente, a riprova della sua estraneità a contesti associativi, laddove invece la verifica del "metodo mafioso" esigeva la percezione di condotte di intimidazione ed assoggettamento che non potevano essere rimesse a mere suggestioni o impressioni della persona offesa. Del resto, le dichiarazioni di quest'ultima avevano solo fatto emergere che il ricorrente era intervenuto con il solo fine di perorare l'assunzione del proprio figlio.
2.2. Violazione degli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.. Si deduce che l'assunzione di AT IC aveva comportato, per la persona offesa RR, un minimo danno patrimoniale (trattandosi non di retribuzione dell'attività svolta, ma di un modesto rimborso spese giornaliero), così come minima era stata la lesione della libertà di impresa. La mancata applicazione delle attenuanti generiche risultava poi in contrasto con il rigetto della proposta di misura di prevenzione, con la sostanziale ammissione degli addebiti e con il buon comportamento processuale tenuto dal ricorrente.
3. Ricorre per cassazione il difensore di AT IC, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ed in particolare:
3.1. Violazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Si contesta anche ripercorrendo le considerazioni svolte nel ricorso proposto nell'interesse di AT UN la sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", - avendo la stessa Corte territoriale riconosciuto che AT IC non aveva partecipato all'incontro tenutosi presso l'abitazione di OR UA e non aveva quindi preso parte alla presunta intimidazione mafiosa in danno del RR, che del resto lo aveva poi descritto come un "bravo ragazzo" dedito al lavoro.
3.2. Violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Si deduce da un lato (ripercorrendo anche in questo caso i rilievi svolti quanto alla posizione di AT UN) il minimo danno arrecato, con l'assunzione del ricorrente, al patrimonio e alla libertà di impresa del RR.
3.3. Violazione dell'art. 114 cod. pen. Si lamenta il mancato apprezzamento della minima importanza del contributo apportato dal ricorrente, che al più si era limitato ad indicare al RR l'abitazione del OR.
4. Ricorre personalmente per cassazione il DE SA, deducendo:
4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Il ricorrente contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui egli avrebbe coartato la persona offesa facendo leva sulla sua caratura di personaggio inserito nella locale consorteria mafiosa, sia per il contrasto con l'assoluzione dal reato di cui 4 all'art. 416-bis cod. pen., sia alla luce dei principi giurisprudenziali che richiedono l'effettivo utilizzo del c.d. metodo mafioso, con una verifica che non può essere rimessa a mere impressioni o suggestioni della parte offesa o degli stessi inquirenti.
4.2. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Si deduce il contrasto tra il diniego delle attenuanti generiche ed il buon comportamento processuale tenuto dal DE SA, che aveva ammesso gli addebiti sin dalla fase di convalida.
5. Ricorre per cassazione il difensore del TI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ed in particolare:
5.1. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 378 cod. pen.. Si contesta che nella rinuncia ai motivi di appello, dichiarata in udienza, fosse compresa anche la derubricazione ai sensi del predetto articolo dell'accusa di tentata estorsione: a tal fine, si evidenzia che il TI si era limitato ad accompagnare la persona offesa EL ad un incontro con il AS.
5.2. Violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 7 d.l. n. 1523 del 1991. Si sottolinea l'estraneità del TI a contesti associativi (non essendogli stato contestato il capo A), e si deduce la manifesta illogicità della motivazione resa sul punto dalla Corte d'Appello, non avendo il ricorrente mai esercitato pressioni sul EL (l'ulteriore frase per cui sarebbero stati necessari 5.000 euro, e non più 2.000, era spiegabile con i perduranti rapporti tra i due imprenditori).
5.3. Si lamenta inoltre l'illegittima applicazione della recidiva sulla sola base del precedente penale del TI, in assenza della necessaria motivazione sulla maggiore capacità criminale.
5.4. Si censura altresì il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in quanto l'opera prestata dal TI aveva avuto una minima importanza nell'esecuzione del reato.
5.5. Si lamenta anche la mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno, pur avendo il TI effettuato, tramite ufficiale giudiziario, offerta reale previa esibizione e consegna di assegno circolare al EL (e ciò anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale che, in caso di rifiuto della persona offesa, non richiede la necessaria presentazione di un'offerta reale). Si evidenzia poi che l'assegno, intestato alla persona offesa e relativo ad una somma rilevante e congrua (2000 euro), non era diversamente negoziabile, ed era stato rifiutato dal EL per motivi di ordine morale, ritenendo il TI estraneo ai fatti.
6. Ricorre per cassazione personalmente LI NA, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si lamenta l'omessa indicazione, da parte della Corte territoriale, degli elementi posti a base della 5 ritenuta infondatezza dei motivi. Si deduce altresì la mancanza di motivazione in ordine alla consistenza dell'accertamento dei fatti, ed il travisamento del fatto in cui è incorsa la predetta Corte nel rigettare i motivi proposti in via subordinata.
7. Ricorre per cassazione il difensore di IT FO, deducendo:
7.1. Violazione dell'art. 606 lett. b), c) d e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. Anche riproponendo testualmente i motivi di appello, si deduce l'illogicità della motivazione addotta dalla Corte territoriale a sostegno della derubricazione dell'imputazione associativa di cui al capo A), dovendosi piuttosto inquadrare i fatti nell'ambito del concorso di persone nel reato (di tentata estorsione).
7.2. Violazione dell'art. 606 lett. b), c) d e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Si contesta, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, la decisione di non riconoscere le attenuanti generiche nonostante la rinuncia ai motivi di ricorso e l'ammissione degli addebiti in fase di gravame. Si lamenta inoltre la illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta al riguardo, non essendo state esplicitate le motivazioni da cui inferire un pentimento non genuino del IT.
8. Su tali basi, i ricorrenti insistono per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di AT UN è inammissibile. L'imputato è stato condannato, anche in grado d'appello, in relazione al concorso nel delitto di estorsione consumata contestato al capo G in danno di RR IC, costretto ad assumere nella Onlus da lui presieduta, come barelliere, il figlio AT IC, e ad erogare a quest'ultimo un rimborso spese forfettario di 400 euro mensili. Nella sentenza impugnata, si chiarisce che il RR era stato convocato presso l'abitazione di OR UA (soggetto di rilevante caratura nota al RR, condannato nel 2007 per associazione mafiosa), il quale - alla presenza di AT UN e di LI NA - gli disse che, per stare tranquillo ed evitare ritorsioni da parte dei suoi uomini, avrebbe dovuto assumere persone "sue" o versargli una somma in danaro, intimandogli poi l'assunzione del proprio nipote AT IC ed aggiungendo che, attraverso quest'ultimo, avrebbe potuto ricevere tutte le informazioni sull'attività dell'associazione.
1.1. Generico, e comunque manifestamente infondato, è il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'aggravante del c.d. "metodo mafioso". 6 Deve invero osservarsi che, nel richiamare il rigetto della proposta di misura di prevenzione formulata nei confronti del ricorrente, e nell'osservare che questi era intervenuto al solo fine di perorare l'assunzione del proprio figlio, il difensore di AT UN non si confronta adeguatamente con la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, del tutto in linea con quella di primo grado. La Corte territoriale, a tale specifico riguardo, ha per un verso valorizzato le modalità del fatto, ritenute pienamente riconducibili nell'alveo dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (convocazione al cospetto di un noto pregiudicato, non direttamente interessato all'assunzione; caratura criminale del richiedente;
formulazione delle richieste estorsive alla presenza di altri, per aumentarne la carica intimidatoria;
prospettazione di ritorsioni attraverso emissari, in caso di mancato accoglimento delle richieste). Per altro verso, la Corte d'Appello ha sottolineato che l'aggravante in questione ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione, con conseguente trasmissione a tutti i concorrenti nel reato: ciò che rende irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, il fatto che fosse stato o meno il ricorrente a formulare le richieste estorsive, o che egli si proponesse solo di far assumere il figlio. L'omessa confutazione di tali aspetti induce a ritenere il motivo di ricorso privo dei necessari requisiti di specificità, e quindi inammissibile.
1.2. Manifestamente infondato è il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti. Per ciò che riguarda quelle di cui all'art. 62-bis cod. pen., va richiamato il consolidato indirizzo secondo cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). In tale prospettiva, risulta del tutto immune da censure il riferimento, operato dalla Corte d'Appello, sia ai gravi e specifici precedenti a carico dell'AT, sia all'impossibilità di prendere in considerazione l'intervenuta rinuncia ai motivi di appello, trattandosi di profili inerenti alla strategia processuale, di per sé non indicativi di resipiscenza. Quanto invece all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., ritiene il Collegio che la difesa abbia svolto censure di merito non proponibili in questa sede, senza adeguatamente confrontarsi, tra l'altro, con la motivazione della Corte territoriale, la quale ha per un verso radicalmente escluso che ad un esborso di 400 euro mensili possano attribuirsi le connotazioni di sostanziale irrilevanza economica richieste dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità, specie avendo riguardo al fatto che non si trattava di un ente con scopo di lucro, ma di un'associazione di volontariato. Per altro verso,¡a sentenza impugnata ha evidenziato con argomentazioni del tutto prive di profili di illogicità - l'irrilevanza del fatto che il figlio del ricorrente avesse in effetti prestato attività lavorativa, perché si era trattato di prestazioni "imposte" cui il RR non aveva alcun interesse, e che avevano quindi rappresentato un inutile aggravio economico.
2. Inammissibile è il ricorso presentato nell'interesse di AT IC, anch'egli condannato per l'estorsione consumata di cui al capo G), cui si è fatto riferimento trattando della posizione del padre UN.
2.1. Privo dei necessari requisiti di specificità risulta il primo motivo, concernente l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso", per ragioni del tutto analoghe a quelle evidenziate a proposito del ricorso di AT UN, alle quali può farsi rinvio (cfr. supra, § 1.1.). Anche le doglianze proposte nell'interesse di AT IC, infatti, non si confrontano con il percorso motivazionale della sentenza impugnata, la quale, oltre a ricostruire i profili fattuali che consentono di ritenere la condotta estorsiva aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ha posto in evidenza le connotazioni oggettive dell'aggravante, perciò applicabile a tutti i concorrenti. Risultano prive di concreto rilievo, pertanto, le considerazioni svolte nel motivo di ricorso concernenti sia il fatto che AT IC non aveva presenziato alle richieste estorsive formulate dal OR nei confronti del RR, sia il fatto che quest'ultimo lo avesse considerato un "bravo ragazzo” dedito al lavoro. Va anche evidenziato, per completezza, quanto osservato a tale specifico proposito dalla sentenza di primo grado (che, nell'ipotesi di "doppia conforme", si salda con quella d'appello formando un unico corpo argomentativo: cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595): la possibilità di escludere l'aggravante in parola, quanto ad AT IC, è stata esclusa dal G.u.p. sia perché, con l'attività di accompagnamento da lui svolta, ha posto in essere un segmento della condotta certamente caratterizzato da modalità intrinsecamente mafiose, sia perché egli era ben a conoscenza degli "argomenti" che lo zio ed il padre avrebbero utilizzato per piegare le resistenze del malcapitato>> (cfr. pag. 104 della sentenza di primo grado).
2.2. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Sul punto, è possibile richiamare integralmente le argomentazioni svolte esaminando il corrispondente motivo di ricorso proposto nell'interesse di AT UN (cfr. supra, § 1.2). 8 2.3. A conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi anche per ciò che riguarda il motivo concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Il motivo di ricorso, imperniato sulla considerazione per cui AT IC si sarebbe limitato ad indicare al RR l'abitazione del OR, risulta infatti privo della necessaria correlazione con quanto dedotto in sentenza: e ciò non solo in relazione all'accertamento fattuale, avendo il ricorrente invitato il RR che era stato "convocato" presso la - Clinica dei Fiori di Acerra a seguirlo fino all'abitazione del OR, ma anche in relazione all'impossibilità di ricondurre tale condotta nell'alveo della assoluta marginalità e trascurabilità richiesta dalla giurisprudenza: e ciò tenuto conto anche del fatto che «l'AT era il beneficiario dell'attività estorsiva ed ha rappresentato, quindi, il 'movente in carne ed ossa" di essa» (pag. 14). Anche in questo caso, è opportuno richiamare la decisione di primo grado, che aveva escluso l'applicazione dell'attenuante in parola facendo applicazione (pag. 126) del consolidato indirizzo secondo cui «in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso». (Così da ultimo Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852, la quale ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite).
3. Il ricorso proposto da DE SA GA è inammissibile.
3.1. Privo dei necessari requisiti di specificità è il primo motivo, con quale il DE SA censura l'applicazione, nei propri confronti, dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 153 del 1991. Deve invero osservarsi che la Corte territoriale ha dichiarato (pag. 40 della sentenza), ai sensi degli artt. 581 lett c) e 591 lett c) cod. proc. pen., l'inammissibilità del corrispondente motivo di appello, in quanto la richiesta di esclusione della predetta aggravante era stata dedotta senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno. II DE SA non ha in alcun modo contrastato, in questa sede, tale preliminare ed assorbente valutazione della Corte d'Appello: ciò determina l'inammissibilità dell'odierno motivo di ricorso per difetto di correlazione con la sentenza 9 impugnata, risultando del tutto irrilevante il fatto che, dopo la declaratoria di inammissibilità, quest'ultima abbia motivato anche in ordine alla sussistenza in concreto dell'aggravante (unico aspetto preso in considerazione dal motivo di ricorso per cassazione).
3.2. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per ragioni sovrapponibili a quelle esposte a proposito del ricorso di AT UN, alle quali si rinvia (cfr. supra, § 1.3): ragioni che inducono a ritenere del tutto immune da censure la motivazione della sentenza impugnata, la quale conferisce rilievo assorbente ai gravi precedenti specifici a carico del DE SA, e considera irrilevante per la concessione delle attenuanti in questione - l'avvenuta rinuncia ad alcuni motivi di ricorso.
4. L'impugnazione proposta nell'interesse di TI AN è infondata (oltre che per alcuni aspetti inammissibile), e deve perciò essere rigettata. II TI è stato condannato, anche in grado d'appello, in relazione al concorso nella tentata estorsione continuata ed aggravata contestato al capo C) della rubrica, posto in essere in danno dell'imprenditore edile EL EL GE. Tale episodio è stato ricostruito, dalla Corte territoriale, alle pagg. 22 della sentenza, dalle quali emerge che fu proprio il TI al quale il EL, - impegnato nell'esecuzione di lavori in Acerra, si era rivolto per la fornitura di alcuni materiali - ad avvisare la persona offesa che alcune persone intendevano parlargli, e a condurla presso l'abitazione di AS IC. Quest'ultimo, alla presenza del DE SA oltre che dello stesso TI, disse al EL di rivolgersi a persone di Acerra, sia per i lavori che per i servizi di pulizia: la risposta del EL di non aver alcuna necessità causò la reazione verbale del AS, che venne indicato al EL dal TI nel tragitto di ritorno come la - persona che attualmente comandava la gestione degli affari illeciti in Acerra. Dopo alcuni giorni, il ricorrente disse al EL che sarebbero bastati 2000 euro per farli stare zitti: in seguito, peraltro, dopo che IT FO si presentò dal EL chiedendogli di seguirlo ed ottenendo un rifiuto, il TI contatto nuovamente il EL, rappresentandogli che le persone da lei già incontrate si erano offese perché uno dei loro uomini era stato cacciato, e che pertanto non bastavano più 2.000 euro, ma ne sarebbero serviti 5.000. 4.1. Il primo motivo di ricorso, con cui è stata censurata la qualificazione giuridica del fatto (da ricondurre, secondo la difesa, nell'alveo del favoreggiamento anziché della tentata estorsione) è inammissibile. Il difensore ha lamentato l'omessa motivazione sul punto, escludendo che, dinanzi alla Corte d'Appello, il corrispondente motivo di ricorso fosse stato oggetto 10 di rinuncia, dato quest'ultima aveva riguardato la sola partecipazione al fatto, ma non anche la sua qualificazione giuridica. La tesi risulta radicalmente smentita con conseguente originaria dal tenore del verbale diinammissibilità del motivo di ricorso per cassazione - udienza del 16/02/2016, dal quale emerge che «l'avv. Giovanni Bianco unitamente a TI AN dichiarano di rinunciare al motivo di appello principale avente ad oggetto la richiesta di assoluzione e di derubricazione nel reato di cui all'art. 378 c.p.», rimanendo invece fermi i motivi concernenti le circostanze e il risarcimento del danno.
4.2. Il motivo di ricorso concernente l'applicazione del l'aggravante di cui all'art. 7 è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha evidenziato che l'accompagnamento della persona offesa al cospetto del malavitoso di turno, e la formulazione di richieste estorsive da parte di quest'ultimo alla presenza anche di altri sodali, costituiva una modalità di condotta tipica delle organizzazioni criminali di stampo camorristico, perciò idonea a richiamare alla mente della persona offesa il comportamento comunemente tenuto dagli appartenenti ad un siffatto sodalizio. A tali considerazioni – svolte, non a caso, anche con riferimento agli AT in - relazione alla vicenda di cui al capo G), trattandosi di vicende connotate da evidenti analogie quanto al modus operandi la Corte ha aggiunto il fatto che proprio il TI aveva chiarito al EL, dopo l'incontro in cui ricevette le richieste estorsive da parte del AS, che quest'ultimo era il soggetto che comandava nella gestione delle attività illecite: in tal modo, il TI aveva inteso far comprendere alla vittima «di non avere a che fare con un delinquente qualsiasi, bensì con un capo di un'organizzazione criminale di stampo camorristico operante nella zona» (pag. 51-52). Tale percorso motivazionale non è stato adeguatamente confutato dal ricorrente, il quale - sostenendo l'assenza di pressioni sul EL da parte del TI, e la riconducibilità dei riferimenti alle somme di 2000 e 5000 euro, fatti dal ricorrente nel corso dei colloqui con il EL, ai rapporti imprenditoriali esistenti tra i due - finisce per sollecitare una diversa valutazione del merito delle risultanze acquisite, evidentemente preclusa in questa sede.
4.3. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è anche il motivo di ricorso concernente la recidiva. Lungi dall'averne ritenuto la sussistenza sulla sola base del precedente a carico, come sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha posto in evidenza l'intrinseca gravità del precedente medesimo (relativo ad una condanna per ricettazione e detenzione di armi clandestine) e la sua relativa prossimità temporale ai fatti oggetto del giudizio;
su tali basi, la Corte ha ritenuto che essi 11 costituissero espressione di una più marcata pericolosità e di una maggiore capacità a delinquere. Si è dunque in presenza di una motivazione compiuta e del tutto priva delle connotazioni di apoditticità denunciate con il motivo di ricorso, che deve perciò essere ritenuto inammissibile.
4.4. Manifestamente inammissibile è il motivo di ricorso con cui il difensore del TI si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. A tali conclusioni deve pervenirsi non solo perché il motivo è stato prospettato in termini meramente assertivi e tautologici (essendosi il difensore limitato ad affermare che il contributo del ricorrente era stato di minima importanza), ma anche ed anzi, prima ancora - perché inammissibile era anche il corrispondente - motivo di appello, per totale difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. -In quella sede, infatti, il difensore aveva altrettanto tautologicamente - sollecitato l'applicazione dell'art. 114 cod. pen. «stante la evidente minima importanza dell'opera prestata nella preparazione ed esecuzione del tentativo de quo» (cfr. pag. 3 dell'atto di appello), senza confrontarsi affatto con le motivazioni addotte dal giudice di primo grado per escludere il riconoscimento dell'attenuante: motivazioni imperniate sull'applicabilità della preclusione di cui al secondo comma さ dell'art. 114, sostenuta in termini del tutto analoghi a quelli espressi a proposito di AT IC (cfr. supra, § 2.3).
4.5. Il motivo concernente la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è infondato. La Corte d'appello ha integralmente condiviso, sul punto, il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto decisivo il fatto che all'offerta reale della somma di € 2.000, formulata dal TI a titolo di risarcimento con le forme indicate dall'art. 1209 ss. cod. civ. e rifiutata dalla persona offesa, non aveva fatto seguito il deposito della somma o altro atto equipollente: era stato quindi preclusa la possibilità di valutare, in giudizio, l'adeguatezza e la tempestività dell'offerta, anche in chiave di apprezzamento della resipiscenza dell'imputato. Il ricorrente ha censurato tale impianto argomentativo, richiamandosi ai precedenti giurisprudenziali che avevano ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, la messa a disposizione della somma mediante offerta reale, ovvero anche la formulazione di un'offerta non formale, purchè connotata da congruità e serietà. Ritiene peraltro il Collegio di dover ribadire l'indirizzo giurisprudenziale posto a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado (Sez. 2, n. 36037 del 12 06/07/2011, Ruvolo, Rv. 251073), dovendosi ritenere indispensabile il deposito della somma rifiutata dall'imputato, o comunque l'adozione di una equipollente modalità operativa che assicuri la perdita della disponibilità della somma offerta fino alla decisione del giudice, chiamato ad apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza dell'imputato. La mancata adozione di tali accorgimenti, nel caso di specie - non essendo stata fornita dalla difesa del ricorrente alcuna prova del fatto che la somma offerta a mezzo di assegno circolare, e rifiutata dal EL, sia successivamente rimasta al di fuori della disponibilità del TI: il verbale di offerta reale, allegato agli atti del giudizio di primo grado, si chiude con la dichiarazione del EL di rifiuto dell'offerta, motivata dall'aver egli «perdonato» il TI - rende immune da censure la decisione della Corte d'Appello. Da ciò consegue l'irrilevanza, ai fini specifici che qui interessano, di ogni ulteriore approfondimento circa le ragioni effettivamente addotte dal EL alla base del rifiuto (ragioni che, nel motivo di ricorso sono state indicate nella ritenuta estraneità del TI: si tratta, tra l'altro, di una prospettazione totalmente aspecifica, perché priva di qualsiasi allegazione o richiamo di atti processuali fondanti tale asserzione).
5. Il ricorso proposto da LI NA è manifestamente inammissibile. Il ricorrente si limita a prospettare, in poche righe, la mancanza di motivazione, la sua insufficienza ed il travisamento del fatto, senza peraltro alcuna ulteriore indicazione in ordine ai capi o ai punti della decisione oggetto di tali censure, né alle ragioni di fatto o di diritto posti a fondamento delle censure medesime. Il palese difetto di specificità non può che condurre ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6. Anche il ricorso presentato nell'interesse di IT FO deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. Affetto da originaria inammissibilità è il primo motivo, con il quale il ricorrente-anche attraverso un'ampia riproposizione delle argomentazioni svolte in sede di impugnazione della sentenza di primo grado - ha censurato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto provata la responsabilità del IT per la partecipazione al sodalizio di cui al capo A (pur diversamente qualificata ai sensi del secondo comma dell'art. 416 cod. pen.), essendo le condotte al più riconducibili nell'alveo del concorso di persone. L'inammissibilità è da ricondurre al fatto che, come chiarito nella sentenza impugnata (pag. 59), il IT ha rinunciato, all'udienza del 21/01/2016, a tutti i motivi di appello tranne quelli relativi all'esclusione delle aggravanti, al mancato riconoscimento delle attenuanti e alla dosimetria della pena. La questione 13 dedotta nel primo motivo risulta, con ogni evidenza, compresa nella portata della predetta rinuncia: ciò che esclude qualsiasi possibilità di riproporla in questa sede.
6.2. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione conferendo un rilievo assorbente ai precedenti per calunnia, ricettazione, armi e falso in atto pubblico riportati dal IT, ed escludendo la possibilità di far leva, ai fini del riconoscimento delle attenuanti, sulla intervenuta rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione (trattandosi di scelte da inquadrare in una strategia processuale, non indicativa di una quale forma di resipiscenza), ovvero sull'ammissione degli addebiti (intervenuta quando la cristallizzazione del quadro probatorio a carico non offriva più margini per un'assoluzione del ricorrente). Si è dunque dinanzi ad una motivazione non solo priva delle connotazioni tautologiche o meramente formalistiche denunciate in ricorso, ma anche pienamente rispettosa dei principi affermatisi nella giurisprudenza di legittimità sia quanto al rilievo assorbente conferito ai precedenti a carico (si richiamano qui le considerazioni svolte esaminando la posizione di AT UN: cfr. supra, § 1.3), sia quanto alla possibilità di ritenere irrilevante l'ammissione degli addebiti, se ritenuta espressione non di effettiva resipiscenza ma di intenti utilitaristici (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229). In definitiva, pur formalmente inquadrate nella contraddittorietà ed illogicità della motivazione, le censure difensive finiscono per colpire il merito della valutazione operata dalla Corte territoriale, che non può evidentemente essere messo in discussione in questa sede.
7. Dalle considerazioni fin qui svolte consegue, in primo luogo, la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ad eccezione del TI, il cui ricorso non è stato dichiarato inammissibile - al pagamento della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Gli imputati AT IC, AT UN e LI NA devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili RR IC e ASSOCIAZIONE EUROPEA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO S. LEONARDO ONLUS, che si liquidano in complessivi € 4000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe GRANATA, difensore di entrambe le predette parti civili, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
14 Dichiara inammissibili i ricorsi di AT UN, AT IC, DE SA GA, LI NA e IT FO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di TI AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresì, AT IC, AT UN e LI NA alla rifusione delle parti civili RR IC ASSOCIAZIONE EUROPEA DI e VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO S. LEONARDO ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Granata, dichiaratosi antistatario. Così deciso il 7 novembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Franco Fiandanese, Vittorio Pazienza france fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Sezione Penale IL 18 DIC 2017 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Daniele Colapinto 15